Art. 11. 1. Al personale del Dipartimento della protezione civile, nel numero di 7 unita', e' riconosciuto per attivita' eccezionalmente svolte in occasione dell'emergenza e per un periodo non superiore ad un mese, un compenso fino a 50 ore di lavoro straordinario effettivamente prestato, in eccedenza a quello svolto nella propria amministrazione. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di cui al capitolo 2020 - rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Il personale dipendente dal comune di Massa Martana impegnato nelle attivita' di emergenza, e' autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti quelle previste dal rispettivo contratto di lavoro, fino a cinquanta ore mensili per un periodo non superiore ad un mese con onere a carico del bilancio comunale.