Art. 11.
  1.  Al  personale del  Dipartimento  della  protezione civile,  nel
numero  di 7  unita', e'  riconosciuto per  attivita' eccezionalmente
svolte in occasione dell'emergenza e  per un periodo non superiore ad
un  mese,  un  compenso  fino   a  50  ore  di  lavoro  straordinario
effettivamente prestato,  in eccedenza a quello  svolto nella propria
amministrazione. Al relativo onere  si provvede con le disponibilita'
di cui al capitolo 2020 -  rubrica 6, dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. Il  personale dipendente dal  comune di Massa  Martana impegnato
nelle   attivita'  di   emergenza,  e'   autorizzato  ad   effettuare
prestazioni di  lavoro straordinario,  eccedenti quelle  previste dal
rispettivo contratto di  lavoro, fino a cinquanta ore  mensili per un
periodo non  superiore ad  un mese  con onere  a carico  del bilancio
comunale.