Art. 16. 1. Nei confronti di soggetti residenti nel comune di Massa Martana, colpito in modo particolare dall'evento sismico del 12 maggio 1997, sono sospesi, a decorrere dal 12 maggio 1997 e fino al 12 ottobre 1997 i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della presente ordinanza non si da' luogo al rimborso. Per gli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in lire 100 milioni, si provvede a carico del capitoli 7615 - rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza deI Consiglio dei Ministri. 2. Nei confronti degli enti locali i termini previsti dagli articoli 69 e 70 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dagli articoli 54, comma 6, e 63 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi di quattro mesi.