Art. 16.
  1. Nei confronti di soggetti residenti nel comune di Massa Martana,
colpito in modo  particolare dall'evento sismico del  12 maggio 1997,
sono sospesi,  a decorrere dal  12 maggio 1997  e fino al  12 ottobre
1997 i pagamenti dei contributi  di previdenza ed assistenza sociale,
ivi compresa la quota di  contributi a carico dei dipendenti, nonche'
dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di
cui all'art.  31 della legge  28 febbraio  1986, n. 41,  e successive
modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per
effetto  della   predetta  sospensione  avviene  senza   aggravio  di
sanzioni,  interessi  o  di  altri  oneri.  Nel  caso  di  versamenti
effettuati entro la data della presente ordinanza non si da' luogo al
rimborso.  Per  gli  oneri  derivanti  dalla  presente  disposizione,
valutati in lire 100 milioni, si  provvede a carico del capitoli 7615
- rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza deI Consiglio
dei Ministri.
  2.  Nei  confronti  degli  enti locali  i  termini  previsti  dagli
articoli 69  e 70 del  decreto legislativo  25 febbraio 1995,  n. 77,
dagli articoli 54,  comma 6, e 63 del decreto  legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e dal decreto  legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono
sospesi di quattro mesi.