Art. 17.
  1.  In favore  delle persone  fisiche, societa'  ed enti,  anche in
qualita' di  sostituti di  imposta, che  hanno domicilio  fiscale nel
comune di Massa Martana, sono sospesi, a decorrere dal 12 maggio 1997
e sino al 12 settembre 1997, i termini, amministrativi, relativi agli
adempimenti  e ai  versamenti,  diretti o  tramite  ruolo, di  natura
tributaria,  ivi  compresi  i  versamenti di  entrate  aventi  natura
patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni
e  di enti  pubblici  anche agli  effetti  dell'accertamento e  della
riscossione  delle  imposte  e  delle tasse  erariali  e  locali.  Il
versamento delle  somme dovute  e non  corrisposte per  effetto della
predeta sospensione  avviene senza aggravio di  sanzioni, interessi o
di altri oneri.
  2. Non  si fa  comunque luogo  a rimborsi  o restituzioni  di somme
corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al comma 1.