Art. 17. 1. In favore delle persone fisiche, societa' ed enti, anche in qualita' di sostituti di imposta, che hanno domicilio fiscale nel comune di Massa Martana, sono sospesi, a decorrere dal 12 maggio 1997 e sino al 12 settembre 1997, i termini, amministrativi, relativi agli adempimenti e ai versamenti, diretti o tramite ruolo, di natura tributaria, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predeta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri. 2. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al comma 1.