Art. 2. 1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni e della valutazione economica preventiva della loro entita', nonche' sulla base degli accertamenti direttamente effettuati dal comitato tecnicoscientifico, nonche' delle prescrizioni tecniche dallo stesso adottate, predispone - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - un piano per gli interventi di emergenza e di prima sistemazione di immobili di fruizione pubblica danneggiati dall'evento sismico del 12 maggio 1997, nonche' per il risanamento del dissesto idrogeologico e conseguente movimento franoso in atto della rupe su cui poggia il centro abitato di Massa Martana aggravatosi a seguito del sisma, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza. Nel piano sono, altresi', individuati gli enti attuatori dei singoli interventi e, previa ulteriore verifica, le occorrenze finanziarie necessarie per ciascun intervento prioritario nei limiti delle disponibilita' di cui all'art. 3, comma 1. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi di emergenza finanziati a carico del bilancio regionale. 2. Il piano deve tener conto anche degli interventi di somma urgenza, di pronto intervento e d'emergenza gia' attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti con priorita' per quelli nei comuni colpiti dal sisma con intensita' del grado V, VI e VII. 3. Il piano comprende, altresi', l'avvio di attivita' progettuali finalizzate al consolidamento complessivo degli edifici e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonche' le verifiche effettuate sulle agibilita' degli edifici ed il rilevamento analitico dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di ripristino e di miglioramento sismico. 4. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile. 5. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano puo' essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.