Art. 2.
  1. Il commissario  delegato, sulla base del censimento  dei danni e
della valutazione  economica preventiva  della loro  entita', nonche'
sulla base  degli accertamenti  direttamente effettuati  dal comitato
tecnicoscientifico, nonche' delle  prescrizioni tecniche dallo stesso
adottate,   predispone  -   entro   trenta  giorni   dalla  data   di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana -  un piano per gli interventi di  emergenza e di
prima  sistemazione di  immobili  di  fruizione pubblica  danneggiati
dall'evento sismico  del 12 maggio  1997, nonche' per  il risanamento
del dissesto  idrogeologico e  conseguente movimento franoso  in atto
della  rupe  su  cui  poggia  il  centro  abitato  di  Massa  Martana
aggravatosi a seguito del sisma,  avvalendosi dei fondi assegnati con
la presente ordinanza. Nel piano sono, altresi', individuati gli enti
attuatori  dei singoli  interventi e,  previa ulteriore  verifica, le
occorrenze finanziarie necessarie  per ciascun intervento prioritario
nei limiti delle  disponibilita' di cui all'art. 3,  comma 1. Possono
essere ricompresi  nel piano e attuati  con le procedure di  cui alla
presente  ordinanza ulteriori  interventi di  emergenza finanziati  a
carico del bilancio regionale.
  2.  Il piano  deve  tener  conto anche  degli  interventi di  somma
urgenza,  di  pronto intervento  e  d'emergenza  gia' attivati  o  da
attivare, a  cura delle amministrazioni competenti  con priorita' per
quelli nei comuni colpiti dal sisma  con intensita' del grado V, VI e
VII.
  3. Il  piano comprende, altresi', l'avvio  di attivita' progettuali
finalizzate  al  consolidamento  complessivo degli  edifici  e  delle
infrastrutture pubbliche danneggiate, nonche' le verifiche effettuate
sulle agibilita' degli edifici ed  il rilevamento analitico dei danni
e  delle risorse  necessarie per  gli interventi  di ripristino  e di
miglioramento sismico.
  4.  Il  piano deve,  preliminarmente  alla  sua attuazione,  essere
sottoposto  alla  presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione
civile.
  5. In  conseguenza di ulteriori  accertamenti il piano  puo' essere
rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.