Art. 3.
  1.  Gli interventi  di cui  all'art. 2  sono dichiarati  urgenti ed
indifferibili e per la loro realizzazione e' assegnato al commissario
delegato un finanziamento di lire 6  miliardi per l'anno 1997 posto a
carico del  capitolo 7615 della  rubrica 6 dello stato  di previsione
della Presidenza  del Consiglio  dei Ministri. Su  tale finanziamento
gravano anche le spese di cui all'art. 1, comma 5, nel limite massimo
di lire 200 milioni.
  2.  Gli interventi  relativi  agli immobili  di interesse  storico,
artistico e culturale,  con priorita' per gli edifici  di culto, sono
disposti  a cura  e a  carico del  Ministero per  i beni  culturali e
ambientali  avvalendosi   della  deroga   di  cui  all'art.   11  del
decreto-legge   12   novembre   1996,   n.   576,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.