Art. 3. 1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la loro realizzazione e' assegnato al commissario delegato un finanziamento di lire 6 miliardi per l'anno 1997 posto a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Su tale finanziamento gravano anche le spese di cui all'art. 1, comma 5, nel limite massimo di lire 200 milioni. 2. Gli interventi relativi agli immobili di interesse storico, artistico e culturale, con priorita' per gli edifici di culto, sono disposti a cura e a carico del Ministero per i beni culturali e ambientali avvalendosi della deroga di cui all'art. 11 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.