Art. 4. 1. Il commissario delegato e gli enti attuatori, per la redazione dei progetti degli interventi ricompresi nella presente ordinanza, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendoi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 6. 2. Per l'approvazione dei progetti il commissario indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, ove necessario, in deroga ai termini e alle procedure previste dal1'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e con i poteri ivi previsti anche riguardo l'acquisizione di autorizzazioni ambientali e paesaggistiche territoriali. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto in esame affinche' una volta che lo stesso sia approvato i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati il parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il parere puo' essere espresso positivamente anche a maggioranza in deroga anche alle norme vigenti. L'approvazione del progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. 3. Le approvazioni, i pareri, i visti e nullaosta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari per effetto di provvedimenti di legge e normative successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.