Art. 4.
  1. Il commissario  delegato e gli enti attuatori,  per la redazione
dei progetti  degli interventi  ricompresi nella  presente ordinanza,
possono affidare  anche a  liberi professionisti  specifici incarichi
avvalendoi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 6.
  2.  Per  l'approvazione  dei  progetti il  commissario  indice  una
conferenza  di servizi  ai sensi  dell'art. 14  della legge  7 agosto
1990, n. 241 e, ove necessario, in deroga ai termini e alle procedure
previste dal1'art.  17 della legge  15 maggio 1997,  n. 127, e  con i
poteri ivi  previsti anche riguardo l'acquisizione  di autorizzazioni
ambientali  e  paesaggistiche   territoriali.  Alla  conferenza  sono
invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e
visti sul  progetto in esame  affinche' una  volta che lo  stesso sia
approvato i  lavori possano essere immediatamente  appaltati. In caso
di assenza  di uno dei  soggetti invitati  il parere si  intende reso
favorevolmente in  modo irrevocabile. Il parere  puo' essere espresso
positivamente anche a maggioranza in deroga anche alle norme vigenti.
  L'approvazione  del progetto  costituisce  variante agli  strumenti
urbanistici vigenti.
  3. Le  approvazioni, i  pareri, i visti  e nullaosta  relativi agli
interventi previsti nel piano che  si dovessero rendere necessari per
effetto di  provvedimenti di  legge e normative  successivamente alla
conferenza di servizi di cui  al comma precedente, in deroga all'art.
17, comma 24, della legge 15  maggio 1997, n. 127, devono essere resi
dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta e
qualora   entro   tale   termine   non  siano   resi   si   intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.