Art. 5.
  1. Le opere  di cui al piano indicato all'art.  2, comma 1, possono
essere affidate a  trattativa privata, invitando un  numero di ditte,
aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre piu'
celeri  forme  di  affidamento  in caso  di  estrema  ed  eccezionale
urgenza.
  2.  La  consegna dei  lavori  avviene  entro novanta  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana  e le  opere sono  completate entro  i successivi
nove mesi.