Art. 7. 1. Ai proprietari di unita' immobiliari abitate, colpite dall'evento sismico del 12 maggio 1997, sgomberate e dichiarate inagibili a seguito di ordinanze sindacali, e' concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 20 milioni per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita ed agevolarne il rientro nelle abitazioni. A tal fine e' assegnata la somma di lire 3,5 miliardi al commissario delegato. L'onere grava sulle disponibilita' di cui al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.