Art. 7.
  1.   Ai  proprietari   di  unita'   immobiliari  abitate,   colpite
dall'evento  sismico  del 12  maggio  1997,  sgomberate e  dichiarate
inagibili a seguito di ordinanze sindacali, e' concesso un contributo
a fondo perduto fino ad un massimo di lire 20 milioni per favorire il
ritorno  alle normali  condizioni di  vita ed  agevolarne il  rientro
nelle  abitazioni. A  tal  fine e'  assegnata la  somma  di lire  3,5
miliardi al commissario delegato.  L'onere grava sulle disponibilita'
di cui  al capitolo 7615  dello stato di previsione  della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.