Art. 9.
  1.  Il Dipartimento  della protezione  civile della  Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede a  fornire i beni mobili necessari al
superamento dell'emergenza.  Gli oneri  conseguenti a  tale attivita'
compresa  la loro  movimentazione ed  il trasporto  saranno liquidati
dalla prefettura di Perugia con le disponibilita' di cui all'art. 10.