Art. 9. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a fornire i beni mobili necessari al superamento dell'emergenza. Gli oneri conseguenti a tale attivita' compresa la loro movimentazione ed il trasporto saranno liquidati dalla prefettura di Perugia con le disponibilita' di cui all'art. 10.