Ai comuni
                                   Alle   direzioni  regionali  delle
                                  entrate

                                     e, per conoscenza:
                                   All'associazione   nazionale   dei
                                  comuni italiani (ANCI)
 A) CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO (Soggetto passivo).
  Obbligato   ad   effettuare   il   versamento  dell'imposta  e'  il
proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti
nel  territorio  dello  Stato  i  quali non siano, ovviamente esclusi
dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esenti dall'imposta
medesima.
  Soltanto   qualora  sull'immobile  soggetto  a  tassazione  risulti
costituito  un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per
effetto  di  atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al
versamento  e'  unicamente  il  titolare  di  detto  diritto reale di
godimento,   restando   quindi   il   cosiddetto   nudo  proprietario
completamente  estraneo  al  prelievo  fiscale.  Si sottolinea che il
diritto   di   uso   od   abitazione,   che   determina   l'insorgere
dell'obbligazione  tributaria, e' un diritto reale di godimento ed e'
quindi  ben  diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base
di  un  contratto  di  locazione  od  affitto  ovvero di comodato; il
locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli
effetti dell'ICI.
  Si  ricorda  che e' un diritto reale di abitazione quello spettante
al  coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al
coniuge  separato convezionalmente o per sentenza, nonche' quello del
socio   della   cooperativa  edilizia  (non  a  proprieta'  indivisa)
sull'alloggio  assegnatogli,  ancorche'  in via provvisoria, e quello
dell'assegnatario  dell'alloggio  di  edilizia  residenziale pubblica
concessogli  in  locazione  con  patto  di futura vendita e riscatto.
(Vedasi "Appendice/1").
  In  caso  di  contitolarita'  dei  predetti  diritti  sul  medesimo
immobile  (ad  esempio:  comproprieta'; cousufrutto; proprieta' piena
per  una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare
e'  obbligato  ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta
limitatamente   alla  parte  corrispondente  alla  propria  quota  di
titolarita'.
 Attenzione (esclusioni, esenzioni e casi particolari).
  a)  Per  alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta:
vedasi   la   circolare  n.  9  del  14  giugno  1993,  riportata  in
"Appendice/2",   relativamente   ai   terreni,   diversi   da  quelli
edificabili,  inutilizzati  od  adibiti ad attivita' non agricole; la
circolare  n.  172/E  del 14 giugno 1995, riportata in "Appendice/3",
relativamente al suolo sottostante al fabbricato realizzato a seguito
di costituzione di diritto di superficie.
  b)  Per  le  cause  di  esenzione dall'imposta vedasi: l'art. 7 del
decreto  legislativo  istitutivo  dell'ICI  30 dicembre 1992, n. 504,
riportato   in   "Appendice/4",  nonche',  relativamente  ai  terreni
agricoli  ricadenti  in  aree montane o di collina, l'elenco allegato
alla  predetta  circolare  n.  9  del  14 giugno 1993, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n.141 del 18 giugno
1993, e successive integrazioni.
  c)  Per  la  definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno
agricolo, vedasi "Appendice/5".
  d)  Per  le  modalita'  di  tassazione  in  caso  di  utilizzazione
edificatoria delle aree, vedasi "Appendice/6".
  e)  Per  le  modalita'  di  tassazione  in caso di costituzione del
diritto di superficie, vedasi "Appendice/3".
 B) COME SI DETERMINA L'IMPOSTA.
  L'imposta  dovuta  per  l'anno  1997  e'  determinata applicando al
valore  del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo
(cosiddetta  base  imponibile)  l'aliquota  vigente per tale anno nel
comune  nell'ambito  del cui territorio e' sito l'immobile soggetto a
tassazione.  Nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui il medesimo
immobile sia ubicato sul territorio di piu' comuni, si assume come se
esso  fosse  sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la
prevalenza  della  sua  superficie  (per  talune  fattispecie, vedasi
"Appendice /7").
  Si  richiama  l'attenzione  sul  fatto  che  e' stato attribuito al
comune  un  ampio  potere  di deliberare, oltre all'aliquota normale,
aliquote  piu'  alte o piu' basse per determinati gruppi di immobili.
Parimenti  e'  stato  ampliato  il  potere  del  comune in materia di
agevolazioni  per  l'abitazione principale, nel senso di aumentare la
detrazione ad essa spettante oppure di ridurne l'imposta.
  Per  conoscere  l'aliquota da applicare, la quale non puo' comunque
essere inferiore al 4 per mille ne' superiore al 7 per mille, nonche'
per  conoscere  se  il comune ha deliberato una maggiore detrazione o
riduzione  di  imposta  per l'abitazione principale con gli eventuali
requisiti  soggettivi  richiesti, il contribuente dovra' interpellare
il comune competente.
  AVVERTENZA:  1)  Perle  agevolazioni,  in  materia  di detrazione o
riduzione  di  imposta,  spettanti  all'abitazione principale od agli
alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  IACP,  vedasi  la successiva
lettera D). 2) Per le aliquote, vedasi la lettera E).
  a)  Il  valore  dei  fabbricati  e'  costituito dall'intera rendita
catastale moltiplicata:
  per  100,  se  si  tratta  di  fabbricati  classificati  nei gruppi
catastali   A   (abitazioni),   B  (colleggi,  convitti,  ecc.)  e  C
(magazzini,   depositi,   laboratori,  ecc.),  con  esclusione  delle
categorie A/10 e C/1;
  per  50,  se  si  tratta  di  fabbricati  classificati  nel  gruppo
catastale  D  (opifici,  alberghi,  teatri,  banche,  ecc.)  e  nella
categoria A/10 (uffici e studi privati);
  per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1
(negozi e botteghe).
  Se  il fabbricato e' sfornito di rendita ovvero se la rendita a suo
tempo  attribuita  non  e'  piu'  adeguata in quanto sono intervenute
variazioni  strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute
ad  accorpamenti  di  piu' unita' immobiliari, il contribuente dovra'
far   riferimento   alla  categoria  ed  alla  rendita  attribuite  a
fabbricati  similari.  In  proposito  si  ricorda  che  agli  effetti
dell'ICI e' prevista una particolare procedura per cui si provvedera'
successivamente  alla  riliquidazione  dell'imposta  sulla base della
rendita   effettiva  attribuita  dall'ufficio  tecnico  erariale  con
conseguente  recupero  della maggiore imposta dovuta o rimborso delle
somme   versate   in  eccedenza,  unitamente  agli  interessi,  senza
irrogazione  di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20
per  cento)  laddove la predetta rendita effettiva superi di oltre il
30 per cento quella utilizzata dal contribuente.
  Le  rendite  da  assumere per l'anno 1997 sono quelle in vigore per
l'anno 1996 aumentate del cinque per cento.
  Si avverte che il predetto aumento del 5 per cento si applica anche
alle rendite dei fabbricati classificati nel gruppo catastale "D".
  Si tenga presente che ai fini ICI le predette moltiplicazioni vanno
operate  sulla  rendita  catastale  (come sopra, aumentata) e non sul
reddito,  per  cui  non  hanno  alcuna  rilevanza  ne'  gli aumenti o
riduzioni   di   rendita   previsti  agli  effetti  dell'applicazione
dell'imposizione sul reddito ne' il reddito effettivo.
  Cosi',  ad  esempio,  se  la  rendita catastale aumentata del 5 per
cento  di  una  abitazione  e'  di  2.100.000,  il  valore  sul quale
applicare  l'aliquota  ICI  per  determinare  l'imposta  dovuta sara'
sempre  di  210.000.000,  sia  che  si  tratti di dimora abituale del
contribuente,  sia  che  si  tratti  di  unita'  immobiliare tenuta a
disposizione,  sia  che  si  tratti  di abitazione sfitta, sia che si
tratti  di  abitazione  locata  (si  ricorda  che  i  fabbricati sono
soggetti   ad   ICI  indipendentemente  dalla  loro  destinazione  ed
indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).
 Fabbricati di interesse storico o artistico.
  Per  i  fabbricati  di  interesse  storico  o  artistico  ai  sensi
dell'art.  3  della  legge  1  giugno  1939,  n.  1089,  e successive
modificazioni,  si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per
cento)  determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di
minore  ammontare  tra  quelle  previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale e' sito il fabbricato.
  Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per
100,  anche  se  il  fabbricato  catastalmente  e' classificato nella
categoria  A/10  o  C/1  oppure  nel gruppo D. Cio', in quanto con il
sistema  suddetto  di  determinazione della rendita, il fabbricato e'
stato assimilato ad una abitazione.
 Fabbricati appartenenti alle imprese.
  Fanno  eccezione  agli  illustrati  criteri  di  determinazione del
valore  sulla  base  della rendita catastale i fabbricati interamente
posseduti  da  impresa e distintamente contabilizzati, classificabili
nel  gruppo  catastale  D  e  sforniti di rendita catastale. Per tali
fabbricati   il  valore  e'  determinato  sulla  base  dei  costi  di
acquisizione  ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante
l'applicazione di determinati coefficienti.
  In   ordine   a  siffatti  fabbricati  si  forniscono  le  seguenti
precisazioni:
  1)  il  criterio  di determinazione del valore sulla base dei costi
contabilizzati  si  applica  anche  nel  caso  in  cui  il fabbricato
posseduto  dall'impresa,  classificabile  nel  gruppo D e sfornito di
rendita,  sia  di  interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Cio',
essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa,
di  cui si e' fatto sopra cenno, presuppone che per la determinazione
del  valore  debba  farsi  riferimento alla rendita; per i fabbricati
delle  imprese, classificabili nel gruppo D e senza rendita, la legge
stabilisce  invece  un  sistema  di  determinazione  del  valore  che
prescinde completamente dalla rendita catastale;
  2)  i  coefficienti  di  attualizzazione dei valori contabilizzati,
agli  effetti  della quantificazione dell'ICI dovuta per l'anno 1997,
sono  stati  aggiornati con il decreto del Ministro delle finanze del
22  marzo  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 92 del 21
aprile 1997;
  3)  per  i  fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel
corso  dell'anno  1996,  od  anni  precedenti,  il  valore  sul quale
calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1997 e' dato dalla capitalizzazione
della   rendita  (rendita  catastale,  aumentata  del  5  per  cento,
moltiplicata per 50);
  4)  per  i  fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso
dell'anno 1997, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno
1997  continua ad essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione
dei costi contabilizzati;
  5)  i  costi  incrementativi  aggiuntivi  a quello di acquisizione,
contabilizzati  nel  corso dell'anno 1996, influiscono sull'ammontare
del valore soltanto a decorrere dall'ICI dovuta per l'anno 1997;
  6)  i  costi  incrementativi  aggiuntivi  a quello di acquisizione,
contabilizzati    nel   corso   dell'anno   1997,   non   influiscono
sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno
1997;
  7)  per  l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna
assumere  quello  relativo  all'anno  nel corso del quale il costo di
acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati.
  Si  ritiene  che non possano essere considerati sforniti di rendita
catastale   i   fabbricati   in  discorso  per  i  quali,  a  seguito
dell'espletamento  della  procedura prevista nel regolamento (recante
norme per l'automazione degli archivi catastali e delle conservatorie
dei  registri immobiliari) adottato con il decreto del Ministro delle
finanze  del  19  aprile  1994,  n.  701, risulta annotata negli atti
catastali,  al  primo  gennaio  dell'anno di imposizione, la "rendita
proposta".
  Pertanto,  per  i  fabbricati  in  questione,  con rendita proposta
risultante  nei  cennati atti al primo gennaio 1997, il valore dovra'
essere  determinato,  a  decorrere  dall'anno  1997,  sulla  base dei
criteri   catastali,   moltiplicando  per  50  la  predetta  rendita,
aumentata del 5 per cento.
  In  tal  caso,  si ritiene estensibile la procedura contemplata nel
primo  comma  dell'art.  11  del  decreto  legislativo  n. 504 del 30
dicembre 1992 per cui, premesso che nel 1998 dovra' essere presentata
la  denuncia  di  variazione  per il fabbricato che dal 1997 e' cosi'
passato  dal  valore contabile a quello catastale con barratura della
casellina   "valore   provvisorio",   il   comune   procedera'   alla
riliquidazione  della  dichiarazione  qualora  la  rendita  catastale
definitiva determinata dall'UTE si discosti da quella "proposta", con
conseguenti  rimborsi  o  recuperi  di  imposta ed applicazione della
maggiorazione  del  20  per  cento se la rendita definitiva supera di
oltre il 30 per cento quella "proposta".
  b)  Il  valore  delle  aree  fabbricabili  e' costituito dal valore
venale  in  comune  commercio  determinato  avendo riguardo alla zona
territoriale   di  ubicazione,  all'indice  di  edificabilita',  alla
destinazione  d'uso  consentita,  agli  oneri per eventuali lavori di
adattamento  del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati   sul   mercato   dalla  vendita  di  aree  aventi  analoghe
caratteristiche.
  c)  Il  valore  dei  terreni  agricoli  e'  costituito  dal reddito
dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per
l'anno  1997  e'  quello  derivante  dall'applicazione  delle tariffe
d'estimo  approvate  con  decreto ministeriale 7 febbraio 1984 (e che
hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988) aumentato del
25  per  cento.  Si precisa che non ha alcuna rilevanza, ai fini ICI,
l'aumento  disposto  con  il  primo comma dell'art. 31 della legge 23
dicembre  1994, n. 724, che influenzava esclusivamente le imposte sui
redditi.
 C)PERIODO DI POSSESSO E VERSAMENTO IN DUE RATE.
  L'ICI  e' dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante
i  quali  si  e'  protratta la titolarita' dei diritti reali indicati
alla  precedente  lettera  A); il mese nel quale la titolarita' si e'
protratta  solo  in parte e' computato per intero in capo al soggetto
che  ha posseduto per almeno quindici giorni, mentre non e' computato
in capo al soggetto che ha posseduto per meno di quindici giorni.
  La  quantificazione  dell'imposta  in ragione di mesi va effettuata
anche   con  riferimento  alla  situazione  oggettiva  dell'immobile,
all'aliquota  applicabile,  alla  spettanza  o  meno  di detrazioni o
riduzioni  di  imposta;  in  caso  di  variazione nel corso del mese,
bisogna  assumere  come  protraentesi per l'intero mese la situazione
che si e' prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.
  L'ICI  va versata in due rate, delle quali la prima e' in acconto e
la seconda e' a saldo. La prima rata, da versare nel periodo dal 2 al
30  giugno  1997,  e'  pari  al 90 per cento dell'imposta relativa al
primo  semestre del 1997; la seconda, da versare dal 1 al 20 dicembre
1997, e' a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1997.
  Per  la  prima  rata,  quindi,  il  contribuente deve verificare la
propria situazione imponibile in relazione alla prima meta' dell'anno
1997.  Per  la  seconda,  deve verificare la situazione imponibile in
relazione  all'intero anno 1997 e versare l'imposta, previa deduzione
di quanto eventualmente gia' corrisposto come acconto.
  Valgano, in proposito, i seguenti esempi:
  1) Un ufficio (ctg. A/10) con valore catastale di 200.000.000 (R.C.
4.000.000  X  50),  di proprieta' di un determinato soggetto al primo
gennaio  1997  e  che  nel  mese  di  giugno risulta essere ancora di
proprieta'   del  soggetto  medesimo.  Nel  comune  dove  e'  ubicato
l'ufficio  vige  per  l'anno 1997 l'aliquota nella misura unica del 5
per mille.
  La  prima  rata da versare sara' pari a L. 450.000 (200.000.000 X 5
per  mille  = imposta su base annua di L. 1.000.000; 1.000.000 : 12 =
imposta  di L. 83.333 al mese; 83.333 X 6 mesi di possesso = 500.000;
500.000 al 90% = 450.000).
  L'ufficio viene venduto il 17 ottobre 1997.
  La  seconda  rata da versare a saldo, da parte del venditore, sara'
pari a L. 383.000 (83.333 X 10 mesi di possesso nel corso dell'anno =
833.333; 833.333 - 450.000 gia' versate = 383.000).
  Il  compratore, che ha continuato a possedere per la restante parte
dell'anno  1997,  versera',  entro  il  20  dicembre 1997, L. 167.000
(83.333 X 2 mesi di possesso = 166.666).
  2)  Un'area  fabbricabile, con valore venale in comune commercio di
2.400.000.000,  sulla  quale,  nel  giugno  del  '97,  e' in corso di
costruzione  un  edificio.  Nel  comune  di  ubicazione dell'immobile
vigono per l'anno 1997 due aliquote, di cui una, ordinaria, del 5 per
mille e una, per le aree fabbricabili, del 6 per mille.
  La prima rata da versare sara' pari a L. 6.480.000 (2.400.000.000 X
6 per mille = imposta su base annua di L. 14.400.000; 14.400.000 : 12
= imposta di lire 1.200.000 al mese; 1.200.000 X 6 mesi di possesso =
7.200.000; 7.200.000 al 90% = 6.480.000).
  Alla fine del mese di settembre '97 vengono ultimati i lavori di
  costruzione  dell'edificio,  il  cui  valore  catastale  e'  di  20
  miliardi.
La seconda rata da versare sara' pari a L. 4.320.000 per l'area
fabbricabile  (1.200.000 X 9 mesi di possesso dell'immobile come area
fabbricabile  10.800.000;  10.800.000  -  6.480.000  gia'  versata  =
4.320.000).
  Sara', invece, pari a L. 25.000.000 per l'edificio (20 miliardi X 5
per  mille  = 100.000.000; 100.000.000 : 12 = imposta di L. 8.333.333
al mese; 8.333.333 X 3 mesi di possesso dell'immobile come edificio =
25.000.000).
  Complessivamente la seconda rata sara' pari a 29.320.000.
  3)  Un  fabbricato, con valore catastale di 300.000.000, adibito ad
abitazione  principale di soggetto residente fino al 20 aprile 1997 e
successivamente   tenuto   sfitto.   Nel  comune  di  ubicazione  del
fabbricato   vigono  per  l'anno  1997  tre  aliquote,  di  cui  una,
ordinaria,  del  5  per  mille; una, per le abitazioni principali dei
residenti,  del 4 per mille e una, per gli alloggi tenuti sfitti, del
6  per  mille.  La  detrazione per abitazione principale non e' stata
aumentata, per cui e' rimasta nella misura, stabilita dalla legge, di
L. 200.000.
  La  prima  rata da versare sara' pari a L. 570.000 (300.000.000 X 4
per  mille  =  imposta  su  base annua di 1.200.000; 1.200.000 : 12 =
imposta  di  L.  100.000  al  mese;  100.000  X  4 mesi di abitazione
principale  =  400.000;  400.000  - 66.666 di detrazione per 4 mesi =
333.334;  333.334  al  90%  =  300.000  come  abitazione  principale.
300.000.000  X  6  per  mille  =  imposta su base annua di 1.800.000;
1.800.000  :  12 = imposta di L. 150.000 al mese; 150.000 X 2 mesi di
sfitto   =   300.000;   300.000   al   90%  =  270.000  come  sfitto.
Complessivamente, quindi, L. 570.000).
  Il  fabbricato  continua  ad  essere  tenuto sfitto per la restante
parte dell'anno 1997.
  La  seconda  rata  da  versare sara' pari a L. 963.000 (100.000 X 4
mesi  di  abitazione  principale  =  400.000;  400.000  -  66.666  di
detrazione  =  333.334;  333.334 - 300.000 gia' versate = 33.334 come
abitazione  principale;  150.000  X  8  mesi  di  sfitto = 1.200.000;
1.200.000   -   270.000   gia'   versate   =   930.000  come  sfitto.
Complessivamente, quindi, L. 963.334).
 Attenzione (versamento in unica soluzione).
  Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno '97 puo' essere
effettuato,  anziche'  in  due  rate,  in unica soluzione nel mese di
giugno 1997.
  Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono
avvalersi   dell'ulteriore   facolta'  di  effettuare  il  versamento
dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno 1997 in unica soluzione nel
periodo dal 1 al 20 dicembre 1997.
 D) ABITAZIONE PRINCIPALE ed altri - Detrazione.
  Per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente
(anche  se  unico  dimorante)  che la possieda a titolo di proprieta'
ovvero  di  diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una
detrazione  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  medesima pari a lire
200.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta
destinazione.  Condizione  essenziale  affinche'  possa spettare tale
detrazione e', quindi, che ci sia identita' tra soggetto obbligato al
pagamento  dell'ICI  per  l'unita'  immobiliare  e soggetto dimorante
abitualmente nell'unita' immobiliare medesima; pertanto la detrazione
non  compete per l'unita' immobiliare data in locazione, ancorche' il
proprietario  a  sua volta dimori in una diversa casa come locatario,
ne'  per  l'unita'  immobiliare  concessa  dal  proprietario  in  uso
gratuito ad un proprio familiare.
  La  detrazione  - oltre che rapportata come sopra detto, ai mesi di
destinazione  (L. 16.666 al mese) - deve essere suddivisa, in caso di
piu'  contribuenti  dimoranti,  in  parti  uguali tra loro e, quindi,
prescindendo dalle quote di proprieta'.
  La  detrazione,  inoltre,  compete  fino  a  concorrenza  dell'ICI,
relativa  all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi
dimora.  A  migliore  illustrazione  di  quest'ultimo  punto valga il
seguente  esempio, ipotizzando che l'imposta su base annua dovuta per
l'abitazione  principale,  al  lordo  della detrazione, sia pari a L.
1.800.000.
Esempio:
  Abitazione  di  proprieta'  di  tre  fratelli  (il  fratello  A  e'
proprietario  per  il  50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C,
per  il  4%)  dei  quali  soltanto  i  fratelli B e C vi dimorano per
l'intero anno 1997.
  In  tal  caso,  l'imposta da versare per l'intero anno sara' di: L.
900.000,  da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete
la detrazione in quanto non dimorante) L. 728.000, da parte di B (46%
di  1.800.000  =  828.000; 828.000 - 100.000 = 728.000) lire zero, da
parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero).
  Si   ricorda  che  per  i  cittadini  italiani  non  residenti  nel
territorio   dello   Stato   si  considera  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  in Italia, a condizione che non risulti
locata.
  Si evidenzia, poi, che la detrazione in discorso trova applicazione
anche  per  ogni  unita'  immobiliare,  appartenente alle cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dal
socio  assegnatario,  entro  il  limite,  ovviamente,  dell'ammontare
dell'imposta gravante su ciascuna unita'.
  A  decorrere dall'anno 1997 la detrazione di lire 200.000 annue, di
cui  si  tratta,  spetta  anche  agli  Istituti  autonomi per le case
popolari  (IACP)  per  ogni  alloggio  regolarmente  assegnato  dagli
Istituti  stessi.  Il  beneficio e' stabilito in favore dell'Istituto
nella  sua  veste  di  soggetto  passivo  ICI,  per cui la detrazione
compete  solo  per  gli  alloggi, regolarmente assegnati, per i quali
obbligato  al  pagamento  dell'ICI  e'  l'Istituto  stesso e, quindi,
esclusivamente  per gli alloggi appartenenti all'Istituto e assegnati
in locazione semplice. Laddove, invece, si sia in presenza di alloggi
assegnati  in  locazione  con  patto  di  futura  vendita e riscatto,
essendo  obbligato  al  pagamento dell'ICI questo particolare tipo di
locatario,  all'Istituto  non  competera'  alcuna detrazione per tali
alloggi  (ovviamente  potrebbe eventualmente spettare la detrazione a
siffatto  locatario  nella  sua  qualita'  di  soggetto  abitualmente
dimorante  nell'alloggio  assegnatogli  e  sul quale vanta un diritto
reale di abitazione).
  Anche  la  detrazione  per gli IACP soggiace alla regola per cui la
detrazione  va  rapportata  ai  mesi  durante  i  quali  sussiste  la
condizione voluta dalla legge e compete, per ciascun alloggio, fino a
concorrenza dell'imposta gravante sull'alloggio stesso.
  Si  evidenzia, infine, che dal 1997 i comuni, con propria delibera,
possono  assimilare  ad  abitazione  principale,  con  i  conseguenti
benefici  ai  fini  ICI,  l'unita' immobiliare posseduta, a titolo di
proprieta'  o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  ABITAZIONEPRINCIPALE  ED  ALTRI (maggiore detrazione o riduzione di
imposta).
  Il  comune  ha il potere di stabilire, con propria delibera, per le
abitazioni  principali  site  sul  suo  territorio,  un aumento della
predetta detrazione.
  L'aumento  puo'  riguardare  o  tutte indistintamente le abitazioni
principali   oppure  essere  limitato  a  categorie  di  soggetti  in
situazioni  di  particolare  disagio  economicosociale. La detrazione
complessiva non puo', comunque, eccedere L. 500.000 annue.
  Il potere di aumentare la detrazione, nei predetti limiti, e' stato
riconosciuto al comune anche con riferimento alle unita' immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari; ed e' stato, altresi',
riconosciuto  con  riferimento  agli  alloggi  regolarmente assegnati
dagli IACP, di cui si e' trattato in precedenza.
  L'applicazione  della  detrazione  maggiorata  soggiace alle stesse
regole, gia' enunciate, previste per la detrazione normale.
  Ovviamente,  se  il  comune  non ha adottato per l'anno 1997 alcuna
delibera  in  proposito,  oppure laddove non sussistano le condizioni
richieste   in   delibera   per   poter  beneficiare  della  maggiore
detrazione, si applica la normale detrazione di 200.000 lire annue.
  In alternativa alla maggiorazione della detrazione, il comune ha il
potere  di  deliberare  la  riduzione, fino alla meta', dell'imposta.
Anche  tale  potere e' esercitabile con riferimento ad uno o piu' dei
gruppi  di  immobili  sovra descritti (abitazioni principali; alloggi
dei   soci   delle   cooperative   a   proprieta'  indivisa;  alloggi
regolarmente assegnati dagli IACP).
  Se e' stata deliberata la suddetta riduzione di imposta, il calcolo
della percentuale di riduzione va operato sull'importo al netto della
detrazione,  spettante nella misura fissa di L. 200.000 annue. Cosi',
ad   esempio,   se  e'  stata  deliberata  la  riduzione  alla  meta'
dell'imposta  per  l'abitazione  principale  e  se  la corrispondente
imposta,  al  lordo  della  detrazione, e' di L. 1.000.000, l'imposta
annua  da  versare  sara' pari a L. 400.000 (1.000.000 meno 200.000 =
800.000; 800.000 : 2 = 400.000).
  Per conoscere se ed in quali limiti e' stata deliberata per il 1997
la maggiore detrazione o riduzione di imposta, il contribuente dovra'
interpellare il comune competente.
 E) ALIQUOTE.
  Per  l'anno 1997 possono essere in vigore sul territorio del comune
di  ubicazione  degli  immobili  o  una  sola  oppure varie aliquote,
comunque non inferiori al 4 per mille ne' superiori al 7 per mille.
  Accanto  all'aliquota  ordinaria,  il  comune  puo' aver deliberato
un'aliquota   ridotta  per  le  abitazioni  principali  dei  soggetti
residenti,  per  quelle dei soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti
che  li  utilizzano come dimora abituale (vedasi, in proposito, anche
"Appendice/8").
  Puo',  altresi', aver deliberato aliquote diversificate (in piu' od
in  meno  di  quella  ordinaria)  per fattispecie rientranti nei tre,
seguenti   generi:   immobili   diversi  dalle  abitazioni;  immobili
posseduti in aggiunta all'abitazione principale; alloggi non locati.
  Puo',  infine,  aver  deliberato  un'aliquota,  ridotta  rispetto a
quella  ordinaria, per tipologie di enti senza scopo di lucro ed aver
deliberato,  per  un  determinato  periodo di tempo non eccedente i 3
anni,  l'aliquota  del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la
vendita  dalle  imprese  che hanno per oggetto esclusivo e prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
  Si richiama l'attenzione sul fatto che, come gia' evidenziato negli
esempi   riportati   sub   lettera   C),   dovendosi   aver  riguardo
all'evolversi   dei  caratteri  dell'immobile  nel  corso  dell'anno,
l'immobile  medesimo  potrebbe  risultare soggetto per alcuni mesi ad
una determinata aliquota e, per altri mesi, ad un'aliquota diversa.
  Per  conoscere  l'aliquota  o  le  aliquote  deliberate  ed a quali
fattispecie   queste   ultime  si  applicano,  il  contribuente  deve
interpellare il comune competente.
 F) MODALITA' DI VERSAMENTO E DI COMPILAZIONE.
  Il  versamento  dell'ICI  deve esser effettuato mediante l'apposito
modulo,   gia'  utilizzato  per  versare  l'ICI  relativa  agli  anni
precedenti e di cui e' riprodotta qui di seguito la parte dedicata al
"certificato  di  accreditamento".  I moduli, con caratteri in colore
rosso,  sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali, gli
sportelli   dei   concessionari  della  riscossione  e  delle  banche
convenzionate  con  i  concessionari  medesimi. Inoltre, essi vengono
anche   inviati,   a   cura   dei  concessionari,  al  domicilio  dei
contribuenti noti per aver gia' versato l'ICI.
  Per  i  fabbricati  che  hanno  perso il carattere di ruralita', ai
sensi  dell'art.  9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (legge
di  conversione  26  febbraio  1994,  n. 133), il versamento dell'ICI
1997,  va  effettuato  utilizzando,  come  per gli altri immobili, il
predetto  modulo di colore rosso e non piu', quindi, il bollettino di
colore  verde;  quest'ultimo  deve  essere  adoperato  soltanto se si
intende  versare,  per i precitati fabbricati ex rurali, tardivamente
l'ICI relativa all'anno 1994.
  Va precisato che, nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per piu'
immobili  ubicati  nello  stesso comune, il contribuente e' tenuto ad
effettuare  un  unico  versamento,  e  quindi  ad  utilizzare un solo
modulo,  per  l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in
cui  gli  immobili  siano  ubicati in comuni diversi, il contribuente
dovra' fare separati versamenti per ogni comune.
  In caso di contitolarita' devono essere effettuati tanti versamenti
quanti  sono  i  contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria
quota.  Per  le  parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del
portiere)  il  versamento  puo' essere effettuato dall'amministratore
del condominio a nome del condominio stesso.
  Il  versamento  deve essere eseguito sul conto corrente postale del
concessionario competente, e cioe' di quello nella cui circoscrizione
provinciale  e'  compreso  il  comune  ove sono ubicati gli immobili,
oppure   presso   gli   sportelli  del  predetto  concessionario.  Il
contribuente,  per  effettuare  il  versamento,  puo' avvalersi delle
aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando,
in  tal  caso,  che  la  prova  del pagamento e la determinazione del
giorno  in  cui  esso  e'  stato  eseguito  sono  date dal timbro per
quietanza  apposto  dal  concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio
postale.
  Il   contribuente  deve  conservare  la  "ricevuta  di  versamento"
debitamente quietanzata.
  Il  modulo e' di formato unico ed e' utilizzabile indifferentemente
sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli dei
  concessionari e delle aziende di credito convenzionate.




          ---->  Vedere Modello a Pag. 45 della G.U.  <----

  Si  avverte  che  non  si  fa  luogo  al versamento se l'imposta da
 versare e' uguale od inferiore a lire quattromila.
  Se  l'importo  da versare supera le quattromila lire, il versamento
 deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.
  Valga,  in  proposito,  il  seguente  esempio:  imposta  dovuta per
 l'intero  anno  e' pari a L. 10.000; in sede di acconto bisognerebbe
 versare  L.  4.000  (90%  di  5.000  = 4.500 che diventano 4.000 per
 effetto  dell'arrotondamento);  il  versamento dell'acconto non deve
 essere effettuato; in sede di saldo bisognera' versare L. 10.000
  (imposta  dovuta  per  l'intero  anno  meno l'acconto che e' pari a
  zero).
Il modulo va compilato in ogni sua parte, sia sulla "ricevuta di
versamento"  che  sul "certificato di accreditamento" (si ricorda che
nella  presente  circolare  viene riprodotta solo la parte del modulo
dedicata   al  "certificato  di  accreditamento"),  attenendosi  alle
"modalita' di compilazione" riportate sul retro del modulo.
  In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:
  1) il "comune di ubicazione degli immobili" non puo' che essere uno
soltanto;
  2)  gli  importi  da  indicare  come riferiti a: "terreni agricoli"
"aree   fabbricabili"   "abitazione  principale"  "altri  fabbricati"
rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato.
Pertanto  la  somma degli importi riferiti a queste quattro categorie
di  immobili  deve  corrispondere  all'importo che il contribuente ha
complessivamente   versato;   e'  possibile  un  piccolo  scostamento
(intorno  alle  500  lire)  dovuto alfatto che i singoli importi sono
indicati   senza  arrotondamenti  mentre  l'importo  complessivamente
versato e' arrotondato alle mille lire;
  3)  i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui
il  versamento  eseguito  si  riferisca ad una soltanto delle quattro
categorie  di  immobili  sovraenunciate.  Cosi',  ad esempio, se sono
versate  430.000  lire  e siffatto importo riguarda solo l'abitazione
principale,  lo  stesso  importo,  non  arrotondato,  deve ugualmente
essere  indicato nelle caselline corrispondenti alla voce "abitazione
principale";  ovviamente,  in  tal  caso,  le caselline relative alle
altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco;
  4)   il   "numero   dei  fabbricati"  deve  riferirsi  alle  unita'
immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa
l'abitazione  principale,  che sono iscritte o devono essere iscritte
nel  catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita
catastale.  Pertanto concorre alla formazione di tale numero anche la
cantina o il garage cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora
avvenuta  iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita
catastale;
  5)  l'importo riferito all'abitazione principale, da indicare nelle
apposite   caselline,  e'  quello  effettivamente  versato  per  tale
abitazione  e,  quindi, al netto della detrazione cosi' come e' stata
calcolata dal contribuente;
  6)   l'importo   da  indicare  come  "detrazione  per  l'abitazione
principale" nelle apposite caselline e' quello che il contribuente si
e'   calcolato   per   quantificare  l'imposta  da  lui  versata  per
l'abitazione principale. L'ammontare della detrazione non va indicato
se  non  e'  versato  alcun  importo  per l'abitazione principale (ad
esempio  nel  caso  in  cui l'ammontare della detrazione e' uguale od
eccede l'imposta lorda gravante sull'abitazione medesima);
  7) se il versamento e' effettuato in unica soluzione, vanno barrate
entrambe le caselle, quella per l'acconto e quella per il saldo.
  Si  ricorda  che  in  caso  di  maggiori  versamenti effettuati per
annualita'  precedenti non e' consentito procedere autonomamente alla
compensazione  con  le  somme  da versare per l'anno 1997; l'ICI o la
maggiore  ICI indebitamente versata potra' essere recuperata mediante
apposita domanda di rimborso.
  La  pubblicazione  della presente circolare nella Gazzetta Ufficile
della  Repubblica italiana tiene luogo anche della distribuzione agli
organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
                                            Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle entrate
                                                    Romano