Ai comuni Alle direzioni regionali delle entrate e, per conoscenza: All'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) A) CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO (Soggetto passivo). Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta e' il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato i quali non siano, ovviamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esenti dall'imposta medesima. Soltanto qualora sull'immobile soggetto a tassazione risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al versamento e' unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso od abitazione, che determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria, e' un diritto reale di godimento ed e' quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'ICI. Si ricorda che e' un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convezionalmente o per sentenza, nonche' quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprieta' indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorche' in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto. (Vedasi "Appendice/1"). In caso di contitolarita' dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprieta'; cousufrutto; proprieta' piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare e' obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarita'. Attenzione (esclusioni, esenzioni e casi particolari). a) Per alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta: vedasi la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata in "Appendice/2", relativamente ai terreni, diversi da quelli edificabili, inutilizzati od adibiti ad attivita' non agricole; la circolare n. 172/E del 14 giugno 1995, riportata in "Appendice/3", relativamente al suolo sottostante al fabbricato realizzato a seguito di costituzione di diritto di superficie. b) Per le cause di esenzione dall'imposta vedasi: l'art. 7 del decreto legislativo istitutivo dell'ICI 30 dicembre 1992, n. 504, riportato in "Appendice/4", nonche', relativamente ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, l'elenco allegato alla predetta circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993, e successive integrazioni. c) Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, vedasi "Appendice/5". d) Per le modalita' di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree, vedasi "Appendice/6". e) Per le modalita' di tassazione in caso di costituzione del diritto di superficie, vedasi "Appendice/3". B) COME SI DETERMINA L'IMPOSTA. L'imposta dovuta per l'anno 1997 e' determinata applicando al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel comune nell'ambito del cui territorio e' sito l'immobile soggetto a tassazione. Nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui il medesimo immobile sia ubicato sul territorio di piu' comuni, si assume come se esso fosse sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie (per talune fattispecie, vedasi "Appendice /7"). Si richiama l'attenzione sul fatto che e' stato attribuito al comune un ampio potere di deliberare, oltre all'aliquota normale, aliquote piu' alte o piu' basse per determinati gruppi di immobili. Parimenti e' stato ampliato il potere del comune in materia di agevolazioni per l'abitazione principale, nel senso di aumentare la detrazione ad essa spettante oppure di ridurne l'imposta. Per conoscere l'aliquota da applicare, la quale non puo' comunque essere inferiore al 4 per mille ne' superiore al 7 per mille, nonche' per conoscere se il comune ha deliberato una maggiore detrazione o riduzione di imposta per l'abitazione principale con gli eventuali requisiti soggettivi richiesti, il contribuente dovra' interpellare il comune competente. AVVERTENZA: 1) Perle agevolazioni, in materia di detrazione o riduzione di imposta, spettanti all'abitazione principale od agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, vedasi la successiva lettera D). 2) Per le aliquote, vedasi la lettera E). a) Il valore dei fabbricati e' costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata: per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (colleggi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1; per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati); per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe). Se il fabbricato e' sfornito di rendita ovvero se la rendita a suo tempo attribuita non e' piu' adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di piu' unita' immobiliari, il contribuente dovra' far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari. In proposito si ricorda che agli effetti dell'ICI e' prevista una particolare procedura per cui si provvedera' successivamente alla riliquidazione dell'imposta sulla base della rendita effettiva attribuita dall'ufficio tecnico erariale con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi, senza irrogazione di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20 per cento) laddove la predetta rendita effettiva superi di oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente. Le rendite da assumere per l'anno 1997 sono quelle in vigore per l'anno 1996 aumentate del cinque per cento. Si avverte che il predetto aumento del 5 per cento si applica anche alle rendite dei fabbricati classificati nel gruppo catastale "D". Si tenga presente che ai fini ICI le predette moltiplicazioni vanno operate sulla rendita catastale (come sopra, aumentata) e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza ne' gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito ne' il reddito effettivo. Cosi', ad esempio, se la rendita catastale aumentata del 5 per cento di una abitazione e' di 2.100.000, il valore sul quale applicare l'aliquota ICI per determinare l'imposta dovuta sara' sempre di 210.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unita' immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno). Fabbricati di interesse storico o artistico. Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per cento) determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato. Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente e' classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Cio', in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato e' stato assimilato ad una abitazione. Fabbricati appartenenti alle imprese. Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale. Per tali fabbricati il valore e' determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti. In ordine a siffatti fabbricati si forniscono le seguenti precisazioni: 1) il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dall'impresa, classificabile nel gruppo D e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Cio', essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa, di cui si e' fatto sopra cenno, presuppone che per la determinazione del valore debba farsi riferimento alla rendita; per i fabbricati delle imprese, classificabili nel gruppo D e senza rendita, la legge stabilisce invece un sistema di determinazione del valore che prescinde completamente dalla rendita catastale; 2) i coefficienti di attualizzazione dei valori contabilizzati, agli effetti della quantificazione dell'ICI dovuta per l'anno 1997, sono stati aggiornati con il decreto del Ministro delle finanze del 22 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1997; 3) per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1996, od anni precedenti, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1997 e' dato dalla capitalizzazione della rendita (rendita catastale, aumentata del 5 per cento, moltiplicata per 50); 4) per i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso dell'anno 1997, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1997 continua ad essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione dei costi contabilizzati; 5) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1996, influiscono sull'ammontare del valore soltanto a decorrere dall'ICI dovuta per l'anno 1997; 6) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1997, non influiscono sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1997; 7) per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere quello relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati. Si ritiene che non possano essere considerati sforniti di rendita catastale i fabbricati in discorso per i quali, a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento (recante norme per l'automazione degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, risulta annotata negli atti catastali, al primo gennaio dell'anno di imposizione, la "rendita proposta". Pertanto, per i fabbricati in questione, con rendita proposta risultante nei cennati atti al primo gennaio 1997, il valore dovra' essere determinato, a decorrere dall'anno 1997, sulla base dei criteri catastali, moltiplicando per 50 la predetta rendita, aumentata del 5 per cento. In tal caso, si ritiene estensibile la procedura contemplata nel primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per cui, premesso che nel 1998 dovra' essere presentata la denuncia di variazione per il fabbricato che dal 1997 e' cosi' passato dal valore contabile a quello catastale con barratura della casellina "valore provvisorio", il comune procedera' alla riliquidazione della dichiarazione qualora la rendita catastale definitiva determinata dall'UTE si discosti da quella "proposta", con conseguenti rimborsi o recuperi di imposta ed applicazione della maggiorazione del 20 per cento se la rendita definitiva supera di oltre il 30 per cento quella "proposta". b) Il valore delle aree fabbricabili e' costituito dal valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. c) Il valore dei terreni agricoli e' costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1997 e' quello derivante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 (e che hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988) aumentato del 25 per cento. Si precisa che non ha alcuna rilevanza, ai fini ICI, l'aumento disposto con il primo comma dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che influenzava esclusivamente le imposte sui redditi. C)PERIODO DI POSSESSO E VERSAMENTO IN DUE RATE. L'ICI e' dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si e' protratta la titolarita' dei diritti reali indicati alla precedente lettera A); il mese nel quale la titolarita' si e' protratta solo in parte e' computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno quindici giorni, mentre non e' computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di quindici giorni. La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile, all'aliquota applicabile, alla spettanza o meno di detrazioni o riduzioni di imposta; in caso di variazione nel corso del mese, bisogna assumere come protraentesi per l'intero mese la situazione che si e' prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso. L'ICI va versata in due rate, delle quali la prima e' in acconto e la seconda e' a saldo. La prima rata, da versare nel periodo dal 2 al 30 giugno 1997, e' pari al 90 per cento dell'imposta relativa al primo semestre del 1997; la seconda, da versare dal 1 al 20 dicembre 1997, e' a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1997. Per la prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione alla prima meta' dell'anno 1997. Per la seconda, deve verificare la situazione imponibile in relazione all'intero anno 1997 e versare l'imposta, previa deduzione di quanto eventualmente gia' corrisposto come acconto. Valgano, in proposito, i seguenti esempi: 1) Un ufficio (ctg. A/10) con valore catastale di 200.000.000 (R.C. 4.000.000 X 50), di proprieta' di un determinato soggetto al primo gennaio 1997 e che nel mese di giugno risulta essere ancora di proprieta' del soggetto medesimo. Nel comune dove e' ubicato l'ufficio vige per l'anno 1997 l'aliquota nella misura unica del 5 per mille. La prima rata da versare sara' pari a L. 450.000 (200.000.000 X 5 per mille = imposta su base annua di L. 1.000.000; 1.000.000 : 12 = imposta di L. 83.333 al mese; 83.333 X 6 mesi di possesso = 500.000; 500.000 al 90% = 450.000). L'ufficio viene venduto il 17 ottobre 1997. La seconda rata da versare a saldo, da parte del venditore, sara' pari a L. 383.000 (83.333 X 10 mesi di possesso nel corso dell'anno = 833.333; 833.333 - 450.000 gia' versate = 383.000). Il compratore, che ha continuato a possedere per la restante parte dell'anno 1997, versera', entro il 20 dicembre 1997, L. 167.000 (83.333 X 2 mesi di possesso = 166.666). 2) Un'area fabbricabile, con valore venale in comune commercio di 2.400.000.000, sulla quale, nel giugno del '97, e' in corso di costruzione un edificio. Nel comune di ubicazione dell'immobile vigono per l'anno 1997 due aliquote, di cui una, ordinaria, del 5 per mille e una, per le aree fabbricabili, del 6 per mille. La prima rata da versare sara' pari a L. 6.480.000 (2.400.000.000 X 6 per mille = imposta su base annua di L. 14.400.000; 14.400.000 : 12 = imposta di lire 1.200.000 al mese; 1.200.000 X 6 mesi di possesso = 7.200.000; 7.200.000 al 90% = 6.480.000). Alla fine del mese di settembre '97 vengono ultimati i lavori di costruzione dell'edificio, il cui valore catastale e' di 20 miliardi. La seconda rata da versare sara' pari a L. 4.320.000 per l'area fabbricabile (1.200.000 X 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile 10.800.000; 10.800.000 - 6.480.000 gia' versata = 4.320.000). Sara', invece, pari a L. 25.000.000 per l'edificio (20 miliardi X 5 per mille = 100.000.000; 100.000.000 : 12 = imposta di L. 8.333.333 al mese; 8.333.333 X 3 mesi di possesso dell'immobile come edificio = 25.000.000). Complessivamente la seconda rata sara' pari a 29.320.000. 3) Un fabbricato, con valore catastale di 300.000.000, adibito ad abitazione principale di soggetto residente fino al 20 aprile 1997 e successivamente tenuto sfitto. Nel comune di ubicazione del fabbricato vigono per l'anno 1997 tre aliquote, di cui una, ordinaria, del 5 per mille; una, per le abitazioni principali dei residenti, del 4 per mille e una, per gli alloggi tenuti sfitti, del 6 per mille. La detrazione per abitazione principale non e' stata aumentata, per cui e' rimasta nella misura, stabilita dalla legge, di L. 200.000. La prima rata da versare sara' pari a L. 570.000 (300.000.000 X 4 per mille = imposta su base annua di 1.200.000; 1.200.000 : 12 = imposta di L. 100.000 al mese; 100.000 X 4 mesi di abitazione principale = 400.000; 400.000 - 66.666 di detrazione per 4 mesi = 333.334; 333.334 al 90% = 300.000 come abitazione principale. 300.000.000 X 6 per mille = imposta su base annua di 1.800.000; 1.800.000 : 12 = imposta di L. 150.000 al mese; 150.000 X 2 mesi di sfitto = 300.000; 300.000 al 90% = 270.000 come sfitto. Complessivamente, quindi, L. 570.000). Il fabbricato continua ad essere tenuto sfitto per la restante parte dell'anno 1997. La seconda rata da versare sara' pari a L. 963.000 (100.000 X 4 mesi di abitazione principale = 400.000; 400.000 - 66.666 di detrazione = 333.334; 333.334 - 300.000 gia' versate = 33.334 come abitazione principale; 150.000 X 8 mesi di sfitto = 1.200.000; 1.200.000 - 270.000 gia' versate = 930.000 come sfitto. Complessivamente, quindi, L. 963.334). Attenzione (versamento in unica soluzione). Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno '97 puo' essere effettuato, anziche' in due rate, in unica soluzione nel mese di giugno 1997. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facolta' di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 1997 in unica soluzione nel periodo dal 1 al 20 dicembre 1997. D) ABITAZIONE PRINCIPALE ed altri - Detrazione. Per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' medesima pari a lire 200.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione. Condizione essenziale affinche' possa spettare tale detrazione e', quindi, che ci sia identita' tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unita' immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unita' immobiliare medesima; pertanto la detrazione non compete per l'unita' immobiliare data in locazione, ancorche' il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, ne' per l'unita' immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un proprio familiare. La detrazione - oltre che rapportata come sopra detto, ai mesi di destinazione (L. 16.666 al mese) - deve essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro e, quindi, prescindendo dalle quote di proprieta'. La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI, relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora. A migliore illustrazione di quest'ultimo punto valga il seguente esempio, ipotizzando che l'imposta su base annua dovuta per l'abitazione principale, al lordo della detrazione, sia pari a L. 1.800.000. Esempio: Abitazione di proprieta' di tre fratelli (il fratello A e' proprietario per il 50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C, per il 4%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi dimorano per l'intero anno 1997. In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sara' di: L. 900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete la detrazione in quanto non dimorante) L. 728.000, da parte di B (46% di 1.800.000 = 828.000; 828.000 - 100.000 = 728.000) lire zero, da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero). Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Si evidenzia, poi, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unita' immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unita'. A decorrere dall'anno 1997 la detrazione di lire 200.000 annue, di cui si tratta, spetta anche agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) per ogni alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti stessi. Il beneficio e' stabilito in favore dell'Istituto nella sua veste di soggetto passivo ICI, per cui la detrazione compete solo per gli alloggi, regolarmente assegnati, per i quali obbligato al pagamento dell'ICI e' l'Istituto stesso e, quindi, esclusivamente per gli alloggi appartenenti all'Istituto e assegnati in locazione semplice. Laddove, invece, si sia in presenza di alloggi assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto, essendo obbligato al pagamento dell'ICI questo particolare tipo di locatario, all'Istituto non competera' alcuna detrazione per tali alloggi (ovviamente potrebbe eventualmente spettare la detrazione a siffatto locatario nella sua qualita' di soggetto abitualmente dimorante nell'alloggio assegnatogli e sul quale vanta un diritto reale di abitazione). Anche la detrazione per gli IACP soggiace alla regola per cui la detrazione va rapportata ai mesi durante i quali sussiste la condizione voluta dalla legge e compete, per ciascun alloggio, fino a concorrenza dell'imposta gravante sull'alloggio stesso. Si evidenzia, infine, che dal 1997 i comuni, con propria delibera, possono assimilare ad abitazione principale, con i conseguenti benefici ai fini ICI, l'unita' immobiliare posseduta, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. ABITAZIONEPRINCIPALE ED ALTRI (maggiore detrazione o riduzione di imposta). Il comune ha il potere di stabilire, con propria delibera, per le abitazioni principali site sul suo territorio, un aumento della predetta detrazione. L'aumento puo' riguardare o tutte indistintamente le abitazioni principali oppure essere limitato a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economicosociale. La detrazione complessiva non puo', comunque, eccedere L. 500.000 annue. Il potere di aumentare la detrazione, nei predetti limiti, e' stato riconosciuto al comune anche con riferimento alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; ed e' stato, altresi', riconosciuto con riferimento agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, di cui si e' trattato in precedenza. L'applicazione della detrazione maggiorata soggiace alle stesse regole, gia' enunciate, previste per la detrazione normale. Ovviamente, se il comune non ha adottato per l'anno 1997 alcuna delibera in proposito, oppure laddove non sussistano le condizioni richieste in delibera per poter beneficiare della maggiore detrazione, si applica la normale detrazione di 200.000 lire annue. In alternativa alla maggiorazione della detrazione, il comune ha il potere di deliberare la riduzione, fino alla meta', dell'imposta. Anche tale potere e' esercitabile con riferimento ad uno o piu' dei gruppi di immobili sovra descritti (abitazioni principali; alloggi dei soci delle cooperative a proprieta' indivisa; alloggi regolarmente assegnati dagli IACP). Se e' stata deliberata la suddetta riduzione di imposta, il calcolo della percentuale di riduzione va operato sull'importo al netto della detrazione, spettante nella misura fissa di L. 200.000 annue. Cosi', ad esempio, se e' stata deliberata la riduzione alla meta' dell'imposta per l'abitazione principale e se la corrispondente imposta, al lordo della detrazione, e' di L. 1.000.000, l'imposta annua da versare sara' pari a L. 400.000 (1.000.000 meno 200.000 = 800.000; 800.000 : 2 = 400.000). Per conoscere se ed in quali limiti e' stata deliberata per il 1997 la maggiore detrazione o riduzione di imposta, il contribuente dovra' interpellare il comune competente. E) ALIQUOTE. Per l'anno 1997 possono essere in vigore sul territorio del comune di ubicazione degli immobili o una sola oppure varie aliquote, comunque non inferiori al 4 per mille ne' superiori al 7 per mille. Accanto all'aliquota ordinaria, il comune puo' aver deliberato un'aliquota ridotta per le abitazioni principali dei soggetti residenti, per quelle dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale (vedasi, in proposito, anche "Appendice/8"). Puo', altresi', aver deliberato aliquote diversificate (in piu' od in meno di quella ordinaria) per fattispecie rientranti nei tre, seguenti generi: immobili diversi dalle abitazioni; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; alloggi non locati. Puo', infine, aver deliberato un'aliquota, ridotta rispetto a quella ordinaria, per tipologie di enti senza scopo di lucro ed aver deliberato, per un determinato periodo di tempo non eccedente i 3 anni, l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. Si richiama l'attenzione sul fatto che, come gia' evidenziato negli esempi riportati sub lettera C), dovendosi aver riguardo all'evolversi dei caratteri dell'immobile nel corso dell'anno, l'immobile medesimo potrebbe risultare soggetto per alcuni mesi ad una determinata aliquota e, per altri mesi, ad un'aliquota diversa. Per conoscere l'aliquota o le aliquote deliberate ed a quali fattispecie queste ultime si applicano, il contribuente deve interpellare il comune competente. F) MODALITA' DI VERSAMENTO E DI COMPILAZIONE. Il versamento dell'ICI deve esser effettuato mediante l'apposito modulo, gia' utilizzato per versare l'ICI relativa agli anni precedenti e di cui e' riprodotta qui di seguito la parte dedicata al "certificato di accreditamento". I moduli, con caratteri in colore rosso, sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali, gli sportelli dei concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i concessionari medesimi. Inoltre, essi vengono anche inviati, a cura dei concessionari, al domicilio dei contribuenti noti per aver gia' versato l'ICI. Per i fabbricati che hanno perso il carattere di ruralita', ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133), il versamento dell'ICI 1997, va effettuato utilizzando, come per gli altri immobili, il predetto modulo di colore rosso e non piu', quindi, il bollettino di colore verde; quest'ultimo deve essere adoperato soltanto se si intende versare, per i precitati fabbricati ex rurali, tardivamente l'ICI relativa all'anno 1994. Va precisato che, nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per piu' immobili ubicati nello stesso comune, il contribuente e' tenuto ad effettuare un unico versamento, e quindi ad utilizzare un solo modulo, per l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi, il contribuente dovra' fare separati versamenti per ogni comune. In caso di contitolarita' devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria quota. Per le parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del portiere) il versamento puo' essere effettuato dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso. Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale del concessionario competente, e cioe' di quello nella cui circoscrizione provinciale e' compreso il comune ove sono ubicati gli immobili, oppure presso gli sportelli del predetto concessionario. Il contribuente, per effettuare il versamento, puo' avvalersi delle aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando, in tal caso, che la prova del pagamento e la determinazione del giorno in cui esso e' stato eseguito sono date dal timbro per quietanza apposto dal concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio postale. Il contribuente deve conservare la "ricevuta di versamento" debitamente quietanzata. Il modulo e' di formato unico ed e' utilizzabile indifferentemente sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli dei concessionari e delle aziende di credito convenzionate. ----> Vedere Modello a Pag. 45 della G.U. <---- Si avverte che non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare e' uguale od inferiore a lire quattromila. Se l'importo da versare supera le quattromila lire, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto. Valga, in proposito, il seguente esempio: imposta dovuta per l'intero anno e' pari a L. 10.000; in sede di acconto bisognerebbe versare L. 4.000 (90% di 5.000 = 4.500 che diventano 4.000 per effetto dell'arrotondamento); il versamento dell'acconto non deve essere effettuato; in sede di saldo bisognera' versare L. 10.000 (imposta dovuta per l'intero anno meno l'acconto che e' pari a zero). Il modulo va compilato in ogni sua parte, sia sulla "ricevuta di versamento" che sul "certificato di accreditamento" (si ricorda che nella presente circolare viene riprodotta solo la parte del modulo dedicata al "certificato di accreditamento"), attenendosi alle "modalita' di compilazione" riportate sul retro del modulo. In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti: 1) il "comune di ubicazione degli immobili" non puo' che essere uno soltanto; 2) gli importi da indicare come riferiti a: "terreni agricoli" "aree fabbricabili" "abitazione principale" "altri fabbricati" rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato. Pertanto la somma degli importi riferiti a queste quattro categorie di immobili deve corrispondere all'importo che il contribuente ha complessivamente versato; e' possibile un piccolo scostamento (intorno alle 500 lire) dovuto alfatto che i singoli importi sono indicati senza arrotondamenti mentre l'importo complessivamente versato e' arrotondato alle mille lire; 3) i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui il versamento eseguito si riferisca ad una soltanto delle quattro categorie di immobili sovraenunciate. Cosi', ad esempio, se sono versate 430.000 lire e siffatto importo riguarda solo l'abitazione principale, lo stesso importo, non arrotondato, deve ugualmente essere indicato nelle caselline corrispondenti alla voce "abitazione principale"; ovviamente, in tal caso, le caselline relative alle altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco; 4) il "numero dei fabbricati" deve riferirsi alle unita' immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa l'abitazione principale, che sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale. Pertanto concorre alla formazione di tale numero anche la cantina o il garage cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale; 5) l'importo riferito all'abitazione principale, da indicare nelle apposite caselline, e' quello effettivamente versato per tale abitazione e, quindi, al netto della detrazione cosi' come e' stata calcolata dal contribuente; 6) l'importo da indicare come "detrazione per l'abitazione principale" nelle apposite caselline e' quello che il contribuente si e' calcolato per quantificare l'imposta da lui versata per l'abitazione principale. L'ammontare della detrazione non va indicato se non e' versato alcun importo per l'abitazione principale (ad esempio nel caso in cui l'ammontare della detrazione e' uguale od eccede l'imposta lorda gravante sull'abitazione medesima); 7) se il versamento e' effettuato in unica soluzione, vanno barrate entrambe le caselle, quella per l'acconto e quella per il saldo. Si ricorda che in caso di maggiori versamenti effettuati per annualita' precedenti non e' consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno 1997; l'ICI o la maggiore ICI indebitamente versata potra' essere recuperata mediante apposita domanda di rimborso. La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficile della Repubblica italiana tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano