(all. 1 - art. 1)
  APPENDICI  ALLE   ISTRUZIONI   DEL  MINISTERO   DELLE  FINANZE  PER
IL VERSAMENTO DELL'ICI DOVUTA PER L'ANNO 1997.
                             Appendice/1
  Circolare del Ministero  delle finanze n. 35 del  26 novembre 1993,
concernente  gli   alloggi  di  edilizia  residenziale   pubblica  di
proprieta' dello Stato.
  In relazione  a quesiti  posti da varie  Intendenze di  finanza, la
scrivente  (nel ribadire  che  gli alloggi  di edilizia  residenziale
pubblica  di  proprieta'  dello  Stato non  possono  farsi  rientrare
nell'ambito di applicazione della  norma di esenzione dall'ICI recata
dalla lettera a), comma 1 dell'art.  7 del decreto legislativo n. 504
del 30  dicembre 1992 e  che soggetto  passivo, agli effetti  di tale
imposta,  e' lo  Stato anche  nel  caso in  cui gli  alloggi ad  esso
appartenenti siano affidati in gestione agli istituti autonomi per le
case popolari)  esprime Iavviso  che, qualora siffatti  alloggi siano
concessi  in  locazione  con  patto di  futura  vendita  e  riscatto,
soggetto passivo dell'imposta comunale sugli  immobili e' non piu' lo
Stato proprietario bensi' l'assegnatario.
  Indubbiamente ci  si trova,  nella fattispecie,  in presenza  di un
procedimento  negoziale molto  articolato  caratterizzato, nelle  sue
fasi  essenziali, dall'assegnazione  dell'alloggio  in locazione  con
pattuizione di  futura vendita, dal  pagamento rateale del  canone in
conto  prezzo  da  parte  dell'inquilinopromissario  e,  infine,  dal
perfezionamento  dell'operazione con  la  stipulazione dell'atto  che
sancisce  il trasferimento  della proprieta'  dal locatorepromittente
all'assegnatario.
  Pur non  potendo, civilisticamente,  essere qualificato  diritto di
proprieta'  quello radicato  in capo  all'assegnatario nel  corso del
periodo  antecedente   al  pagamento  dell'ultima  rata   di  prezzo,
tuttavia, sotto  il profilo tributario, siffatto  diritto puo' essere
assimilato al  diritto reale  di abitazione; pertanto,  degradando il
diritto dello Stato  a quello di nuda  proprieta', soggetto obbligato
al pagamento dell'ICI,  quale titolare del predetto  diritto reale di
abitazione,  e'   soltanto  l'assegnatario  fin  dal   momento  della
concessione  in locazione  con  patto di  futura  vendita e  riscatto
ovvero fin dalla data di entrata in vigore dell'ICI, se successiva al
detto momento.
  D'altro  canto il  complesso  delle  disposizioni fiscali  vigenti,
particolarmente in materia di imposte sui redditi, di IVA e di INVIM,
denota l'esistenza nel sistema del diritto tributario di un principio
di  carattere  generale,  giustificato  dalle  peculiari  esigenze  e
finalita' del  sistema stesso,  in forza del  quale le  locazioni con
patto di  futura vendita e  riscatto e  le vendite con  riserva della
proprieta'  vanno   considerate,  ai   fini  impositivi,   come  atti
immediatamente traslativi del dominio.
  Ovviamente non  sono interessati alla problematica  in discorso gli
alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica  concessi  in  locazione
semplice, essendo in tal caso  il locatario completamente estraneo al
rapporto  ICI,  ne'  quelli  assegnati in  proprieta'  con  pagamento
rateale del  prezzo e con  garanzia ipotecaria, verificandosi  in tal
caso immediatamente il trasferimento della proprieta' piena.
  Quanto  sopra esposto  e'  utile per  risolvere anche  l'ulteriore,
particolare fattispecie prospettata, concernente  le abitazioni per i
lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge n. 1676
del  30 dicembre  1960 ed  assegnati a  riscatto; anche  in tal  caso
soggetto passivo ICI e' l'assegnatario.
                             Appendice/2
  Circolare  del Ministero  delle Finanze  n. 9  del 14  giugno 1993,
concernente  l'esenzione per  i  terreni agricoli  ricadenti in  aree
montane o di collina delimitate ai  sensi dell'art. 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984.
  Nell'elenco  allegato alla  presente  circolare, predisposto  sulla
base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
sono indicati i comuni, suddivisi  per provincia di appartenenza, sul
cui territorio  i terreni agricoli sono  esenti dall'imposta comunale
sugli immobili  (ICI) ai sensi  dell'art. 7, lettera h),  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  Se  accanto  all'indicazione del  comune  non  e' riportata  alcuna
annotazione, significa  che l'esenzione opera  sull'intero territorio
comunale.
  Se,  invece, e'  riportata  l'annotazione parzialmente  delimitato,
sintetizzata  con  la sigla  "PD",  significa  che l'esenzione  opera
limitatamente  ad una  parte del  territorio comunale;  all'uopo, per
l'esatta individuazione delle zone  agevolate occorre rivolgersi agli
uffici regionali  competenti ovvero  ai locali uffici  SCAU (Servizio
Contributi Agricoli Unificati).
  Per  i comuni  compresi nei  territori delle  province autonome  di
Trento e  Bolzano e  della regione  Friuli-Venezia Giulia  sono fatte
salve eventuali leggi  di dette province o regione  che delimitino le
zone  agricole  svantaggiate in  modo  diverso  da quello  risultante
dall'allegato elenco.
 Attenzione.
  Si sottolinea  che all'elenco  non sono  interessati i  terreni che
possiedono  le caratteristiche  di area  fabbricabile, come  definita
dalla lettera  b) dell'art.  2 del  decreto legislativo  n. 504/1992,
atteso che tali terreni, indipendentemente  dal loro utilizzo e dalle
modalita'  dell'utilizzo medesimo,  devono  essere  tassati non  come
terreni agricoli  bensi' come aree edificabili.  L'unica eccezione e'
data, come  disposto nel secondo  periodo della predetta  lettera b),
dai terreni  di proprieta' di  coltivatori diretti o  di imprenditori
agricoli a titolo  principale i quali siano  dagli stessi proprietari
condotti  e  sui  quali persista  l'utilizzazione  agrosilvopastorale
mediante  l'esercizio  di  attivita' dirette  alla  coltivazione  del
fondo, alla  silvicoltura, alla  funghicoltura ed  all'allevamento di
animali;   tali  terreni,   non  potendo   essere  considerati   aree
fabbricabili  per   definizione  legislativa,   conservano  comunque,
sussistendo le  cennate condizioni, il carattere  di terreno agricolo
e, quindi,  per essi  puo' operare  l'esenzione originata  dalla loro
ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato.
  Non sono, altresi', interessati all'elenco i terreni, diversi dalle
aree  fabbricabili, sui  quali  non vengano  esercitate le  attivita'
agricole intese nel  senso civilistico (art. 2135  del codice civile)
di attivita' dirette alla  coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
all'allevamento  del   bestiame  ed   alle  connesse   operazioni  di
trasformazione  o   alienazione  dei  prodotti   agricoli  rientranti
nell'esercizio normale dell'agricoltura:  appartengono a questo primo
gruppo  i   terreni  normalmente  inutilizzati   (cosiddetti  terreni
"incolti") e quelli, non  pertinenziali di fabbricati, utilizzati per
attivita'  diverse   da  quelle   agricole  (ad   esempio:  attivita'
industriali che  non diano luogo pero'  ad utilizzazioni edificatorie
perche'  in tal  caso  il terreno  sul quale  si  sta realizzando  la
costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile).
  Non  sono,  parimenti,  interessati all'elenco  i  terreni,  sempre
diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attivita' agricole sono
esercitate  in  forma  non  imprenditoriale:  appartengono  a  questo
secondo  gruppo   i  piccoli  appezzamenti  di   terreno  (cosiddetti
"orticelli") coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.
  I  descritti terreni,  del primo  e secondo  gruppo, non  avendo il
carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo
la  definizione  datane dalla  lettera  c)  dell'art. 2  del  decreto
legislativo n. 504/1992 restano oggettivamente  al di fuori del campo
di  applicazione dell'ICI  per  cui  non si  pone  il problema  della
esenzione.
                             Appendice/3
   Circolare del Ministero delle finanze n. 172 del 14 giugno 1995
                concernente il diritto di superficie
  Si  fa  riferimento  ad  alcune   decisioni  con  le  quali  talune
commissioni  tributarie   di  primo  grado  hanno   ritenuto  che  la
soggettivita'  passiva   ICI  per   i  fabbricati   realizzati  dalle
cooperative edilizie su suoli loro  concessi in superficie dal comune
resti radicata in  testa al comune stesso  con conseguente esclusione
dal  campo   di  applicazionedell'imposta  dei   predetti  fabbricati
laddove, come  generalmente accade,  il suolo concesso  in superficie
insista sul territorio del comune concedente.
  Al riguardo la scrivente ribadisce la propria posizione assunta con
la circolare n. 4 del 9 giugno 1993, che qui di seguito si trascrive.
  "Sono  pervenuti  vari quesiti  intesi  a  conoscere quale  sia  il
trattamento  ai fini  ICI nel  caso  di costituzione  del diritto  di
superficie  e  nel  caso  di  concessione di  aree  comunali  per  la
costruzione di case di tipo economico e popolare.
  Al riguardo  occorre premettere che per  effetto della costituzione
del  diritto di  superficie  la proprieta'  della costruzione  rimane
distinta e  separata rispetto  alla proprieta' del  suolo sottostante
alla costruzione medesima.
  Cio' stante, si ipotizzi che il soggetto A, proprietario del suolo,
abbia concesso  al soggetto  B il diritto  di superficie  sul proprio
suolo.
  Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di
superficie fino alla data di  ultimazione della costruzione, e quindi
anche nel corso dei lavori di  costruzione, la base imponibile ICI e'
costituita soltanto dal  valore venale in comune  commercio del suolo
sul quale  si sta costruendo,  il quale e' considerato  comunque area
fabbricabile;  il  soggetto  passivo  ICI,  ovverosia  colui  che  e'
obbligato  alla presentazione  della dichiarazione  ed al  versamento
dell'imposta, e', per detto periodo,  il soggetto A, proprietario del
suolo, il quale puo' rivalersi sul soggetto B dell'imposta pagata.
  Nel  periodo  successivo, che  inizia  a  decorrere dalla  data  di
ultimazione  dei lavori  di costruzione,  la base  imponibile ICI  e'
costituita  dal valore  del fabbricato;  il soggetto  passivo ICI,  a
decorrere  da tale  data, e'  il  soggetto B  quale proprietario  del
fabbricato. A decorrere dalla data stessa il soggetto A, proprietario
del  suolo  sottostante  alla  costruzione realizzata,  non  e'  piu'
soggetto passivo  ICI per tale  suolo in quanto trattasi  di immobile
non avente le caratteristiche ne'  di area edificabile ne' di terreno
adibito all'esercizio  di attivita' agricole  e, quindi, al  di fuori
del campo di applicazione dell'ICI.
  Gli stessi criteri sovraenunciati vanno  seguiti nel caso in cui il
comune  concede,  sulle   aree  di  cui  e'   proprietario,  a  terzi
(normalmente,  cooperative  edilizie)  il diritto  di  realizzare  la
costruzione di  case di tipo  economico e popolare, stante  che nella
fattispecie viene  a configurarsi  la costituzione  di un  diritto di
superficie il quale normalmente ha una durata di 60 oppure 99 anni.
  Pertanto,  a decorrere  dalla  data di  ultimazione  dei lavori  di
costruzione il soggetto  passivo ICI sul valore del  fabbricato e' la
cooperativa, la quale e' proprietaria del fabbricato stesso.
  Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al
momento della ultimazione  dei lavori di costruzione)  il comune, che
dovrebbe  essere soggetto  all'ICI sul  valore dell'area  concessa in
quanto proprietario  della stessa, normalmente  non lo e'  stante che
nella generalita'  dei casi si  tratta di aree ubicate  interamente o
prevalentemente  sul territorio  del comune  concedente, per  cui non
avendo  il comune  pagato l'imposta  non puo',  ovviamente, rivalersi
sulla cooperativa (si ricorda che, ai  sensi del comma 1 dell' art. 4
del decreto  legislativo n.  504/1992, l'ICI non  si applica  per gli
immobili di cui  il comune e' proprietario quando  la loro superficie
insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio)".
  Oltre alle argomentazioni svolte  in tale circolare, si puntualizza
quanto  segue, a  fondamento dell'assunto  secondo il  quale soggetto
obbligato al pagamento dell'ICI sul valore del fabbricato, realizzato
su terreno altrui a seguito di concessione del diritto di superficie,
e'  la societa'  cooperativa, in  quanto proprietaria  del fabbricato
stesso,  ovvero  il socio  assegnatario,  in  quanto titolare  di  un
diritto reale di abitazione.
  La soggettivita' passiva ICI  e' esaustivamente stabilita nel primo
comma dell'art. 3  del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 504.
In tale  comma e'  affermato il principio  generale secondo  il quale
soggetto passivo  ICI e' il proprietario  dell'immobile oggetto della
tassazione.    Solo   eccezionalmente,    qualora   sia    costituito
sull'immobile il  diritto reale di  usufrutto, uso od  abitazione, la
soggettivita' passiva si trasferisce sul titolare di siffatto diritto
reale.
  Il  secondo comma  dell'art.  3  non fa  che  ribadire il  predetto
principio,   per   cui  in   presenza   di   diritti  reali   diversi
dall'usufrutto, uso od  abitazione (quali il diritto  di superficie e
di enfiteusi) soggetto passivo ICI rimane pur sempre il proprietario.
La ragione d'essere  della norma sta nel fatto che,  in tali casi, il
legislatore  ha  voluto  riconoscere  al proprietario  il  potere  di
rivalersi dell'ICI su lui gravante.
  Ai  sensi del  comma  1, lettera  a),  dell'art. 2  e  del comma  6
dell'art. 5  del decreto legislativo  n. 504/1992, a  decorrere dalla
data   di  ultimazione   dei  lavori   di  costruzione   (ovvero,  se
antecedente,  a decorrere  dalla  data di  utilizzo) l'oggetto  della
tassazione ICI e' rappresentato dal fabbricato; eppertanto, obbligato
al pagamento dell'ICI per il fabbricato stesso e' il suo proprietario
ovvero  il  soggetto  che  su  di esso  abbia  il  diritto  reale  di
usufrutto, uso od abitazione. Ora,  non puo' esserci alcun dubbio che
la cooperativa  edilizia sia  proprietaria del  fabbricato realizzato
sul  suolo  concesso   in  superficie  dal  comune   (il  diritto  di
superficie, ai  sensi del codice  civile, comporta che  la proprieta'
della  costruzione rimane  distinta e  separata dalla  proprieta' del
suolo sottostante alla costruzione medesima).
  Il  secondo  comma  dell'art.  3,   nei  riflessi  del  diritto  di
superficie, e' destinato ad operare, quindi, limitatamente al periodo
in cui l'oggetto della tassazione ICI e' rappresentato dal suolo, per
cui  obbligato  al  pagamento  dell'imposta  su di  esso  e'  il  suo
proprietario.  E'   destinato  ad  operare,  cioe',   dalla  data  di
costituzione del diritto di superficie  fino alla data di ultimazione
dei  lavori di  costruzione (si  ricorda che,  ai sensi  del comma  6
dell'art.  5   precitato,  in  caso  di   utilizzazione  edificatoria
dell'area, a decorrere dalla data di inizio dei lavori di costruzione
e fino alla loro ultimazione  l'oggetto ICI e' rappresentato soltanto
dal suolo).
  Ne'  puo'  avere  alcun  pregio  l'osservazione  della  commissione
tributaria secondo  la quale  il tenore  letterale del  secondo comma
dell'art. 3 condurrebbe  a radicare la soggettivita'  passiva ICI sul
concedente  il  diritto  di   superficie,  anche  relativamente  alla
costruzione  realizzata. Infatti,  detto secondo  comma si  riferisce
testualmente  all'immobile  concesso   in  superficie.  E  l'immobile
concesso in  superficie non  e' certamente  la costruzione  che sara'
realizzata (fra l'altro,  nessuno puo' concedere diritti  su cose non
ancora esistenti  e non sue);  l'immobile concesso in  superficie non
puo' che  essere solo  ed esclusivamente il  suolo, come,  del resto,
esplicitamente detto nelle leggi sull'edilizia residenziale pubblica,
laddove  si parla  di  concessione del  diritto  di superficie  sulle
"aree" di proprieta' comunale.
  Nel  secondo comma,  piu' volte  citato  e' stata  usata la  parola
"immobile" e non quella specifica di "suolo" in quanto le fattispecie
regolamentate dal  comma comprendono anche la  locazione finanziaria,
la quale puo' riguardare pure i fabbricati.
  Parimenti  non   puo'  avere  alcun  pregio   l'osservazione  della
commissione, secondo  la quale (accedendo, alla  scadenza del diritto
di superficie,  la proprieta'  della costruzione alla  proprieta' del
suolo) non puo' essere soggetto passivo ICI il titolare di un diritto
di proprieta' "a termine".
  Anche il  diritto reale di  usufrutto, uso od abitazione  ha durata
limitata e non puo' certamente  esserci alcun dubbio che, in costanza
di siffatto diitto reale, soggetto passivo ICI e' l'usufruttuario.
                             Appendice/4
       Art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
                  concernente le esenzioni dall'ICI
   1. Sono esenti dall'imposta:
  a)  gli  immobili  posseduti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
province,  nonche'   dai  comuni,  se  diversi   da  quelli  indicati
nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunita' montane,
dai consorzi  fra detti  enti, dalle  unita' sanitarie  locali, dalle
istituzioni  sanitarie pubbliche  autonome di  cui all'art.  41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura,  destinati  esclusivamente  ai  compiti
istituzionali;
  b)  i  fabbricati  classificati o  classificabili  nelle  categorie
catastali da E/1 a E/9;
  c)  i  fabbricati   con  destinazione  ad  usi   culturali  di  cui
all'articolo  5-bis del  decreto del  Presidente della  Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  d) i  fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio  del culto,
purche' compatibile con  le disposizioni degli articoli 8  e 19 della
Costituzione, e le loro pertinenze;
  e)  i fabbricati  di  proprieta' della  Santa  Sede indicati  negli
articoli 13, 14, 15 e  16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11
febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  f)   i   fabbricati  appartenenti   agli   Stati   esteri  e   alle
organizzazioni  internazionali per  i quali  e' prevista  l'esenzione
dall'imposta locale  sul reddito  dei fabbricati  in base  ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
  g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati
recuperati al  fine di essere destinati  alle attivita' assistenziali
di cui alla  legge 5 febbraio 1992, n. 104,  limitatamente al periodo
in  cui sono  adibiti direttamente  allo svolgimento  delle attivita'
predette;
  h)  i terreni  agricoli  ricadenti  in aree  montane  o di  collina
delimitate ai  sensi dell'art.  15 della legge  27 dicembre  1977, n.
984;
  i) gli immobili  utilizzati dai soggetti di cui  all'art. 87, comma
1, lettera c),  del testo unico delle imposte  sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento
di  attivita'  assistenziali, previdenziali,  sanitarie,  didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e  sportive, nonche' delle attivita'
di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
  2. L'esenzione  spetta per  il periodo  dell'anno durante  il quale
sussistono le condizioni prescritte.
                             Appendice/5
   Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
   Agli effetti dell'ICI, si intende:
  per fabbricato, la  singola unita' immobiliare iscritta  o che deve
essere  iscritta  nel  catasto   edilizio  urbano  (e  quindi  anche,
distintamente, la  "abitazione"; la  "cantina"; il "garage")  cui sia
stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
  per area  fabbricabile l'area utilizzabile a  scopo edificatorio in
base agli strumenti  urbanistici generali o attuativi  oppure in base
alle  possibilita' effettive  di edificazione  determinate secondo  i
criteri previsti  agli effetti dell'indennita' di  espropriazione per
pubblica  utilita',   considerandosi  tuttavia  non   fabbricabili  i
terreni,  di  proprieta' di  coltivatori  diretti  o di  imprenditori
agricoli a titolo principale, i  quali siano dagli stessi proprietari
condotti  e  sui  quali persista  l'utilizzazione  agrosilvopastorale
mediante  l'esercizio  di  attivita' dirette  alla  coltivazione  del
fondo, alla  silvicoltura, alla  funghicoltura ed  all'allevamento di
animali;
  per terreno  agricolo il  terreno, diverso  dall'area fabbricabile,
utilizzato  per  l'esercizio  delle attivita'  agricole  (vedasi,  in
proposito, anche la  circolare n. 9 del 14 giugno  1993, riportata in
"Appendice/2").
                             Appendice/6
  Modalita' di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle
   aree
  In caso di edificazione su area "vergine", dalla data di inizio dei
lavori di  costruzione fino  al momento  di ultimazione  degli stessi
(ovvero fino al momento in  cui il fabbricato e' comunque utilizzato,
qualora siffatto momento  di utilizzo sia antecedente  a quello della
ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI e' data
solo  dal valore  dell'area, da  qualificare agli  effetti impositivi
comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno
del requisito dell'edificabilita', senza computare, quindi, il valore
del fabbricato in  corso d'opera; similmente, in  caso di demolizione
di fabbricato e ricostruzione sull'area  di risulta oppure in caso di
recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di
demolizione oppure  di recupero  fino al  momento di  ultimazione dei
lavori di  ricostruzione oppure di recupero  (ovvero, se antecedente,
fino al  momento dell'utilizzo) la  base imponibile ICI e'  data solo
dal valore dell'area senza computare  quindi il valore del fabbricato
che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando.
  Ovviamente,  a partire  dalla  data di  ultimazione  dei lavori  di
costruzione, ricostruzione o recupero  (ovvero, se antecedente, dalla
data  in cui  il fabbricato  costruito, ricostruito  o recuperato  e'
comunque utilizzato)  la base imponibile  ICI e' data dal  valore del
fabbricato.
                             Appendice/7
  Risoluzione del Ministero delle finanze  n. 53/E del 9 aprile 1996,
   concernente un fabbricato  a valore contabile sito  sul territorio
   di due comuni.
  Come precisato da codesto comune  e dalla societa' AGIP Petroli con
la nota  n. 113/T del 2  aprile 1996, nella fattispecie  si tratta di
una raffineria interamente di  proprieta' della predetta societa', la
cui superficie si estende per circa il 30 per cento sul territorio di
codesto comune e per circa il  70 per cento sul territorio del comune
di Sannazzaro de' Burgondi.
  La  raffineria  in questione,  stando  ai  criteri catastali  fatti
propri dalla legge  sull'ICI (vedasi art. 2, lettera  a), del decreto
legislativo  30   dicembre  1992,  n.   504),  e'  un   fabbricato  e
precisamente, come  rappresentato dalla  AGIP Petroli  nella predetta
nota  113/T, un  fabbricato interamente  appartenente ad  impresa (la
S.p.a. AGIP Petroli), sfornito  di rendita catastale e classificabile
nel  gruppo  catastale  D,  per  cui, sempre  come  riferito  con  la
succitata nota  n. 113/T,  ad esso e'  stato finora  attribuito, agli
effetti della tassazione ICI, un  valore contabile ai sensi del comma
3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992.
  In  tale  situazione,  stante   la  inscindibilita'  dei  costi  di
acquisizione  ed  incrementativi che  vanno  a  confluire nel  valore
contabilmente  determinato, la  raffineria in  discorso non  puo' che
essere  considerata come  unico  fabbricato. Pertanto,  ai sensi  del
primo  periodo del  comma 1  dell'art. 4  del decreto  legislativo n.
504/1992,  l'ICI  su  di  essa  raffineria  gravante  va  corrisposta
integralmente  al   comune  di  Sannazzaro  de'   Burgondi,  sul  cui
territorio insiste  la prevalenza  della superficie  della raffineria
medesima.
  Va da se' che qualora, eventualmente, fossero attribuite nel futuro
alla raffineria  due separate rendite  catastali, l'una per  la parte
insistente sul  territorio di codesto  comune e l'altra per  la parte
sita sul territorio del comune di Sannazzaro de' Burgondi, si sarebbe
in presenza  di due  distinti fabbricati, con  la conseguenza  che, a
decorrere  dall'anno  successivo a  quello  nel  corso del  quale  e'
intervenuta l'attribuzione  delle rendite,  si dovrebbe  assumere per
ognuno  di essi  fabbricati un  autonomo valore  catastale sul  quale
calcolare  l'imposta  da versare  al  comune  sul cui  territorio  si
troverebbe cosi'  ad insistere interamente la  superficie del singolo
fabbricato.
  Qualora, invece, fosse attribuita  alla raffineria un'unica rendita
catastale  si  continuerebbe  ad  essere   in  presenza  di  un  solo
fabbricato   per  cui   la   situazione,  sotto   il  profilo   della
individuazione del comune cui spetta il potere impositivo, rimarrebbe
uguale a quella attuale.
                             Appendice/8
 Circolare del  Ministero delle  finanze n. 96/E  del 4  aprile 1997,
   concernente   aliquota   ridotta  per   le  abitazioni  principali
   dei residenti e per gli alloggi locati con contratto registrato.
  La scrivente ritiene che le  disposizioni recate dall'art. 4, comma
1, del decreto-legge  8 agosto 1996, n. 437 (legge  di conversione n.
556 del 24 ottobre 1996), fatte confluire nel comma 4 dell'art. 6 del
decreto legislativo n. 504/1992 dal  comma 53 dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, vadano interpretate nel senso che il comune
ha  il potere  di stabilire  un'aliquota ridotta,  rispetto a  quella
ordinaria, comunque non inferiore al 4 per mille:
  a) soltanto per  le abitazioni principali, intese  nei sensi voluti
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone
fisiche aventi residenza  anagrafica nel comune che  ha deliberato la
riduzione,  oppure  utilizzate  da soci  assegnatari  di  cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, anch'essi  purche'  residenti  nel
comune;
  b)  soltanto per  gli  alloggi locati  con  contratto registrato  a
soggetti che li utilizzano come dimora abituale;
  c) congiuntamente per le unita'  immobiliari di cui alle precedenti
lettere a) e b).
  Il comune, inoltre, ha il  potere di stabilire due aliquote ridotte
di diversa misura, sempre non inferiori  al 4 per mille, l'una per le
unita' immobiliari di cui alla lettera  a), l'altra per quelle di cui
alla lettera b).
   (Omissis).