Art. 4. S a n z i o n i 1. Il Ministro della pubblica istruzione comunica al Ministro per la funzione pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia osservato le prescrizionicontenute negli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, unitamente alle contestazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 2. 2. Il personale che non adempie alle disposizioni contenute nella presente ordinanza e' assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146. 3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono irrogate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo. Avverso il decreto di irrogazione di dette sanzioni e' proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. In caso di inosservanza da parte del personale scolastico delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, i provveditori agli studi - o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - ed i capi di istituto - o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 -, ferme restando le sanzioni previste nei commi 2 e 3 del presente articolo, danno, comunque, avvio, nelle forme di rito e nell'ambito delle rispettive competenze, al procedimento disciplinare a carico del citato personale inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.