Art. 3.
  Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli articoli  precedenti avra'  inizio il collocamento  della decima
tranche  di detti  titoli per  un importo  massimo del  10 per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato al  primo  comma  dell'art. 1  del
presente decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art. 4,
secondo comma, del menzionato  decreto ministeriale 24 febbraio 1994,
agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato
all'asta della nona tranche.
  Gli    "specialisti"   potranno    partecipare   al    collocamento
supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore
17 del giorno 29 maggio 1997.
  Le offerte non  pervenute entro tale termine non  verranno prese in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'  luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di cui  agli articoli 6 e 9 del  decreto ministeriale in
data 27 gennaio  1997. La richiesta di  ciascuno "specialista" dovra'
essere  presentata con  le modalita'  di cui  all'art. 8  del decreto
stesso e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si
intende sottoscrivere.
  Ciascuna richiesta non  potra' essere inferiore a  lire 100 milioni
ne'  superiore  all'intero  importo del  collocamento  supplementare.
Eventuali  richieste  di importo  non  multiplo  del taglio  unitario
minimo del  prestito verranno arrotondate per  difetto; per eventuali
richieste distribuite su piu'  offerte verra' presa in considerazione
la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.