IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme  per la tutela delle denominazioni  di origine dei
vini e, in  particolare, l'art. 21, secondo cui  puo' essere affidato
ai  consorzi volontari  per la  tutela  dei vini  a denominazione  di
origine,  che   risultino  in  possesso  dei   requisiti  prescritti,
l'incarico  di   vigilare,  nei   confronti  dei   propri  associati,
sull'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  predetto  decreto,
nonche' dei rispettivi disciplinari di produzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale   13  marzo  1982  che  disciplina
l'esercizio  delle attivita'  connesse all'espletamento  del predetto
incarico di vigilanza, da parte dei consorzi volontari medesimi;
  Vista  la legge  10 febbraio  1992, n.  164, concernente  la "Nuova
disciplina   delle  denominazioni   di  origine   dei  vini"   e,  in
particolare, l'art. 19, comma 1, secondo cui puo essere affidato, con
decreto del  Ministro dell'agricoltura  e delle foreste,  ai consorzi
volontari  di  tutela  dei  vini  a denominazione  di  origine  o  ad
indicazione  geografica   tipica,  che  risultano  in   possesso  dei
requisiti  prescritti,  l'incarico   di  collaborare  alla  vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni di  cui alla predetta legge, nei
confronti dei propri affiliati;
  Visto l'art.  21, comma  7, della  citata legge n.  164 /  1992 che
prevede   l'emanazione   di   uno  specifico   decreto   ministeriale
concernente  le condizioni  per consentire  l'attivita' dei  consorzi
volontari di cui trattasi;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  25 novembre 1983
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata del  vino "Rosso di  Monalcino" ed e' stato  approvato il
relativo  disciplinare'  di produzione  e  il  decrto ministeriale  7
giugno  1996   con  il  quale   e'  stasto  modificato   il  predetto
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata in  data 20 febbraio 1991 dal Consorzio
del vino "Rosso di Montalcino", con sede in Montalcino (Siena), Costa
del Municipio,  1, intesa ad ottenere  l'affidamento dell'incarico di
vigilanza di cui all'art. 21  del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 930/1963 all'epoca vigente;
  Visto il  parere espresso  dal Comitato nazionale  per la  tutela e
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini nella riunione del 10 e 11 marzo 1997;
  Considerato  che  nelle  more dell'emanazione  del  citato  decreto
attuativo  dell'art. 21,  comma  7,  della legge  n.  164  / 1992  si
osservano, ai sensi delle norme  transitorie di cui all'art. 32 della
medesima legge n.  164 / 1992, in quanto  applicabili le disposizioni
preesistenti in  materia, con particolare riguardo  alle disposizioni
di cui ai richiamati decreto del Presidente della Repubblica n. 930 /
1963 e decreto ministeriale 13 marzo 1982;
  Considerato  altresi  che il  Consorzio  istante  ha dimostrato  di
possedere i  requisiti prescritti dalla legislazione  di riferimento,
con particolare riguardo  alla rappresentativita' professionale nella
compagine  sociale,   nonche'  alla  autonomia  gestionale   ed  alla
possibilita' di disporre di adeguate strutture operative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E'  affidato al  Consorzio del vino  "Rosso di  Montalcino", con
sede  in  Montalcino  (Siena),  Costa  del  Municipio,  1,  ai  sensi
dell'art. 21  del decreto  del Presidente della  Repubblica n.  930 /
1963 e dell'art.  19, comma 1, della legge n.  164 / 1992, l'incarico
di  collaborare alla  vigilanza, limitatamente  ai propri  affiliati,
sulla  corretta applicazione  della citata  legge n.  164 /  1992 nei
confronti della denominazione di  origine controllata del vino "Rosso
di  Montalcino" e,  in particolare,  sul rispetto  delle disposizioni
stabilite  dal  relativo  disciplinare   di  produzione  approvato  e
modificato con i decreti citati nelle premesse.