Art. 2.
  1. La  presente autorizzazione comporta  per il Consorzio  del vino
"Rosso di Montalcino" l'assolvimento dei seguenti adempimenti:
  a) trasmettere al  Ministero, entro il 31 gennaio  di ciascun anno,
una dettagliata  relazione sulle  attivita' tecnico  - amministrative
svolte nell'anno precente;
  b)  comunicare al  Ministero, entro  dieci giorni  dall'evento ogni
variazione della  composizione degli organi  rappresentativi, nonche'
della composizione della base  consortile per effetto di acquisizione
di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio e'
determinata da abusi  nei confronti della denominazione  di origine o
nel settore  della produzione vitivinicola, nella  comunicazione deve
essere indicata  esplicitamente la causa; analoga  comunicazione deve
essere   effettuata   all'Ispettorato  centrale   repressione   frodi
competente per territorio;
  c) comunicare all'Ispettorato centrale repressione frodi competente
per territorio ogni  notizia relativa ad abusi, ad  episodi di sleale
concorrenza, di improprio uso della  denominazione di orgine anche in
sede di designazione e sui documenti ufficiali e registri, nonche' ad
ogni  azione   da  chiunque  effettuata   che  sia  di   ostacolo  al
mantenimento   o   alla   elevazione  del   livello   qualitativo   e
dell'immagine della denominazione.
  2. Il  Ministero, anche tramite l'Ispettorato  centrale repressione
frodi ed il  Comitato nazionale per la tutela  e valorizzazione delle
denominazioni  di  origine  dei  vini,  vigila  sulle  attivita'  del
Consorzio del vino "Rosso di Montalcino" relative all'incarico di cui
trattasi.  In caso  ai  irregolarita' riscontrate  o di  inosservanza
degli  obblighi previsti  dal comma  1 del  presente articolo,  dalle
disposizioni legislative,  regolamentari e statutarie, o  nel caso di
insoddisfacente  funzionamento  dell'attivita'  di vigilanza  di  cui
trattasi, ovvero in  caso di perdita dei requisiti  necessari per cui
il Consorzio stesso  e' stato autorizzato, il  Ministero procede alla
sospensione o alla revoca della presente autorizzazione.
  3. La presente autorizzazione  ha validita' transitoria, nelle more
della  regolamentazione  dell'attivita'  dei  consorzi  volontari  di
tutela ai  sensi dell'art. 21,  paragrafo 7, della suddetta  legge n.
164 / 1992,  di prossima emanazione, che prevedera',  tra l'altro, le
opportune misure per l'adeguamento degli statuti preesistenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 maggio 1997
                                                   Il Ministro: Pinto