Art. 2. 1. La presente autorizzazione comporta per il Consorzio del vino "Rosso di Montalcino" l'assolvimento dei seguenti adempimenti: a) trasmettere al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sulle attivita' tecnico - amministrative svolte nell'anno precente; b) comunicare al Ministero, entro dieci giorni dall'evento ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi, nonche' della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio e' determinata da abusi nei confronti della denominazione di origine o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio; c) comunicare all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni notizia relativa ad abusi, ad episodi di sleale concorrenza, di improprio uso della denominazione di orgine anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e registri, nonche' ad ogni azione da chiunque effettuata che sia di ostacolo al mantenimento o alla elevazione del livello qualitativo e dell'immagine della denominazione. 2. Il Ministero, anche tramite l'Ispettorato centrale repressione frodi ed il Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, vigila sulle attivita' del Consorzio del vino "Rosso di Montalcino" relative all'incarico di cui trattasi. In caso ai irregolarita' riscontrate o di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, o nel caso di insoddisfacente funzionamento dell'attivita' di vigilanza di cui trattasi, ovvero in caso di perdita dei requisiti necessari per cui il Consorzio stesso e' stato autorizzato, il Ministero procede alla sospensione o alla revoca della presente autorizzazione. 3. La presente autorizzazione ha validita' transitoria, nelle more della regolamentazione dell'attivita' dei consorzi volontari di tutela ai sensi dell'art. 21, paragrafo 7, della suddetta legge n. 164 / 1992, di prossima emanazione, che prevedera', tra l'altro, le opportune misure per l'adeguamento degli statuti preesistenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 1997 Il Ministro: Pinto