IL COMMISSARIO AD ACTA
  Viste le ordinanze cautelari n. 2376 / 1996 del 9 ottobre 1996 e n.
2627 / 1996  del 12 dicembre 1996, rese  dal tribunale amministrativo
regionale della Sicilia, sede di  Catania, sezione terza, sul ricorso
n. 3826 / 1996, proposto dalle signore Maia Mancuso e Vita Segreto e,
rispettivamente,  sul  ricorso n.  4581  /  1996, proposto  dal  sig.
Alessandro Scimeni e, da ultimo,  confermate in appello dal Consiglio
di giustizia amministrativa per la regione siciliana;
  Viste le  ordinanze cautelari  nn. 309 /  1997 e 310  / 1997  del 4
febbraio 1997,  anch'esse confermate in  appello e rese  dal medesimo
tribunale amministrativo regionale  e con le quali  e' stato nominato
il cons.  dott. Silvestro  Maria Russo, magistrato  amministrativo in
servizio presso il tribunale amministrativo regionale della Campania,
sede  di  Napoli,  in  qualita'  di commissario  ad  acta  presso  il
Ministero della pubblica istruzione;
  Ritenuto  che  la  predetta  nomina e'  stata  effettuata  ai  fini
dell'esecuzione in  forma specifica integrale delle  citate ordinanze
cautelari n. 2376 /  1996 del 9 ottobre 1996 e n. 2627  / 1996 del 12
dicembre 1996, rimaste ineseguite dall'Amministrazione soccombente;
  Visto il verbale  d'insediamento del commissario ad acta  in data 7
marzo 1997, con il quale il  cons. dott. Russo s'e' presentato presso
i  locali del  Ministero della  pubblica istruzione,  Ispettorato per
l'istruzione  artistica, presentando  copia autentica  delle predette
ordinanze,  che  lo  abilitano  a  provvedere,  in  sostituzione  del
Ministero, all'esecuzione delle ordinanze citate;
  Accertata la  non attuazione integrale e  spontanea delle ordinanze
medesime da parte del Ministero della pubblica istruzione;
  Ritenuto  di   dover  procedere   alla  disamina   delle  questioni
controverse,  simili ad  altre gia'  decise al  TAR Sicilia,  sede di
Palermo, con  la fattiva collaborazione dei  funzionari ministeriali,
nelle persone della dott.  Luisa Caprio Preden, Capo dell'ispettorato
per  l'istruzione artistica,  del dott.  Vincenzo Perna,  consigliere
ministeriale  aggiunto  e  dei  dott.  Pasquale  Pardi  e  Gianfranco
Minisola, dirigenti dell'ispettorato medesimo;
  Verificati  con  i  predetti  funzionari  i  problemi  inerenti  al
contenzioso  con i  ricorrenti  signori Mancuso,  Segreto e  Scimeni,
nonche' della sig.  Claudia Alliata (in qualita'  di interventrice ad
opponendum  nell'appello   proposto  dal  Ministero   della  pubblica
istruzione  al  consiglio  di  giustizia  amministrativa  avverso  le
ordinanze   stesse)   in   ordine   all'impugnazione   dell'ordinanza
ministeriale  n. 453  del 2  agosto 1996,  recante la  disciplina del
rapporto  di  lavoro a  tempo  determinato  del personale  docente  e
assistente  nelle  Accademie di  belle  arti,  in sostituzione  della
precedente  ordinanza ministeriale  dell'8  aprile  1993, recante  la
disciplina  per il  conferimento delle  supplenze nelle  Accademie di
belle arti al personale docente e agli assistenti;
  Considerato che l'ordinanza ministeriale  n. 453 / 1996 costituisce
non  la prima  applicazione  del nuovo  sistema  di reclutamento  del
personale docente ed assistente non di ruolo nelle Accademie di belle
arti come introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 6 novembre 1989 n.
357, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27  dicembre 1989 n.
417 e  confermato dall'art. 272  del testo  unico scol. -,  bensi' il
primo aggiornamento delle graduatorie  triennali gia' formate in base
all'ordinanza ministriale n. 107 / 1996;
  Ritenuto,  quindi,   che,  ad  onta  del   nomen  juris  adoperato,
l'ordinanza  ministeriale  n.  453  /  1996 non  e'  una  mera  fonte
regolamentare di esecuzione dell'art. 272 del testo unico scol., (nel
senso, cioe', che non reca  regole generali, astratte e permanenti in
ordine alle procedure  da attivare per il  reclutamento del personale
docente e assistente non di ruolo), ma che essa provvede direttamente
a siffatto reclutamento,  ponendo disposizioni sostanzialmente simili
a  quelle  dell'ordinanza  ministeriale  n.  107  /  1993,  ossia  un
procedimento  amministrativo   di  tipo  concorsuale,   tendente  sia
all'aggiornamento   delle  graduatorie   permanenti  esistenti,   sia
all'inserimento di  nuovi candidati  alle "supplenze",  come peraltro
accade per gli altri ordini e gradi della scuola statale;
  Preso atto che,  essendo prevalente, se non  esclusivo il contenuto
concorsuale nell'ordinanza  ministeriale n.  453 / 1996,  la pubblica
amministrazione   convenuta  non   avrebbe   potuto  esimersi   dalla
pubblicazione  in   Gazzetta  Ufficiale  di   quest'ultima  ordinanza
ministeriale,   all'uopo    eventualmente   procedendo    merce'   lo
sdoppianento  della fonte,  come  piu' volte  e'  accaduto ed  accade
tuttora in altri  contesti del medesimo Ministero,  ove, nella stessa
data,  vengono  emanati   l'ordinanza  ministeriale  d'indizione  del
concorso e il bando di concorso, quest'ultimo, appunto, pubblicato in
Gazzetta  Ufficiale,  4 serie  speciale,  a'  sensi dell'art.  4  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994  n.  487
(peraltro   richiamato  nelle   premesse  della   medesima  ordinanza
ministeriale n. 453);
  Ritenuto  che  detta  ordinanza   ministeriale  n.  453  dev'essere
opportunamente  pubblicata  in  Gazzetta Ufficiale,  con  conseguente
riapertura dei  termini a  favore non solo  dei ricorrenti  che hanno
proposto tale  motivo di gravame,  ma anche  di tutti i  soggetti che
intendano  profittarne,  a   causa  dell'efficacia  inscindibile  del
provvedimento   impugnato   e   della   di   lui   natura   giuridica
(giurisprudenza pacifica:  cfr. Cons.  St., sez. V,  3 marzo  1933 n.
124; sez.  lV, 9  gennaio 1940  n. 1; in  materia di  annullamento di
graduatoria, sez.  IV, 9  febbraio 1935  n. 55;  sull'irrilevanza dei
motivi oggettivi e di quelli  soggettivi dell'annullamento di un atto
intrinsecamente  inscindibile, unico  dato giuridicamente  rilevante,
sez.  IV, 11  dicembre  1959  n. 1198)  di  atto,  cioe', rivolto  in
incertam personam e con  prescrizioni unitariamente concernenti tutti
coloro  che ne  possono in  varia guisa  essere destinatari,  per cui
l'atto stesso,  avendo un'unita' intrinseca e  indivisibile, non puo'
essere caducato per  alcuni destinatari (i ricorrenti)  e rimanere in
vita per  gli altri (tutti  i soggetti inseriti nelle  graduatorie ex
ordinanza ministeriale n.  107 / 1993 che non  hanno spiegato ricorso
giurisdizionale o straordinario);
  Ritenuto  invero  che  il  bando  di  concorso,  della  cui  natura
giuridica l'ordinanza  ministeriale n. 453  / 1996 partecipa,  per la
parte   inerente  all'annuncio   del  concorso   (ossia,  in   ordine
all'effetto  partecipativo),  ha  natura   recettizia  e  si  rivolge
impersonalmente a chiunque ne  abbia interesse, al riguardo ponendosi
come  atto   iniziale  di   una  procedura  a   struttura  soggettiva
tendenzialmente aperta a tutti;
  Ritenuto  in   tal  caso  che   il  bando  di  concorso   non  puo'
legittimamente spiegare  efficacia se non viene  portato a conoscenza
dei  soggetti  di  diritti  soltanto   con  le  necessarie  forme  di
pubblicita' previste dalla legge,  le quali, fin dall'inizio, servono
a  garantire la  perfetta parita'  dei partecipanti  al procedimento,
ponendoli tutti nella medesima situazione di conoscibilita' in ordine
ai termini, al contenuto ed agli adempimenti;
  Considerato inoltre,  per cio' che attiene,  all'efficacia iniziale
dell'ordinanza ministeriale n. 453, tale dato s'appalesa strettamente
collegato:
  a) al  periodo di  efficacia dell'ordinanza  ministeriale n.  107 /
1993;
  b) al  mantenimento dei  soggetti gia'  inseriti in  quest'ultima a
fruire  delle eventuali  nomine  per tutto  il triennio  considerato,
laddove   si   verifichino   i  presupposti   per   il   conferimento
dell'incarico (o nomina, o supplenza, o rapporto di lavoro a termine,
o a tempo determinato, espressioni, queste del tutto sinonime);
  c) alla necessita' che i soggetti medesimi possano poi partecipare,
su   un   piede  di   parita'   con   tutti  gli   altri   candidati,
all'aggiornamento recato  dall'ordinanza ministeriale n. 453  / 1996,
una   volta  esauritisi   naturalmente  gli   effetti  dell'ordinanza
minsteriale n.107 / 1993;
  Ritenuto di  conseguenza che, stante la  validita' permanente delle
graduatorie  stabilite dall'ordinanza  ministeriale n.  107 /  1993 e
l'efficacia triennale di ciascun  aggiornamento, tali dati sono posti
dalla  legge  e   non  sono  disponibili  da   parte  della  pubblica
amministrazione,  neppure indirettamente,  attraverso la  successione
delle ordinanze relative all'aggiornamento  stesso, in quanto solo la
legge, come puo' prorogare l'efficacia delle graduatorie - e, quindi,
allungarne la naturale "triennalita'"  -, puo' regolare diversamente,
negli  ovvi  limiti  della   ragionevolezza  e  dell'uguaglianza  dei
soggetti di diritto, la naturale scansione degli aggiornamenti, fermo
in ogni  caso restando che  tale scelta,  oltre a dover  rispettare i
predetti  valori  costituzionali,  deve   potersi  evincere  in  modo
espresso  o,  comunque,  incontrovertibile dal  dato  testuale  della
norma, con  un grado  di chiarezza non  inferiore a  quello contenuto
nella regola che ha stabilito tale efficacia triennale.
  Preso atto  che questa efficacia  e' stata recata in  via generale,
per la  prima volta,  dal citato  art. 8 del  decreto-legge n.  357 /
1989, ma le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle Accademie e
nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989 / 1990 e 1990
/ 1991 furono prorogate per l'a.s. 1991 / 1992 con l'art. 1, comma 1,
del   decreto-legge  6   giugno   1991,  n.   172  (convertito,   con
modificazioni, dalla legge  6 agosto 1991 n. 244); per  l'a.s. 1992 /
1993 dall'art. 1, comma 1, del  decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423
(convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 23  dicembre 1992,  n.
496); per  l'a.s. 1993 /  1994 in base  all'art. 5, comma  2-bis, del
decreto-legge 22 maggio 1993,  n. 155 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243);  e, da ultimo, per l'a.s. 1994 /
1995 in  virtu' dell'art. 2,  comma 5-bis del decretolegge  28 agosto
1995 n.  361 (convertito, con  modificazioni, dalla legge  27 ottobre
1995, n. 437);
  Considerato dunque che a partire dall'a.s. 1995 / 1996 sono entrate
in vigore  le graduatorie  ex ordinanza ministeriale  n. 107  / 1993,
pubblicate nell'ottobre  1995, le quali, pero',  mantengono ope legis
la loro  efficacia triennale,  mai smentita  dall'art. 272  del testo
unico scol., ne' tampoco dai citati decreti - legge, in quanto, se e'
pur  vero che  a suo  tempo l'ordinanza  ministeriale n.  107 /  1993
fisso' l'efficacia delle proprie graduatorie a partire dall'a.s. 1993
/ 1994, quest'ultima non ebbe  mai alcun significato perche' le norme
di  citati  decretilegge  continuarono  a  prorogare  le  graduatorie
previgenti  all'entrata  in  vigore   del  fondamentale  art.  8  del
decreto-legge  n.  357  /  1989  e  conformarono  cosi'  la  medesima
ordinanza  n. 107  e le  sue graduatorie,  provvedimenti, questi,  di
rango subordinato alla fonte  primaria, di talche', quando finalmente
l'ordinanza ministeriale n.  107 / 1993, gia'  validamente entrata in
vigore e fonte a sua  volta delle graduatorie pubblicate nell'ottobre
1995, pote'  spiegare pienamente la sua  efficacia finora quiescente,
al contempo  si riespanse  il termine triennale  sempre valido  e mai
modificato dalle altre fonti primarie medio tempore sopravvenute;
  Ritenuto conclusivamente  che il  dies a  quo delle  graduatorie ex
ordinanza ministeriale n. 107 / 1993 fu  l'a.s. 1995 / 1996 e il dies
ad  quem sara'  l'a.s.  1997 /  1998 e  che  tale conclusione  appare
obbligata appunto  in base al  dato testuale evincibile  dall'art. 2,
comma 5-bis del  decretolegge n. 361 / 1995, il  quale, per un verso,
fissa   la   predetta   proroga  delle   graduatorie   anteriori   al
decreto-legge n.  357 /  1989 e,  per altro  verso, reca  una novella
(rectius, un'aggiunta) all'art.  272, comma 8 del  testo unico scol.,
nella  parte  in  cui  resta   fermo  il  diritto  dei  candidati  al
conferimento di  supplenze su  base nazionale,  ossia presso  tutti i
Conservatori  o  Accademie,  sulla   base  della  loro  posizione  in
graduatoria, di  talche' le indicazione  delle tre sedi da  parte dei
candidati si  deve intendere  quindi meramente indicativa  della loro
preferenza, senza alcun valore tassativo o vincolante per la pubblica
amministrazione (cfr.,  al riguardo,  Cons. St.,  sez. II,  24 aprile
1996, par. n.  811 / 1996) e, anzi,  l'affermato carattere innovativo
della  citata novella  implica l'immediata  conformazione di  tutti i
rapporti giuridici  ancora pendenti ed efficaci,  ancorche' formatisi
sotto l'imperio del precedente testo dell'art. 8 del decreto-legge n.
357 / 1989 o del successivo art. 272 del testo unico scol., nel quale
detto art. 8 e' stato trasfuso per quanto di ragione;
  Ritenuto che  non e'  comunque conducente,  a questi  fini, l'altra
disposizione dell'art. 2, comma 5-bis, in virtu' della quale il primo
aggiornamento  delle graduatorie  nazionali di  cui all'  art. 8  del
decreto-legge n. 357  / 1989 dev'esser completato in  tempo utile per
il conferimento  degli incarichi per  l'a.s. 1996 / 1997,  atteso che
tale regola, peraltro sganciata  dal contesto complessivo delle norme
di proroga e di novellazione cola' esistenti, serve solo affinche' il
Ministero  attivi tempestivamente  le  procedure d'aggiornamento  non
ancora espletate e  per tutte le eventuali vicende  non coperte dalla
validita'  permanente e  dall'efficacia  triennale delle  graduatorie
gia' esistenti ed operative.
  Ritenuto inoltre che  la regola stessa non si  potrebbe invocare in
relazione alla  pretesa obsolescenza  delle graduatorie  ex ordinanza
ministeriale  n. 107  / 1993,  sia perche'  queste ultime  sono state
pubblicate coevamente alla legge  di conversione del decreto-legge n.
361 /  1995 (e, quindi,  non sono  state toccate da  quest'ultima che
dispone soltanto per l'avvenire) - per cui esse non presentano alcuna
discrasia  con il  sistema normativo  vigente a  partire dal  1989, a
differenza  di quelle  precedenti,  reiteratamente  prorogate -,  sia
perche'  una tale  conclusione  apparirebbe  ingiustificata a  fronte
delle  continue  proroghe di  quelle  formate  prima dell'entrata  in
vigore dell'art. 8 del decreto-legge n.  357 / 1989 e senza il rigore
di quest'ultimo, soprattutto  se si tien conto che  le graduatorie ex
ordinanza  ministeriale  n.  107  /  1993 sono  le  prime  ad  essere
perfettamente coerenti con il nuovo ordinamento;
  Ritenuto  inoltre che  le  proroghe  delle graduatorie  antecedenti
(1989), in se' considerate, potrebbero esser ritenute neutre, anche e
nonostante l'emanazione dell'ordinanza ministeriale  n. 107 / 1993 e,
soprattutto,  dell'art. 272  del testo  unico scol.  (ove il  sistema
delineato  dall'art.  8  del  decreto-legge   n.  357  /  1989  trova
compiutezza), fermo,  pero', restando che,  se le proroghe  stesse si
combinano  con l'asserita  compressione della  "triennalita'", recata
dall'art. 2, comma 5-bis del decretolegge n. 361 / 1995, il complesso
normativo   s'appaleserebbe   del    tutto   irragionevole,   perche'
esalterebbe i risultati acquisiti nel vecchio sistema, annichilerebbe
quelli  del  nuovo  e  perverrebbe  alla  paradossale  situazione  di
costringere  il  Ministero  alla  riattivazione  della  procedura  di
aggiornamento  e reclutamento,  in presenza  dei risultati  acquisiti
dall'ordinanza  ministeriale  n.  107  / 1993  (e  ancora  validi  ed
efficaci) in forza di quelle  medesime regole che imporrebbero adesso
l'aggiornamento;
  Ritenuto  conclusivamente  che  nessuna  novella  e'  stata  recata
dall'art. 2, comma 5-bis in soggetta materia, che, anzi, quest'ultimo
archivia definitivamente il sistema anteriore  al 1989 e che, quindi,
le graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107 / 1993 sono attuative
della medesima ratio  legis che ispiro' la riforma del  1989 (via via
confermata  fino al  decreto-legge  n.  361 /  1995),  onde non  v'e'
necessita' giuridica  di aggiornare  quello nuovo, se  l'efficacia di
quest'ultimo  presenta lo  stesso grado  d'aggiornamento della  norma
citata, aIl'uopo  non potendosi obiettare  che l'art. 2,  comma 5-bis
stesso ponga  al Ministero un  termine perentorio per  procedere tout
court  all'aggiornamento  delle   previgenti  graduatorie,  non  solo
perche' il testo  non s'esprime in tal senso,  ma soprattutto perche'
nemmeno la qualificazione  testuale di un termine  come perentorio e'
di  per  se'  sufficiente  ad  attribuirgliene  la  natura,  all'uopo
occorrendo  la  chiara  ed  esplicita  comminatoria  di  una  precisa
sanzione per il caso d'inosservanza (cfr., da ultimo, Cons. St., sez.
VI, 28 giugno 1995 n. 649);
  Considerato, infatti,  che a  favore di siffatta  natura perentoria
non si potrebbe  invocare il dato testuale dell'art.  2, comma 5-bis,
relativo alla locuzione " ..  dovra' essere completato in tempo utile
per  il  conferimento  degli  incarichi  per l'anno scolastico 1996 -
1997.", in  quanto la previsione  di precisi "doveri", relativi    al
tempo  entro    cui    una pubblica   amministrazione   e'   tenuta a
compiere   un determinato   atto   non   costituisce    mai    indice
sufficiente  della perentorieta'  del  termine,  fermo  restando  che
l'uso    del   verbo servile, diretto  a sottolinera  l'imperativita'
della norma,  non le aggiunge    alcun   significato      precettivo,
che'      l'esatta    portata  dell'obbligo  va  definita non gia' in
funzione della maggiore o minore enfasi    del  dettato    normativo,
bensi'  sulla base  delle conseguenze derivanti dalla sua violazione;
  Considerato che cio' s'appalesa vieppiu' significativo, se si pensa
che  le graduatorie  ex ordinanza  ministeriale  n. 107  / 1993  sono
permanenti  e, come  tale, non  cessano, ne'  perdono mai  efficacia,
indipendentemente dalle vicende che  possano concernere i suoi futuri
aggiornamenti,  per  cui   la  copertura  dei  posti   via  via  resi
disponibili per  supplenze puo'  essere sempre  effettuata attingendo
alle    graduatorie   medesime,    fintantoche'   non    si   proceda
all'aggiornamento,   fermo  in   ogni   caso   restando  che   l'equo
contemperamento degli interessi in giuoco (dei soggetti gia' inseriti
ad  ottenere   la  massima  rivalutazione  possibile   della  propria
posizione;  dei  soggetti  aspiranti  all'inserimento  ex  novo;  del
Ministero a reclutare i soggetti piu' capaci e meritevolisulla scorta
di  procedure   ordinate  ed  imparziali)  non   puo'  legittimamente
prescindere  dalla salvaguardia  delle posizioni  acquisite, peraltro
sulla scorta  del nuovo  sistema introdotto a  partire dal  1989, dai
soggetti inseriti  nelle graduatorie  pubblicate nell'ottobre  1995 e
che hanno  legittimamente confidato  nella loro  efficacia triennale,
salvaguardia  che, com'e'  noto,  dev'essere  attuata dalla  pubblica
amministrazione stessa  laddove tali  posizioni siano coerenti  con i
principi  di legalita',  imparzialita' e  buon andamento  dell'azione
amministrativa  (nella  specie,  di   copertura  dei  predetti  posti
mediante gli incarichi di supplenza);
  Ritenuto infine che  nessun chiaro ed univoco  dato testuale appare
preordinato   a  delimitare   l'efficacia  triennale   dell'ordinanza
ministeriale n. 107  / 1993 al solo a.s. 1995  /1996 (non la disposta
proroga delle vecchie graduatorie fino  all'a.s. 1994 / 1995, perche'
si riferisce  alle vicende  pregresse; non  la novella  all'art. 272,
perche'  ha  natura  innovativa; non  la  regola  dell'aggiornamento,
perche' inerisce a vicende ulteriori e diverse da quelle gia' coperte
dal  triennio scolastico  1995/1998)  che  detta efficacia  triennale
implica  di  per  se'   l'aspettativa  titolata  dei  soggetti  cola'
inseriti, da  un lato, d'ottenere gli  incarichi fino all'esaurimento
dell'a.s. 1997 /  1998 e dall'altro lato, di  vedere la pubblicazione
dell'ordinanza ministeriale  n. 453/1996  in Gazzetta  Ufficiale allo
scopo di partecipare al procedimento  cola' previsto in condizioni di
parita'  con   tutti  gli  altri  candidati,   gia'  inseriti  oppure
aspiranti,   ferma,  pero',   restando  la   necessita'  di   evitare
qualsivoglia  nociva sovrapposizione  dell'ordinanza ministeriale  n.
453 / 1996 con l'ordinanza ministeriale  n. 107 / 1993, nel senso che
quella non potra' spiegare efficacia se non dopo quest'ultima.
  Accertato  che tali  pretese,  apparentemente contrastanti,  invece
discendono tutte dal corollario  della triennalita' delle graduatorie
ex ordinanza  ministeriale n. 107 /  1993, nel senso che  i candidati
cola' inseriti devono poter concludere in modo ordinato gli incarichi
loro affidati e,  al contempo, ottenere tutti i  punti loro spettanti
per  tale motivo  ai fini  ed  al momento  dell'aggiornamento per  il
triennio  successivo, atteso  che  la  "triennalita'" delle  predette
graduatorie implica necessariamente la sostanziale inutilita' attuale
dell'ordinanza ministeriale n. 453 /  1996, non gia' perche' essa sia
di per se' illegittima o perche'  abbia contenuti ex se viziati sotto
qualche profilo - situazione, questa, del tutto estranea alle vicende
contenziose inerenti all'incarico affidato  al Commissario ad acta -,
ma perche' essa e' intempestiva;
  Considerato tuttavia che tale "anticipo" non deve ritorcersi contro
i ricorrenti  e, piu' in  generale, contro i soggetti  inseriti nelle
graduatorie della ripetuta ordinanza n. 107, per cui la pubblicazione
dell'ordinanza ministeriale n.  453 / 1996 non  puo' esser effettuata
in qualunque tempo, ma solo in  quello in cui le relative graduatorie
potranno  soppiantare  le  precedenti   a  conclusione  naturale  del
triennio della loro validita';
  Considerato, infine,  di dover scindere le  posizioni delle signore
Mancuso, Segreto  e Alliata, rispetto  a quella del sig.  Scimeni, in
quanto  quest'ultimo,  in  base alla  documentazione  d'ufficio,  non
risulta inserito nelle graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107 /
1993;
  Visti l'art. 272 del testo unico  scol. e l'art. 2, comma 5-bis del
decreto-legge n. 361 / 1995 come innanzi convertito in legge, nonche'
l'ordinanza ministeriale n. 107 / 1993 e successive modificazioni, la
cui efficacia si riespande,  a causa della sospensione dell'ordinanza
ministeriale n.  453 / 1996,  a favore  di tutti i  destinatari delle
graduatorie da essa promananti, ancorche' costoro non siano parti, in
senso formale, dei giudizi  instaurati dai predetti ricorrenti, negli
ovvi limiti oggettivi del giudicato  cautelare, ossia con riguardo al
dispositivo, alla  motivazione ed  all'oggetto del giudizio  di primo
grado, come confermato in appello (cfr. Cons. St., sez. VI, 26 giugno
1996 n.  854), fermo in  ogni caso  restando che detta  efficacia non
s'espande anche  agli atti consequenziali del  provvedimento sospeso,
che  abbiano eventualmente  conferito beni,  utilita' o  status ormai
consolidati a soggetti  terzi, che non sono  qualificabili come parti
necessarie del giudizio instaurato  dai ripetuti ricorrenti (cfr., da
ultimo, CGA, 18 maggio 1996 nn. 154 e 159);
                               Ordina
  in  via  cautelare  e  fino   alla  definizione  nel  merito  della
controversia instaurata con i ricorsi indicati in premessa e pendenti
innanzi al  TAR della  Sicilia, sezione  staccata di  Catania, ovvero
nelle more di una completa regolamentazione della materia:
                               Art. 1.
  1.  Le  graduatorie  formate  in  applicazione  dell'ordinanza  del
Ministro  della  pubblica istruzione  n.  107  dell'8 aprile  1993  e
successive modificazioni,  recante la disciplina per  il conferimento
delle supplenze nelle Accademie di  belle arti al personale docente e
agli assistenti, restano  valide ed efficaci per  gli anni scolastici
1995 / 1996, 1996 / 1997 e 1997 / 1998.