IL COMMISSARIO AD ACTA Viste le ordinanze cautelari n. 2376 / 1996 del 9 ottobre 1996 e n. 2627 / 1996 del 12 dicembre 1996, rese dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Catania, sezione terza, sul ricorso n. 3826 / 1996, proposto dalle signore Maia Mancuso e Vita Segreto e, rispettivamente, sul ricorso n. 4581 / 1996, proposto dal sig. Alessandro Scimeni e, da ultimo, confermate in appello dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana; Viste le ordinanze cautelari nn. 309 / 1997 e 310 / 1997 del 4 febbraio 1997, anch'esse confermate in appello e rese dal medesimo tribunale amministrativo regionale e con le quali e' stato nominato il cons. dott. Silvestro Maria Russo, magistrato amministrativo in servizio presso il tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, in qualita' di commissario ad acta presso il Ministero della pubblica istruzione; Ritenuto che la predetta nomina e' stata effettuata ai fini dell'esecuzione in forma specifica integrale delle citate ordinanze cautelari n. 2376 / 1996 del 9 ottobre 1996 e n. 2627 / 1996 del 12 dicembre 1996, rimaste ineseguite dall'Amministrazione soccombente; Visto il verbale d'insediamento del commissario ad acta in data 7 marzo 1997, con il quale il cons. dott. Russo s'e' presentato presso i locali del Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, presentando copia autentica delle predette ordinanze, che lo abilitano a provvedere, in sostituzione del Ministero, all'esecuzione delle ordinanze citate; Accertata la non attuazione integrale e spontanea delle ordinanze medesime da parte del Ministero della pubblica istruzione; Ritenuto di dover procedere alla disamina delle questioni controverse, simili ad altre gia' decise al TAR Sicilia, sede di Palermo, con la fattiva collaborazione dei funzionari ministeriali, nelle persone della dott. Luisa Caprio Preden, Capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica, del dott. Vincenzo Perna, consigliere ministeriale aggiunto e dei dott. Pasquale Pardi e Gianfranco Minisola, dirigenti dell'ispettorato medesimo; Verificati con i predetti funzionari i problemi inerenti al contenzioso con i ricorrenti signori Mancuso, Segreto e Scimeni, nonche' della sig. Claudia Alliata (in qualita' di interventrice ad opponendum nell'appello proposto dal Ministero della pubblica istruzione al consiglio di giustizia amministrativa avverso le ordinanze stesse) in ordine all'impugnazione dell'ordinanza ministeriale n. 453 del 2 agosto 1996, recante la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale docente e assistente nelle Accademie di belle arti, in sostituzione della precedente ordinanza ministeriale dell'8 aprile 1993, recante la disciplina per il conferimento delle supplenze nelle Accademie di belle arti al personale docente e agli assistenti; Considerato che l'ordinanza ministeriale n. 453 / 1996 costituisce non la prima applicazione del nuovo sistema di reclutamento del personale docente ed assistente non di ruolo nelle Accademie di belle arti come introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 6 novembre 1989 n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417 e confermato dall'art. 272 del testo unico scol. -, bensi' il primo aggiornamento delle graduatorie triennali gia' formate in base all'ordinanza ministriale n. 107 / 1996; Ritenuto, quindi, che, ad onta del nomen juris adoperato, l'ordinanza ministeriale n. 453 / 1996 non e' una mera fonte regolamentare di esecuzione dell'art. 272 del testo unico scol., (nel senso, cioe', che non reca regole generali, astratte e permanenti in ordine alle procedure da attivare per il reclutamento del personale docente e assistente non di ruolo), ma che essa provvede direttamente a siffatto reclutamento, ponendo disposizioni sostanzialmente simili a quelle dell'ordinanza ministeriale n. 107 / 1993, ossia un procedimento amministrativo di tipo concorsuale, tendente sia all'aggiornamento delle graduatorie permanenti esistenti, sia all'inserimento di nuovi candidati alle "supplenze", come peraltro accade per gli altri ordini e gradi della scuola statale; Preso atto che, essendo prevalente, se non esclusivo il contenuto concorsuale nell'ordinanza ministeriale n. 453 / 1996, la pubblica amministrazione convenuta non avrebbe potuto esimersi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di quest'ultima ordinanza ministeriale, all'uopo eventualmente procedendo merce' lo sdoppianento della fonte, come piu' volte e' accaduto ed accade tuttora in altri contesti del medesimo Ministero, ove, nella stessa data, vengono emanati l'ordinanza ministeriale d'indizione del concorso e il bando di concorso, quest'ultimo, appunto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, a' sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 (peraltro richiamato nelle premesse della medesima ordinanza ministeriale n. 453); Ritenuto che detta ordinanza ministeriale n. 453 dev'essere opportunamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con conseguente riapertura dei termini a favore non solo dei ricorrenti che hanno proposto tale motivo di gravame, ma anche di tutti i soggetti che intendano profittarne, a causa dell'efficacia inscindibile del provvedimento impugnato e della di lui natura giuridica (giurisprudenza pacifica: cfr. Cons. St., sez. V, 3 marzo 1933 n. 124; sez. lV, 9 gennaio 1940 n. 1; in materia di annullamento di graduatoria, sez. IV, 9 febbraio 1935 n. 55; sull'irrilevanza dei motivi oggettivi e di quelli soggettivi dell'annullamento di un atto intrinsecamente inscindibile, unico dato giuridicamente rilevante, sez. IV, 11 dicembre 1959 n. 1198) di atto, cioe', rivolto in incertam personam e con prescrizioni unitariamente concernenti tutti coloro che ne possono in varia guisa essere destinatari, per cui l'atto stesso, avendo un'unita' intrinseca e indivisibile, non puo' essere caducato per alcuni destinatari (i ricorrenti) e rimanere in vita per gli altri (tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107 / 1993 che non hanno spiegato ricorso giurisdizionale o straordinario); Ritenuto invero che il bando di concorso, della cui natura giuridica l'ordinanza ministeriale n. 453 / 1996 partecipa, per la parte inerente all'annuncio del concorso (ossia, in ordine all'effetto partecipativo), ha natura recettizia e si rivolge impersonalmente a chiunque ne abbia interesse, al riguardo ponendosi come atto iniziale di una procedura a struttura soggettiva tendenzialmente aperta a tutti; Ritenuto in tal caso che il bando di concorso non puo' legittimamente spiegare efficacia se non viene portato a conoscenza dei soggetti di diritti soltanto con le necessarie forme di pubblicita' previste dalla legge, le quali, fin dall'inizio, servono a garantire la perfetta parita' dei partecipanti al procedimento, ponendoli tutti nella medesima situazione di conoscibilita' in ordine ai termini, al contenuto ed agli adempimenti; Considerato inoltre, per cio' che attiene, all'efficacia iniziale dell'ordinanza ministeriale n. 453, tale dato s'appalesa strettamente collegato: a) al periodo di efficacia dell'ordinanza ministeriale n. 107 / 1993; b) al mantenimento dei soggetti gia' inseriti in quest'ultima a fruire delle eventuali nomine per tutto il triennio considerato, laddove si verifichino i presupposti per il conferimento dell'incarico (o nomina, o supplenza, o rapporto di lavoro a termine, o a tempo determinato, espressioni, queste del tutto sinonime); c) alla necessita' che i soggetti medesimi possano poi partecipare, su un piede di parita' con tutti gli altri candidati, all'aggiornamento recato dall'ordinanza ministeriale n. 453 / 1996, una volta esauritisi naturalmente gli effetti dell'ordinanza minsteriale n.107 / 1993; Ritenuto di conseguenza che, stante la validita' permanente delle graduatorie stabilite dall'ordinanza ministeriale n. 107 / 1993 e l'efficacia triennale di ciascun aggiornamento, tali dati sono posti dalla legge e non sono disponibili da parte della pubblica amministrazione, neppure indirettamente, attraverso la successione delle ordinanze relative all'aggiornamento stesso, in quanto solo la legge, come puo' prorogare l'efficacia delle graduatorie - e, quindi, allungarne la naturale "triennalita'" -, puo' regolare diversamente, negli ovvi limiti della ragionevolezza e dell'uguaglianza dei soggetti di diritto, la naturale scansione degli aggiornamenti, fermo in ogni caso restando che tale scelta, oltre a dover rispettare i predetti valori costituzionali, deve potersi evincere in modo espresso o, comunque, incontrovertibile dal dato testuale della norma, con un grado di chiarezza non inferiore a quello contenuto nella regola che ha stabilito tale efficacia triennale. Preso atto che questa efficacia e' stata recata in via generale, per la prima volta, dal citato art. 8 del decreto-legge n. 357 / 1989, ma le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle Accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989 / 1990 e 1990 / 1991 furono prorogate per l'a.s. 1991 / 1992 con l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991 n. 244); per l'a.s. 1992 / 1993 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 496); per l'a.s. 1993 / 1994 in base all'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243); e, da ultimo, per l'a.s. 1994 / 1995 in virtu' dell'art. 2, comma 5-bis del decretolegge 28 agosto 1995 n. 361 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437); Considerato dunque che a partire dall'a.s. 1995 / 1996 sono entrate in vigore le graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107 / 1993, pubblicate nell'ottobre 1995, le quali, pero', mantengono ope legis la loro efficacia triennale, mai smentita dall'art. 272 del testo unico scol., ne' tampoco dai citati decreti - legge, in quanto, se e' pur vero che a suo tempo l'ordinanza ministeriale n. 107 / 1993 fisso' l'efficacia delle proprie graduatorie a partire dall'a.s. 1993 / 1994, quest'ultima non ebbe mai alcun significato perche' le norme di citati decretilegge continuarono a prorogare le graduatorie previgenti all'entrata in vigore del fondamentale art. 8 del decreto-legge n. 357 / 1989 e conformarono cosi' la medesima ordinanza n. 107 e le sue graduatorie, provvedimenti, questi, di rango subordinato alla fonte primaria, di talche', quando finalmente l'ordinanza ministeriale n. 107 / 1993, gia' validamente entrata in vigore e fonte a sua volta delle graduatorie pubblicate nell'ottobre 1995, pote' spiegare pienamente la sua efficacia finora quiescente, al contempo si riespanse il termine triennale sempre valido e mai modificato dalle altre fonti primarie medio tempore sopravvenute; Ritenuto conclusivamente che il dies a quo delle graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107 / 1993 fu l'a.s. 1995 / 1996 e il dies ad quem sara' l'a.s. 1997 / 1998 e che tale conclusione appare obbligata appunto in base al dato testuale evincibile dall'art. 2, comma 5-bis del decretolegge n. 361 / 1995, il quale, per un verso, fissa la predetta proroga delle graduatorie anteriori al decreto-legge n. 357 / 1989 e, per altro verso, reca una novella (rectius, un'aggiunta) all'art. 272, comma 8 del testo unico scol., nella parte in cui resta fermo il diritto dei candidati al conferimento di supplenze su base nazionale, ossia presso tutti i Conservatori o Accademie, sulla base della loro posizione in graduatoria, di talche' le indicazione delle tre sedi da parte dei candidati si deve intendere quindi meramente indicativa della loro preferenza, senza alcun valore tassativo o vincolante per la pubblica amministrazione (cfr., al riguardo, Cons. St., sez. II, 24 aprile 1996, par. n. 811 / 1996) e, anzi, l'affermato carattere innovativo della citata novella implica l'immediata conformazione di tutti i rapporti giuridici ancora pendenti ed efficaci, ancorche' formatisi sotto l'imperio del precedente testo dell'art. 8 del decreto-legge n. 357 / 1989 o del successivo art. 272 del testo unico scol., nel quale detto art. 8 e' stato trasfuso per quanto di ragione; Ritenuto che non e' comunque conducente, a questi fini, l'altra disposizione dell'art. 2, comma 5-bis, in virtu' della quale il primo aggiornamento delle graduatorie nazionali di cui all' art. 8 del decreto-legge n. 357 / 1989 dev'esser completato in tempo utile per il conferimento degli incarichi per l'a.s. 1996 / 1997, atteso che tale regola, peraltro sganciata dal contesto complessivo delle norme di proroga e di novellazione cola' esistenti, serve solo affinche' il Ministero attivi tempestivamente le procedure d'aggiornamento non ancora espletate e per tutte le eventuali vicende non coperte dalla validita' permanente e dall'efficacia triennale delle graduatorie gia' esistenti ed operative. Ritenuto inoltre che la regola stessa non si potrebbe invocare in relazione alla pretesa obsolescenza delle graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107 / 1993, sia perche' queste ultime sono state pubblicate coevamente alla legge di conversione del decreto-legge n. 361 / 1995 (e, quindi, non sono state toccate da quest'ultima che dispone soltanto per l'avvenire) - per cui esse non presentano alcuna discrasia con il sistema normativo vigente a partire dal 1989, a differenza di quelle precedenti, reiteratamente prorogate -, sia perche' una tale conclusione apparirebbe ingiustificata a fronte delle continue proroghe di quelle formate prima dell'entrata in vigore dell'art. 8 del decreto-legge n. 357 / 1989 e senza il rigore di quest'ultimo, soprattutto se si tien conto che le graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107 / 1993 sono le prime ad essere perfettamente coerenti con il nuovo ordinamento; Ritenuto inoltre che le proroghe delle graduatorie antecedenti (1989), in se' considerate, potrebbero esser ritenute neutre, anche e nonostante l'emanazione dell'ordinanza ministeriale n. 107 / 1993 e, soprattutto, dell'art. 272 del testo unico scol. (ove il sistema delineato dall'art. 8 del decreto-legge n. 357 / 1989 trova compiutezza), fermo, pero', restando che, se le proroghe stesse si combinano con l'asserita compressione della "triennalita'", recata dall'art. 2, comma 5-bis del decretolegge n. 361 / 1995, il complesso normativo s'appaleserebbe del tutto irragionevole, perche' esalterebbe i risultati acquisiti nel vecchio sistema, annichilerebbe quelli del nuovo e perverrebbe alla paradossale situazione di costringere il Ministero alla riattivazione della procedura di aggiornamento e reclutamento, in presenza dei risultati acquisiti dall'ordinanza ministeriale n. 107 / 1993 (e ancora validi ed efficaci) in forza di quelle medesime regole che imporrebbero adesso l'aggiornamento; Ritenuto conclusivamente che nessuna novella e' stata recata dall'art. 2, comma 5-bis in soggetta materia, che, anzi, quest'ultimo archivia definitivamente il sistema anteriore al 1989 e che, quindi, le graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107 / 1993 sono attuative della medesima ratio legis che ispiro' la riforma del 1989 (via via confermata fino al decreto-legge n. 361 / 1995), onde non v'e' necessita' giuridica di aggiornare quello nuovo, se l'efficacia di quest'ultimo presenta lo stesso grado d'aggiornamento della norma citata, aIl'uopo non potendosi obiettare che l'art. 2, comma 5-bis stesso ponga al Ministero un termine perentorio per procedere tout court all'aggiornamento delle previgenti graduatorie, non solo perche' il testo non s'esprime in tal senso, ma soprattutto perche' nemmeno la qualificazione testuale di un termine come perentorio e' di per se' sufficiente ad attribuirgliene la natura, all'uopo occorrendo la chiara ed esplicita comminatoria di una precisa sanzione per il caso d'inosservanza (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. VI, 28 giugno 1995 n. 649); Considerato, infatti, che a favore di siffatta natura perentoria non si potrebbe invocare il dato testuale dell'art. 2, comma 5-bis, relativo alla locuzione " .. dovra' essere completato in tempo utile per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1996 - 1997.", in quanto la previsione di precisi "doveri", relativi al tempo entro cui una pubblica amministrazione e' tenuta a compiere un determinato atto non costituisce mai indice sufficiente della perentorieta' del termine, fermo restando che l'uso del verbo servile, diretto a sottolinera l'imperativita' della norma, non le aggiunge alcun significato precettivo, che' l'esatta portata dell'obbligo va definita non gia' in funzione della maggiore o minore enfasi del dettato normativo, bensi' sulla base delle conseguenze derivanti dalla sua violazione; Considerato che cio' s'appalesa vieppiu' significativo, se si pensa che le graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107 / 1993 sono permanenti e, come tale, non cessano, ne' perdono mai efficacia, indipendentemente dalle vicende che possano concernere i suoi futuri aggiornamenti, per cui la copertura dei posti via via resi disponibili per supplenze puo' essere sempre effettuata attingendo alle graduatorie medesime, fintantoche' non si proceda all'aggiornamento, fermo in ogni caso restando che l'equo contemperamento degli interessi in giuoco (dei soggetti gia' inseriti ad ottenere la massima rivalutazione possibile della propria posizione; dei soggetti aspiranti all'inserimento ex novo; del Ministero a reclutare i soggetti piu' capaci e meritevolisulla scorta di procedure ordinate ed imparziali) non puo' legittimamente prescindere dalla salvaguardia delle posizioni acquisite, peraltro sulla scorta del nuovo sistema introdotto a partire dal 1989, dai soggetti inseriti nelle graduatorie pubblicate nell'ottobre 1995 e che hanno legittimamente confidato nella loro efficacia triennale, salvaguardia che, com'e' noto, dev'essere attuata dalla pubblica amministrazione stessa laddove tali posizioni siano coerenti con i principi di legalita', imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa (nella specie, di copertura dei predetti posti mediante gli incarichi di supplenza); Ritenuto infine che nessun chiaro ed univoco dato testuale appare preordinato a delimitare l'efficacia triennale dell'ordinanza ministeriale n. 107 / 1993 al solo a.s. 1995 /1996 (non la disposta proroga delle vecchie graduatorie fino all'a.s. 1994 / 1995, perche' si riferisce alle vicende pregresse; non la novella all'art. 272, perche' ha natura innovativa; non la regola dell'aggiornamento, perche' inerisce a vicende ulteriori e diverse da quelle gia' coperte dal triennio scolastico 1995/1998) che detta efficacia triennale implica di per se' l'aspettativa titolata dei soggetti cola' inseriti, da un lato, d'ottenere gli incarichi fino all'esaurimento dell'a.s. 1997 / 1998 e dall'altro lato, di vedere la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale n. 453/1996 in Gazzetta Ufficiale allo scopo di partecipare al procedimento cola' previsto in condizioni di parita' con tutti gli altri candidati, gia' inseriti oppure aspiranti, ferma, pero', restando la necessita' di evitare qualsivoglia nociva sovrapposizione dell'ordinanza ministeriale n. 453 / 1996 con l'ordinanza ministeriale n. 107 / 1993, nel senso che quella non potra' spiegare efficacia se non dopo quest'ultima. Accertato che tali pretese, apparentemente contrastanti, invece discendono tutte dal corollario della triennalita' delle graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107 / 1993, nel senso che i candidati cola' inseriti devono poter concludere in modo ordinato gli incarichi loro affidati e, al contempo, ottenere tutti i punti loro spettanti per tale motivo ai fini ed al momento dell'aggiornamento per il triennio successivo, atteso che la "triennalita'" delle predette graduatorie implica necessariamente la sostanziale inutilita' attuale dell'ordinanza ministeriale n. 453 / 1996, non gia' perche' essa sia di per se' illegittima o perche' abbia contenuti ex se viziati sotto qualche profilo - situazione, questa, del tutto estranea alle vicende contenziose inerenti all'incarico affidato al Commissario ad acta -, ma perche' essa e' intempestiva; Considerato tuttavia che tale "anticipo" non deve ritorcersi contro i ricorrenti e, piu' in generale, contro i soggetti inseriti nelle graduatorie della ripetuta ordinanza n. 107, per cui la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale n. 453 / 1996 non puo' esser effettuata in qualunque tempo, ma solo in quello in cui le relative graduatorie potranno soppiantare le precedenti a conclusione naturale del triennio della loro validita'; Considerato, infine, di dover scindere le posizioni delle signore Mancuso, Segreto e Alliata, rispetto a quella del sig. Scimeni, in quanto quest'ultimo, in base alla documentazione d'ufficio, non risulta inserito nelle graduatorie ex ordinanza ministeriale n. 107 / 1993; Visti l'art. 272 del testo unico scol. e l'art. 2, comma 5-bis del decreto-legge n. 361 / 1995 come innanzi convertito in legge, nonche' l'ordinanza ministeriale n. 107 / 1993 e successive modificazioni, la cui efficacia si riespande, a causa della sospensione dell'ordinanza ministeriale n. 453 / 1996, a favore di tutti i destinatari delle graduatorie da essa promananti, ancorche' costoro non siano parti, in senso formale, dei giudizi instaurati dai predetti ricorrenti, negli ovvi limiti oggettivi del giudicato cautelare, ossia con riguardo al dispositivo, alla motivazione ed all'oggetto del giudizio di primo grado, come confermato in appello (cfr. Cons. St., sez. VI, 26 giugno 1996 n. 854), fermo in ogni caso restando che detta efficacia non s'espande anche agli atti consequenziali del provvedimento sospeso, che abbiano eventualmente conferito beni, utilita' o status ormai consolidati a soggetti terzi, che non sono qualificabili come parti necessarie del giudizio instaurato dai ripetuti ricorrenti (cfr., da ultimo, CGA, 18 maggio 1996 nn. 154 e 159); Ordina in via cautelare e fino alla definizione nel merito della controversia instaurata con i ricorsi indicati in premessa e pendenti innanzi al TAR della Sicilia, sezione staccata di Catania, ovvero nelle more di una completa regolamentazione della materia: Art. 1. 1. Le graduatorie formate in applicazione dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 107 dell'8 aprile 1993 e successive modificazioni, recante la disciplina per il conferimento delle supplenze nelle Accademie di belle arti al personale docente e agli assistenti, restano valide ed efficaci per gli anni scolastici 1995 / 1996, 1996 / 1997 e 1997 / 1998.