Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 453 del 2 agosto 1996 rimangono inefficaci e sono inopponibili nei confronti delle signore Maia Mancuso, Vita Segreto e Claudia Alliata, anche per quanto attiene alle modalita' di stipulazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che restano soggetti alle risultanze delle graduatorie di cui all'art. 1, nonche' alle disposizioni di cui all'art. 272 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nei riguardi dei soggetti indicati al precedente comma, gli incarichi affidati e i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato eventualmente stipulati in base alle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 453 del 2 agosto 1996 devono intendersi esclusivamente regolati dalle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 107 dell'8 aprile 1993 e successive modificazioni. 3. Ai soggetti medesimi, qualora si verifichino i presupposti per l'affidamento dell'incarico, e' data comunicazione, in esecuzione della presente ordinanza, affinche' possano esprimerne l'accettazione, o meno, con conseguente rimessione in termini a tal fine.