Art. 2.
  1. Le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione  n. 453  del 2  agosto  1996 rimangono  inefficaci e  sono
inopponibili nei confronti delle signore Maia Mancuso, Vita Segreto e
Claudia  Alliata,   anche  per  quanto  attiene   alle  modalita'  di
stipulazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
che  restano  soggetti  alle  risultanze  delle  graduatorie  di  cui
all'art. 1, nonche'  alle disposizioni di cui all'art.  272 del testo
unico  approvato con  decreto legislativo  16  aprile 1994  n. 297  e
successive modificazioni e integrazioni.
  2.  Nei riguardi  dei soggetti  indicati al  precedente comma,  gli
incarichi  affidati  e i  contratti  di  lavoro subordinato  a  tempo
determinato eventualmente stipulati in  base alle disposizioni di cui
all'ordinanza del  Ministro della  pubblica istruzione  n. 453  del 2
agosto   1996  devono   intendersi   esclusivamente  regolati   dalle
disposizioni  di  cui  all'ordinanza   del  Ministro  della  pubblica
istruzione n. 107 dell'8 aprile 1993 e successive modificazioni.
  3. Ai soggetti  medesimi, qualora si verifichino  i presupposti per
l'affidamento  dell'incarico, e'  data  comunicazione, in  esecuzione
della    presente    ordinanza,    affinche'    possano    esprimerne
l'accettazione, o meno,  con conseguente rimessione in  termini a tal
fine.