Art. 2. 1. Il centro di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale e' situato presso l'Azienda sperimentale di Tor Mancina sui terreni dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, che ne assume la responsabilita' della gestione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale medesimo. 2. Le strutture del centro di cui al comma 1 ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di prebase devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato n. 1 del presente decreto. 3. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenze genetica del materiale vegetale in conservazione per la premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale, sono effettuati, rispettivamente, dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma secondo le procedure di cui all'allegato n. 2 A del presente decreto e dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma secondo le procedure di cui all'allegato n. 3 A del presente decreto.