Art. 2.
  1.  Il centro  di conservazione  per la  premoltiplicazione di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera  a), del decreto ministeriale e' situato
presso   l'Azienda   sperimentale   di  Tor   Mancina   sui   terreni
dell'Istituto sperimentale per la patologia  vegetale di Roma, che ne
assume la responsabilita' della gestione  ai sensi dell'art. 3, comma
3, del decreto ministeriale medesimo.
  2. Le strutture del  centro di cui al comma 1  ed i mezzi necessari
alla  conservazione del  materiale  di prebase  devono rispondere  ai
requisiti previsti dall'allegato n. 1 del presente decreto.
  3. I controlli  sanitari ed i controlli  di corrispondenze genetica
del materiale vegetale in conservazione per la premoltiplicazione, di
cui all'art. 3,  comma 2, del decreto  ministeriale, sono effettuati,
rispettivamente, dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale
di Roma secondo le procedure di  cui all'allegato n. 2 A del presente
decreto  e dall'Istituto  sperimentale per  la frutticoltura  di Roma
secondo le procedure di cui all'allegato n. 3 A del presente decreto.