Art. 3.
  1. L'Istituto sperimentale per la  patologia vegetale di Roma ha la
responsabilita' del  centro di premoltiplicazione di  cui all'art. 2,
comma  1, lettera  b), del  decreto ministeriale,  che potra'  essere
attivato anche presso  altre strutture pubbliche o,  in deroga, anche
private che  gia' espletano  tale attivita' nell'ambito  di normative
regionali   o   provinciali   che   disciplinano   il   processo   di
certificazione  delle  piante  da  frutto.  Dette  strutture  vengono
riconosciute  dal  Ministero  delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, sentito il parere del comitato tecnicoscientifico.
  2. La gestione del centro di premoltiplicazione, di cui all'art. 3,
comma  3,  del  decreto  ministeriale  puo'  essere  affidata  ad  un
organismo   interprofessionale,  sentito   il  parere   del  comitato
tecnicoscientifico, mediante apposita convenzione da stipulare tra il
Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali ed i soggetti
interessati.
  3. I controlli  sanitari ed i controlli  di corrispondenza genetica
del  materiale vegetale  in  premoltiplicazione, di  cui all'art.  3,
comma 2,  del decreto  ministeriale sono  effettuati rispettivamente,
dall'Istituto sperimentale per la  patologia vegetale di Roma secondo
le  procedure di   cui   all'allegato  2    A  del  presente  decreto
dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di  Roma  secondo  le
procedure di cui all'allegato 3 A del presente decreto.
  4.  L'Istituto sperimentale  per la  patologia vegetale  di Roma  e
l'Istituto  sperimentale   per  la  frutticoltura  di   Roma  possono
avvalersi,  per  i  controlli  di  cui  al  comma  precedente,  della
collaborazione  di  altri  enti   o  organismi  riconosciuti  idonei,
mediante  la   stipula  di   apposite  convenzioni  tra   i  soggetti
interessati.
  5. Fermo restando quanto disposto dagli  articoli 2 e 3 del decreto
ministeriale, il  centro di  premoltiplicazione ed i  mezzi necessari
alla  conservazione  del  materiale  di  base  devono  rispondere  ai
requisiti previsti dall'allegato n. 1 del presente decreto.