Art. 3. 1. L'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma ha la responsabilita' del centro di premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale, che potra' essere attivato anche presso altre strutture pubbliche o, in deroga, anche private che gia' espletano tale attivita' nell'ambito di normative regionali o provinciali che disciplinano il processo di certificazione delle piante da frutto. Dette strutture vengono riconosciute dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del comitato tecnicoscientifico. 2. La gestione del centro di premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale puo' essere affidata ad un organismo interprofessionale, sentito il parere del comitato tecnicoscientifico, mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali ed i soggetti interessati. 3. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale sono effettuati rispettivamente, dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma secondo le procedure di cui all'allegato 2 A del presente decreto dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma secondo le procedure di cui all'allegato 3 A del presente decreto. 4. L'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma e l'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma possono avvalersi, per i controlli di cui al comma precedente, della collaborazione di altri enti o organismi riconosciuti idonei, mediante la stipula di apposite convenzioni tra i soggetti interessati. 5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale, il centro di premoltiplicazione ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di base devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato n. 1 del presente decreto.