Art. 4.
  1. La moltiplicazione del  materiale di propagazione vegetale delle
specie previste nel presente  decreto, deve essere effettuata tramite
talea, margotta o innesto su piante della stessa categoria sanitaria.
Qualora la moltiplicazione sia effettuata ricorrendo alle tecniche di
micropropagazione,  le  procedure  devono essere  conformi  a  quanto
previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale.