Art. 5.
  1.  Fermo restando  quanto disposto  dagli articoli  2, 3  e 9  del
decreto  ministeriale  i  centri   di  moltiplicazione  devono  avere
dimensioni sufficienti a produrre annualmente  un milione di pezzi di
materiali di  propagazione (talee, barbatelle, marze,  gemme e semi),
nonche' rispettare le  norme di cui agli allegati 4  e 6 del presente
decreto.
  2. I controlli  sanitari ed i controlli  di corrispondenza genetica
delle  piante madri  presso  i centri  di  moltiplicazione, ai  sensi
dell'art. 3,  comma 4,  del decreto  ministeriale sono  attuati dalle
regioni e dalle  province autonome aderenti al  Servizio nazionale di
certificazione  volontaria,   avvalendosi  degli  organismi   di  cui
all'art.  4  del  decreto  ministeriale  in  data  23  ottobre  1987,
conformemente alle  modalita' di  cui all'allegato  2 B  del presente
decreto  per lo  stato  sanitario  e all'allegato  3  B del  presente
decreto per la corrispondenza genetica.