Art. 6.
  1. I vivai  che intendono produrre materiale  da certificare devono
rispettare le norme di cui agli allegati 5 e 6 del presente decreto.
  2. Il materiale  da certificare prodotto dai  vivai, fermo restando
quanto disposto  dalle vigenti  disposizioni sullo stato  sanitario e
sulla corrispondenza genetica, deve  soddisfare le caratteristiche di
cui all'allegato 7 del presente decreto.