Art. 6. 1. I vivai che intendono produrre materiale da certificare devono rispettare le norme di cui agli allegati 5 e 6 del presente decreto. 2. Il materiale da certificare prodotto dai vivai, fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni sullo stato sanitario e sulla corrispondenza genetica, deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato 7 del presente decreto.