Art. 7.
  1. Le  regioni e  le province autonome  che aderiscono  al Servizio
nazionale   di   certificazione  volontaria   stipuleranno   apposite
convenzioni  con il  Ministero  delle risorse  agricole alimentari  e
forestali  ai   fini  della  regolamentazione  delle   procedure  per
l'attazione dei suddetti controlli.
  2. Le  regioni e le province  autonome che alla data  di entrata in
vigore  del  presente  decreto  dispongono di  apposito  Servizio  di
certificazione  operativo   e  che  intendono  aderire   al  Servizio
nazionale, potranno  richiedere al Ministero delle  risorse agricole,
alimentari e  forestali la  facolta' di  certificare il  materiale di
moltiplicazione  ritenuto   rispondente  ai  sensi   della  normativa
regionale  e provinciale,  in  deroga alle  disposizioni del  decreto
ministeriale.
  3. La  facolta' di cui  al comma  2, e' riconosciuta  previo parere
favorevole  del comitato  tecnicoscientifico  di cui  all'art. 6  del
decreto ministeriale  ed a  condizione che le  regioni e  le province
autonome, trascorso un periodo non  superiore ad anni cinque assumano
l'impegno   di  utilizzare   per  la   certificazione  esclusivamente
materiale di propagazione proveniente dal Servizio nazionale.
  4.  Il riconoscimento  della  facolta'  di cui  al  comma 3,  sara'
oggetto  di  apposite  convenzioni  tra il  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali e  le regioni e le province autonome
che ne faranno richiesta.