Art. 7. 1. Le regioni e le province autonome che aderiscono al Servizio nazionale di certificazione volontaria stipuleranno apposite convenzioni con il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali ai fini della regolamentazione delle procedure per l'attazione dei suddetti controlli. 2. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di apposito Servizio di certificazione operativo e che intendono aderire al Servizio nazionale, potranno richiedere al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la facolta' di certificare il materiale di moltiplicazione ritenuto rispondente ai sensi della normativa regionale e provinciale, in deroga alle disposizioni del decreto ministeriale. 3. La facolta' di cui al comma 2, e' riconosciuta previo parere favorevole del comitato tecnicoscientifico di cui all'art. 6 del decreto ministeriale ed a condizione che le regioni e le province autonome, trascorso un periodo non superiore ad anni cinque assumano l'impegno di utilizzare per la certificazione esclusivamente materiale di propagazione proveniente dal Servizio nazionale. 4. Il riconoscimento della facolta' di cui al comma 3, sara' oggetto di apposite convenzioni tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e le regioni e le province autonome che ne faranno richiesta.