Art. 8. 1. Gli organismi e/o le istituzioni incaricate di svolgere controlli sul materiale di moltiplicazione ad ogni livello, qualora dovessero riscontrare materiale non conforme ai requisiti previsti dal presente decreto, sono tenuti ad escludere detto materiale dal processo di certificazione e ad inviare tempestivamente i risultati dei controlli al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.