Art. 8.
  1.  Gli  organismi  e/o   le  istituzioni  incaricate  di  svolgere
controlli sul  materiale di moltiplicazione ad  ogni livello, qualora
dovessero riscontrare  materiale non  conforme ai  requisiti previsti
dal presente  decreto, sono tenuti  ad escludere detto  materiale dal
processo di  certificazione e ad inviare  tempestivamente i risultati
dei  controlli  al Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari  e
forestali.