Art. 2. 1. Nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, il "Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Termoli" puo' proporre al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di Termoli le misure tecniche previste dall'art. 3 del decreto n. 44/1995 in premessa citato. 2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/1995 le persone incaricate dal consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operativia' del consorzio stesso, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto, competente per territorio, su parere del capo del compartimento marittimo di Termoli.