Art. 2.
  1.  Nei limiti  della disciplina  vigente in  materia di  pesca dei
molluschi  bivalvi, il  "Consorzio per  la gestione  della pesca  dei
molluschi  bivalvi  nel  compartimento  marittimo  di  Termoli"  puo'
proporre al Ministero delle  risorse agricole, alimentari e forestali
- Direzione generale della pesca  e dell'acquacoltura, ed al capo del
compartimento  marittimo  di  Termoli  le  misure  tecniche  previste
dall'art. 3 del decreto n. 44/1995 in premessa citato.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  n.  44/1995  le  persone
incaricate dal consorzio della  vigilanza sulla cattura dei molluschi
bivalvi,  nell'ambito  dei  limiti territoriali  di  operativia'  del
consorzio stesso,  possono ottenere  la qualifica di  agente giurato,
previa approvazione  della nomina  da parte del  prefetto, competente
per territorio,  su parere  del capo  del compartimento  marittimo di
Termoli.