Allegato Al Presidente della Repubblica Il consiglio comunale di Liveri (Napoli), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 13 dicembre 1992, presenta forme di condizionamento da parte della criminalita' organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, il prefetto di Napoli con diverse relazioni ha evidenziato la sussistenza di gravi elementi di compromissione dell'attivita' amministrativa dell'ente, conseguente alle convergenti influenze nella cosa pubblica della criminalita' organizzata, massicciamente presente nell'area nolana, che con la forza dell'intimidazione e' riuscita a permeare il tessuto economico, sociale ed amministrativo, determinando la distorsione della funzione pubblica soprattutto nei settori dell'edilizia, della pianificazione urbanistica e degli appalti. Emblematica in proposito e' la particolare posizione processuale penale di diversi amministratori del comune di Liveri, che, unitamente al sig. Felice Coppola, che in qualita' di sindaco ha gestito l'ente per oltre quindici anni, sono stati di recente rinviati a giudizio per i reati di abuso d'ufficio in concorso, rifiuto/omissione di atti d'ufficio e falsita' ideologica commesse da pubblico ufficiale in atti pubblici. Tali sviluppi giudiziari, ampiamente riportati dagli organi di stampa, hanno ingenerato un profondo disorientamento nell'opinione pubblica atteso il ruolo di primo piano svolto dal sig. Felice Coppola nell'ambito dei rapporti tra cittadinanza ed istituzione. Per altre posizioni di singoli amministratori il pubblico ministero non ha neppure escluso aspetti di rilevanza penale riconducibili al favoreggiamento e al concorso esterno in associazione mafiosa. Da notizie fornite dai competenti organi investigativi risulta, altresi', che uno dei componenti del consiglio comunale ha subito fisicamente la pressione di affiliati al "clan Alfieri", finalizzata ad impedirgli la partecipazione alla seduta consiliare con all'ordine del giorno la modifica del regolamento edilizio, ritenuta lesiva di speculative mire criminose in campo edilizio. Sono, inoltre, stati evidenziati rapporti di parentela, di stretta amicizia e di relazioni di affari che legano alcuni dei componenti del corpo assembleare ad esponenti del "clan Alfieri". Considerata la collocazione non solo geografica, ma soprattutto politico ambientale del comune di Liveri nell'area nolana, in cui quasi tutti i comuni limitrofi sono gia' stati sciolti per infiltrazioni e condizionamenti criminali, il quadro delineato assume una valenza piu' che sintomatica dell'incidenza delle organizzazioni criminose locali sull'attivita' amministrativa dell'ente e della permeabilita' di quest'ultimo ai condizionamenti ed alle pressioni esterne. Il considerevole numero di inchieste giudiziarie in corso a carico degli amministratori locali, per abusivismo edilizio e delitti contro la pubblica amministrazione, rivela come l'azione dell'amministrazione comunale sia stata mossa da interessi affaristici individuali, spesso coincidenti o complementari a quelli camorristici; e come, da scelte subordinate ad interessi di parte, sia stato compromesso il buon andamento di quella amministrazione comunale nonche' il corretto funzionamento dei servizi ad essa affidati. Tant'e' che nella riunione preconsiliare per le modifiche al regolamento edilizio risulta essere stata sottratta la relazione tecnica, successivamente rinvenuta nel corso di un'operazione di polizia presso l'abitazione di un esponente del "clan Alfieri", che ha svolto pressioni intimidatorie sul sindaco mai denunciate formalmente. La circostanza che la prima seduta consiliare e' andata deserta per mancanza del numero legale, mentre nella seconda e nella terza non e' stata affrontata la questione con il pretesto che a breve sarebbe intervenuto il nuovo piano regolatore generale, e' emblematica della gravita' del livello di ingerenza dei poteri della criminalita' sulla gestione della cosa pubblica. La presenza di cosi' compatte organizzazioni camorristiche, oltre che pregiudicare l'interesse generale alla legalita', pone in pericolo lo stato della sicurezza pubblica ed evidenzia, specie in relazione alle gravi carenze gestionali del comune, la lesione degli interessi costituzionalmente garantiti della comunita' amministrata. Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Liveri (Napoli), la cui capacita' di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, la palese inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini. La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalita' organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Liveri. Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Liveri con le citate relazioni, che si intendono qui integralmente richiamate. La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Liveri (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore. Roma, 15 maggio 1997 Il Ministro dell'interno: Napolitano