ARTICOLO 10 (Borse di studio concesse dalle universita') 1. Le universita' possono concedere con oneri a carico del proprio bilancio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 15, borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingendo in via prioritaria alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8. 2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse norme vigenti per quelle concesse dalle regioni. 3. Le universita' possono concedere, con oneri a carico del proprio bilancio, altre borse di studio con specifiche e diverse finalita' rispetto a quelle indicate al comma 1, nonche' borse di studio istituite e promosse da altri enti e soggetti pubblici e privati. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 1996 Il Presidente del Consiglio dei Ministri PRODI Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica BERLINGUER Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1997 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 259