ARTICOLO 2 (Le procedure di selezione dei beneficiari) 1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono attribuiti per concorso agli studenti, iscritti alle scuole dirette a fini speciali, ai corsi di diploma e di laurea delle universita' e degli istituti universitari, ed ai corsi degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, di seguito denominate universita', che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito definiti agli articoli 3 e 4. 2. Tali benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio di uno a partire dell'anno di prima immatricolazione. Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario e che si iscrivano ad un corso di laurea possono beneficiare degli interventi per un numero di anni pari alla differenza tra la durata legale del corso di laurea piu' uno e gli anni di iscrizione gia' effettuati per il conseguimento del diploma. Le regioni possono estendere i benefici, limitatamente ai servizi abitatiti e ai contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilita' internazionale, anche per un ulteriore anno solo nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, il novanta per cento delle annualita' previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di di- ploma, arrotondato per difetto. Le regioni possono altresi' concedere i benefici anche agli studenti iscritti alle Accademie delle belle arti, definendo specifici criteri di merito. 3. Per gli immatricolati per la prima volta all'universita' i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per facolta' e corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base dell'Indicatore della condizione economica di cui all'articolo 3. I benefici sono revocati agli studenti immatricolati i quali, entro il 30 novembre successivo, non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti per il secondo anno. In caso di revoca le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalita' previste dall'articolo 7, comma 4, dovranno essere restituiti. A tale scopo le regioni e le universita' stabiliscono accordi intesi a definire le procedure di recupero. 4. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo le graduatorie degli idonei sono definite in ordine decrescente di merito, tenendo conto del numero di annualita' superate e delle votazioni conseguite. A parita' di merito la posizione in graduatoria sara' determinata con riferimento alle condizioni economiche. Le regioni e le universita' concedono i benefici, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base di graduatorie generali, attraverso l'adozione di metodologie che permettano di normalizzare e rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. Nell'impossibilita' di utilizzare tali metodi, le regioni e le universita' individuano, per gli interventi di rispettiva competenza, il numero minimo previsto per ciascuna facolta' o corso di studio e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici. 5. Le regioni e le universita', per gli interventi di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia: a) studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato; b) studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato; le regioni e le universita', per gli interventi di rispettiva competenza, possono considerare pendolari anche studenti residenti nel comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; c) studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti. 6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, le regioni e le universita' curano una ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con particolare riguardo per le attivita' di diffusione delle notizie. I bandi per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 1 devono essere pubblicati almeno un mese prima della rispettiva scadenza. 7. Le domande per l'accesso ai servizi e gli interventi corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonche' all'alloggio di cui al comma 5, lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facolta' di autocertificazione ai sensi dalla legge 4 gennaio 1968, articolo 4, e successive modificazioni ed integrazioni. Le universita' e gli organismi regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, controllano la veridicita' delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il cinque per cento dei beneficiari dei servizi e degli interventi non destinati alla generalita' degli studenti. 8. I termini per la richiesta delle borse e dei servizi abitativi devono essere stabiliti in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate almeno entro l'inizio dei corsi e comunque non oltre il 31 ottobre, con la pubblicazione di graduatorie provvisorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti. Entro due mesi dalla pubblicazione deve essere erogata agli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore una quota non inferiore alla meta' dell'ammontare totale. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie deve essere garantita la disponibilita' dei servizi abitativi agli studenti beneficiari. Al fine di assicurare il rispetto di tali termini i controlli e le verifiche sulla veridicita' delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla erogazione dei benefici. 9. A partire dall'anno accademico 1998/99, e comunque congiuntamente all'entrata in vigore della nuova normativa sulle preiscrizioni ai corsi di grado universitario, le regioni definiscono i termini per la richiesta delle borse di studio da parte degli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole superiori non oltre la data di scadenza delle preiscrizioni all'universita'. Entro il 31 maggio sono pubblicate le graduatorie provvisorie degli idonei al conseguimento della borsa di studio, secondo le modalita' stabilite al comma 3. La borsa e' concessa, sulla base di graduatorie defini- tive, agli studenti che entro il 15 settembre risultino regolarmente iscritti all'universita' ed in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito previsti dagli articoli 3 e 4. 10. Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri fondi e modalita', forme di collaborazione degli studenti alle attivita' connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle universita' per le attivita' a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13. Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari. 11. Il Ministero, le universita' e le regioni concordano le modalita' per la reciproca informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza, nonche' per la definizione di procedure comuni per la concessione dei benefici di cui al presente decreto. In particolare le universita' sono tenute a comunicare tempestivamente all'Ufficio studenti del Ministero ed alle regioni i dati necessari alla valutazione del merito di cui all'articolo 4, comma 1. 12. Ai fini della verifica della correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi fiscali, l'Amministrazione finanziaria, le regioni e le universita' procedono allo scambio delle informazioni in loro possesso. Ai sensi del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, articolo 2, comma 12, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero delle finanze definiscono, con una specifica convenzione, i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati con sistemi automatizzati tra gli enti interessati. Tale convenzione e' finalizzata anche a consentire un agevole e rapido accesso delle universita' e delle regioni alle informazioni dell'Anagrafe tributaria.