ARTICOLO 2
             (Le procedure di selezione dei beneficiari)
   1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono
attribuiti per concorso agli studenti, iscritti alle scuole dirette a
fini speciali, ai corsi di diploma e di laurea  delle  universita'  e
degli  istituti universitari, ed ai corsi degli Istituti superiori di
grado universitario che rilasciano titoli aventi  valore  legale,  di
seguito   denominate   universita',  che  risultino  idonei  al  loro
conseguimento in relazione al possesso dei  requisiti  relativi  alla
condizione economica ed al merito definiti agli articoli 3 e 4.
   2.  Tali  benefici  sono  concessi per un numero di anni pari alla
durata legale dei corsi di studio di uno a partire dell'anno di prima
immatricolazione. Gli studenti  che  abbiano  conseguito  un  diploma
universitario  e  che  si  iscrivano  ad  un  corso di laurea possono
beneficiare  degli  interventi  per  un  numero  di  anni  pari  alla
differenza  tra  la  durata legale del corso di laurea piu' uno e gli
anni di iscrizione gia' effettuati per il conseguimento del  diploma.
Le  regioni  possono  estendere  i benefici, limitatamente ai servizi
abitatiti e  ai  contributi  per  la  partecipazione  degli  studenti
universitari   a   programmi   di   studio  che  prevedano  mobilita'
internazionale, anche per un ulteriore anno solo nel caso in cui  gli
studenti  abbiano  superato,  alla  data  del  10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda, il novanta per  cento  delle  annualita'
previste  dal  piano di studi del rispettivo corso di laurea e di di-
ploma, arrotondato per difetto. Le regioni possono altresi' concedere
i benefici anche agli studenti iscritti alle  Accademie  delle  belle
arti, definendo specifici criteri di merito.
   3.  Per  gli  immatricolati  per  la prima volta all'universita' i
benefici sono attribuiti sulla base  di  un'unica  graduatoria  degli
idonei, senza alcuna differenziazione per facolta' e corsi di studio,
ordinata   in   modo   crescente  sulla  base  dell'Indicatore  della
condizione economica di cui all'articolo 3. I benefici sono  revocati
agli studenti immatricolati i quali, entro il 30 novembre successivo,
non  abbiano conseguito i requisiti di merito previsti per il secondo
anno. In caso di revoca le somme riscosse e l'importo  corrispondente
al  valore  dei  servizi  goduti  equivalenti  alla  borsa in denaro,
secondo le modalita' previste  dall'articolo  7,  comma  4,  dovranno
essere   restituiti.  A  tale  scopo  le  regioni  e  le  universita'
stabiliscono accordi intesi a definire le procedure di recupero.
   4. Per gli studenti  iscritti  ad  anni  successivi  al  primo  le
graduatorie  degli  idonei  sono  definite  in  ordine decrescente di
merito, tenendo conto del  numero  di  annualita'  superate  e  delle
votazioni conseguite. A parita' di merito la posizione in graduatoria
sara'  determinata  con  riferimento  alle  condizioni economiche. Le
regioni e le universita' concedono i benefici, per gli interventi  di
rispettiva competenza, sulla base di graduatorie generali, attraverso
l'adozione  di  metodologie  che permettano di normalizzare e rendere
confrontabili i  parametri  di  merito  individuale  degli  studenti.
Nell'impossibilita'  di  utilizzare  tali  metodi,  le  regioni  e le
universita' individuano, per gli interventi di rispettiva competenza,
il numero minimo previsto per ciascuna facolta' o corso di  studio  e
per  ciascun  anno  di  corso,  al  fine di assicurare un'equilibrata
distribuzione dei benefici.
   5.  Le  regioni e le universita', per gli interventi di rispettiva
competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della
loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi  di  percorrenza  dei
sistemi di trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia:
   a)  studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante
la sede del corso di studio frequentato;
   b)  studente  pendolare,  residente  in  luogo  che  consente   il
trasferimento   quotidiano   presso   la  sede  del  corso  di  studi
frequentato; le regioni e  le  universita',  per  gli  interventi  di
rispettiva  competenza,  possono considerare pendolari anche studenti
residenti  nel  comune  nel  quale  ha  sede  il  corso   di   studio
frequentato,   in   relazione  a  particolari  distanze  o  tempi  di
percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;
   c) studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla  sede
del  corso  frequentato  e  che  per  tale motivo prende alloggio nei
pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali  pubbliche
o altri alloggi di privati o enti.
   6.  Il  Ministero  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica,  di  seguito  denominato  Ministero,  le  regioni  e  le
universita'  curano  una  ampia  pubblicizzazione dei servizi e degli
interventi offerti agli studenti  con  particolare  riguardo  per  le
attivita' di diffusione delle notizie. I bandi per l'attribuzione dei
benefici  di  cui  all'articolo  1 devono essere pubblicati almeno un
mese prima della rispettiva scadenza.
   7. Le domande per l'accesso ai servizi e gli interventi  corredate
dalle  informazioni  relative alle condizioni economiche e di merito,
nonche' all'alloggio di cui al comma 5, lettera c),  sono  presentate
dagli  studenti  avvalendosi  della facolta' di autocertificazione ai
sensi  dalla  legge  4  gennaio  1968,  articolo  4,   e   successive
modificazioni   ed  integrazioni.  Le  universita'  e  gli  organismi
regionali di gestione, per gli interventi di  rispettiva  competenza,
controllano  la  veridicita'  delle autocertificazioni prodotte dagli
studenti, svolgendo le verifiche necessarie  anche  con  controlli  a
campione,  che interessano annualmente almeno il cinque per cento dei
beneficiari  dei  servizi  e  degli  interventi  non  destinati  alla
generalita' degli studenti.
   8.  I termini per la richiesta delle borse e dei servizi abitativi
devono essere stabiliti  in  modo  da  consentire  che  le  procedure
amministrative  siano  completate  almeno  entro l'inizio dei corsi e
comunque non oltre il 31 ottobre, con la pubblicazione di graduatorie
provvisorie redatte sulla base delle  autocertificazioni  rese  dagli
studenti. Entro due mesi dalla pubblicazione deve essere erogata agli
studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore una
quota  non  inferiore alla meta' dell'ammontare totale. Entro un mese
dalla  pubblicazione  delle  graduatorie  deve  essere  garantita  la
disponibilita'  dei  servizi  abitativi agli studenti beneficiari. Al
fine di assicurare il rispetto di  tali  termini  i  controlli  e  le
verifiche  sulla  veridicita' delle autocertificazioni degli studenti
possono essere eseguiti anche  successivamente  alla  erogazione  dei
benefici.
   9.   A   partire   dall'anno   accademico   1998/99,   e  comunque
congiuntamente all'entrata in  vigore  della  nuova  normativa  sulle
preiscrizioni ai corsi di grado universitario, le regioni definiscono
i  termini  per  la  richiesta  delle  borse di studio da parte degli
studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole superiori non oltre la
data  di  scadenza  delle  preiscrizioni all'universita'. Entro il 31
maggio sono pubblicate le graduatorie  provvisorie  degli  idonei  al
conseguimento  della  borsa di studio, secondo le modalita' stabilite
al comma 3. La borsa e' concessa, sulla base di  graduatorie  defini-
tive,  agli studenti che entro il 15 settembre risultino regolarmente
iscritti all'universita' ed in possesso dei requisiti  relativi  alla
condizione economica ed al merito previsti dagli articoli 3 e 4.
   10.  Gli  organismi  regionali di gestione possono realizzare, con
propri fondi e modalita', forme di collaborazione degli studenti alle
attivita' connesse ai propri  servizi,  attingendo  alle  graduatorie
predisposte dalle universita' per le attivita' a tempo parziale degli
studenti  di  cui  alla  legge  2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13.
Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile gli organismi
regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse
di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei
non beneficiari.
   11. Il Ministero,  le  universita'  e  le  regioni  concordano  le
modalita'  per  la  reciproca  informazione in ordine ai dati ed alle
notizie relative agli adempimenti di rispettiva  competenza,  nonche'
per  la  definizione  di  procedure  comuni  per  la  concessione dei
benefici di cui al presente decreto. In  particolare  le  universita'
sono  tenute  a  comunicare  tempestivamente all'Ufficio studenti del
Ministero ed alle regioni  i  dati  necessari  alla  valutazione  del
merito di cui all'articolo 4, comma 1.
   12. Ai fini della verifica della correttezza dei comportamenti dei
soggetti    tenuti    all'adempimento    degli    obblighi   fiscali,
l'Amministrazione finanziaria, le regioni e le universita'  procedono
allo  scambio  delle  informazioni  in  loro  possesso.  Ai sensi del
decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, articolo 2, comma 12, convertito
dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il  Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero delle finanze
definiscono, con una specifica convenzione, i termini e le  modalita'
tecniche  per  lo  scambio dei dati con sistemi automatizzati tra gli
enti interessati. Tale convenzione e' finalizzata anche a  consentire
un  agevole  e  rapido accesso delle universita' e delle regioni alle
informazioni dell'Anagrafe tributaria.