ARTICOLO 3 (Criteri per la determinazione delle condizioni economiche) 1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare. 2. Al fine di tener adeguatamente conto della effettiva possibilita' di accesso all'istruzione superiore, per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1 si procede alla definizione di un nucleo familiare convenzionale dello studente, dell'Indicatore della condizione economica e dell'Indicatore della condizione patrimoniale ad esso riferiti. 3. Il nucleo familiare convenzionale dello studente e' composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 4. 4. Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori dello studente si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale inoltre: a) i genitori dello studente e gli alti figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio; b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda. 5. La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia d'origine, e' definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti: a) residenza esterna all'unita' abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprieta' di un suo membro; b) Indicatore della condizione economica, derivante esclusivamente da redditi da lavoro, non inferiore ai 24 milioni con riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di tre persone. 6. L'Indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale e' definito come il reddito complessivo dei suoi membri, al netto dell'Irpef, incrementato del venti per cento del valore dell'Indicatore della condizione patrimoniale. Al fine della determinazione di tali indicatori, il reddito ed il patrimonio dei membri del nucleo familiare convenzionale sono valutati in relazione alla loro natura. Tale valutazione e' effettuata a partire dalle evidenze fiscali, integrate con indicatori di reddito normale in relazione alla dimensione ed alla tipologia economica delle attivita' che li generano o a cui sono destinate, secondo le modalita' stabilite dalla tabella n. 1. 7. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1, l'Indicatore della condizione patrimoniale del nucleo familiare convenzionale non potra' superare il limite, stabilito dalle regioni e dalle universita' per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 100 ed i 130 milioni, con riferimento ad un nucleo di tre persone. Qualora il nucleo familiare convenzionale non disponga di una casa di proprieta', il limite precedente e' applicato tenendo conto di una franchigia di 100 milioni. Ai fini del calcolo dell'Indicatore della condizione economica di cui al comma 6, si prende in considerazione il valore patrimoniale eccedente tale franchigia. Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa di cui uno o piu' membri del nucleo familiare convenzionale risultino soci. 8. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1, l'Indicatore della condizione economica non potra' superare il limite, stabilito dalle regioni e dalle universita' per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 43 e i 50 milioni con riferimento ad un nucleo di tre persone. 9. I limiti stabiliti ai commi 5, 7 e 8 con riferimento ad un nucleo di tre persone sono parametrati per nuclei familiari convenzionali di diversa composizione sulla base della seguente scala di equivalenza: 1 componente 0,45 2 componenti 0,75 3 componenti 1,00 4 componenti 1,22 5 componenti 1,43 6 componenti 1,62 7 componenti 1,80 ogni componente in piu' +0,15 10. Le regioni e le universita' prevedono un innalzamento di tali limiti, nel caso della presenza nel nucleo familiare convenzionale di persone non autosufficienti, di piu' studenti universitari, di un solo genitore. Nel caso degli studenti portatori di handicap le regioni e le universita' provvedono a definire particolari criteri di determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire l'accesso dei predetti studenti ai servizi ed agli interventi di cui al presente decreto. 11. A partire dall'anno accademico 1998/99, i limiti massimi dell'Indicatore della condizione economica e dell'Indicatore della condizione patrimoniale, nonche' le definizioni di cui alla tabella n. 1, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, emanato entro il 28 febbraio.