ARTICOLO 3
     (Criteri per la determinazione delle condizioni economiche)
   1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate  sulla
base  della  natura  e  dell'ammontare  del reddito, della situazione
patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare.
   2.  Al  fine  di  tener  adeguatamente   conto   della   effettiva
possibilita'  di accesso all'istruzione superiore, per la concessione
dei benefici di cui all'articolo 1 si procede alla definizione di  un
nucleo  familiare convenzionale dello studente, dell'Indicatore della
condizione economica e dell'Indicatore della condizione  patrimoniale
ad esso riferiti.
   3.  Il  nucleo  familiare convenzionale dello studente e' composto
dal richiedente i benefici e da tutti coloro, anche se non legati  da
vincolo  di  parentela,  che risultano nel suo stato di famiglia alla
data di presentazione della domanda, ad eccezione di quanto stabilito
dal comma 4.
   4. Nel caso di separazione legale o divorzio  dei  genitori  dello
studente   si   considera   facente   parte   del   nucleo  familiare
convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di  mantenimento
dello  studente.  Sono considerati facenti parte del nucleo familiare
convenzionale inoltre:
   a) i genitori dello studente e gli alti figli a loro carico  anche
qualora  non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza
di separazione legale o divorzio;
   b) eventuali soggetti in affidamento ai  genitori  dello  studente
alla data di presentazione della domanda.
   5. La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare
convenzionale   non   tiene   conto  dei  componenti  della  famiglia
d'origine, e' definita in  relazione  alla  presenza  di  entrambi  i
seguenti requisiti:
   a)  residenza  esterna  all'unita'  abitativa  della  famiglia  di
origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione  della
domanda, in alloggio non di proprieta' di un suo membro;
   b) Indicatore della condizione economica, derivante esclusivamente
da  redditi da lavoro, non inferiore ai 24 milioni con riferimento ad
un nucleo familiare convenzionale di tre persone.
   6. L'Indicatore della condizione economica  del  nucleo  familiare
convenzionale  e'  definito  come  il  reddito  complessivo  dei suoi
membri, al netto dell'Irpef, incrementato del  venti  per  cento  del
valore  dell'Indicatore  della condizione patrimoniale. Al fine della
determinazione di tali indicatori, il reddito ed  il  patrimonio  dei
membri  del nucleo familiare convenzionale sono valutati in relazione
alla loro natura. Tale valutazione  e'  effettuata  a  partire  dalle
evidenze  fiscali,  integrate  con  indicatori  di reddito normale in
relazione alla dimensione ed alla tipologia economica delle attivita'
che li  generano  o  a  cui  sono  destinate,  secondo  le  modalita'
stabilite dalla tabella n. 1.
   7.  Per  l'accesso  ai  benefici  di  cui all'articolo 1, comma 1,
l'Indicatore  della  condizione  patrimoniale  del  nucleo  familiare
convenzionale  non potra' superare il limite, stabilito dalle regioni
e dalle universita' per gli interventi di rispettiva competenza,  tra
i  100 ed i 130 milioni, con riferimento ad un nucleo di tre persone.
Qualora il nucleo familiare convenzionale non disponga di una casa di
proprieta',  il  limite  precedente e' applicato tenendo conto di una
franchigia di 100 milioni. Ai fini del calcolo dell'Indicatore  della
condizione  economica  di cui al comma 6, si prende in considerazione
il valore patrimoniale eccedente tale franchigia. Il beneficio  della
franchigia  non  si  applica  nel  caso  di  alloggio  di cooperativa
edilizia a proprieta' indivisa di cui uno o piu'  membri  del  nucleo
familiare convenzionale risultino soci.
   8.  Per  l'accesso  ai  benefici  di  cui all'articolo 1, comma 1,
l'Indicatore  della  condizione  economica  non  potra'  superare  il
limite,   stabilito   dalle  regioni  e  dalle  universita'  per  gli
interventi di rispettiva competenza, tra i 43  e  i  50  milioni  con
riferimento ad un nucleo di tre persone.
   9.  I  limiti  stabiliti  ai  commi 5, 7 e 8 con riferimento ad un
nucleo  di  tre  persone  sono  parametrati  per   nuclei   familiari
convenzionali di diversa composizione sulla base della seguente scala
di equivalenza:
   1 componente                  0,45
   2 componenti                  0,75
   3 componenti                  1,00
   4 componenti                  1,22
   5 componenti                  1,43
   6 componenti                  1,62
   7 componenti                  1,80
   ogni componente in piu'              +0,15
   10.  Le regioni e le universita' prevedono un innalzamento di tali
limiti, nel caso della presenza nel nucleo familiare convenzionale di
persone non autosufficienti, di piu'  studenti  universitari,  di  un
solo  genitore.  Nel  caso  degli  studenti  portatori di handicap le
regioni e le universita' provvedono a definire particolari criteri di
determinazione  delle  condizioni  economiche,  intesi   a   favorire
l'accesso  dei predetti studenti ai servizi ed agli interventi di cui
al presente decreto.
   11. A partire  dall'anno  accademico  1998/99,  i  limiti  massimi
dell'Indicatore  della  condizione  economica e dell'Indicatore della
condizione patrimoniale, nonche' le definizioni di cui  alla  tabella
n.  1,  sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, emanato
entro il 28 febbraio.