ARTICOLO 4 (Criteri per la determinazione del merito) 1. Al fine di determinare il diritto dell'inserimento nelle graduatorie lo studente deve possedere i seguenti requisiti: a) immatricolati: voto di diploma non inferiore a 42/60; b) iscritti agli anni successivi al primo: avere superato ad una determinata data il numero medio di annualita' conseguito dagli studenti immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso corso di studi, o degli studenti immatricolati delle coorti immediatamente precedenti, con esclusione di quelli con zero annualita' e di quelli che non hanno rinnovato per gli anni precedenti l'iscrizione, arrotondato per eccesso. Qualora il numero medio di annualita' in un corso di studi calcolato nel modo precedentemente indicato risultasse inferiore a quello calcolato con i criteri di cui al comma 2, si applichera' come limite quello indicato da quest'ultimo. 2. In casi eccezionali, nell'impossibilita' di adottare il metodo di cui al comma 1, lettera b), per l'assenza delle relative informazioni, le regioni e le universita' possono utilizzare in alternativa, per gli interventi di rispettiva competenza, i seguenti requisiti: a) iscritti al secondo anno a corsi di studio organizzati su un singolo periodo didattico: aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno una annualita' fra quelle previste dal piano di studi per i corsi che prevedano sino a quattro annualita', almeno due annualita' negli altri casi; b) iscritti al secondo anno a corsi di studio organizzati su due periodi didattici ognuno dei quali si conclude con una prova di esame: aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno due annualita' fra quelle previste dal piano di studi per i corsi che prevedano sino a quattro annualita', almeno tre annualita' negli altri casi; c) iscritti al terzo e al quarto anno di corso, qualora questo non sia l'ultimo: avere superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno la meta' piu' uno del numero complessivo delle annualita' degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrontondato per difetto; d) iscritti all'ultimo anno di corso: avere superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno il sessanta per cento del numero complessivo delle annualita' degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto; e) iscritti al primo anno fuori corso: avere superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno il sessantasei per cento del numero complessivo delle annualita' previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di di- ploma, arrotondato per difetto. 3. Al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione, i requisiti di merito stabiliti dal presente articolo, ad eccezione di quelli relativi agli immatricolati piu' favorevoli rispetto ai precedenti, trovano applicazione a partire dall'anno accademico 1998/99. Per l'anno accademico 1997/98 si applicano i requisiti di merito in vigore in quello precedente. 4. Ai soli fini del mantenimento del permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, il limite minimo di merito e' stabilito in due annualita' per ciascun anno accademico.