ARTICOLO 6 (Criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi) 1. Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, ai sensi della legge 24.12.1993, n. 537, articolo 5, comma 20. 2. Le universita' statali stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari sulla base dei principi di cui ai commi successivi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 20. 3. Le universita' statali esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e che per scarsita' di risorse non siano risultati beneficiari di tali provvidenze e gli studenti portatori di handicap con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento. 4. Qualora il numero degli esonerati totali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari per effetto dei commi 1 e 3 del presente articolo superi nell'anno accademico 1997/98 l'otto per cento degli iscritti totali al 31 dicembre, le universita' statali possono determinare per gli studenti idonei eccedenti tale quota modalita' di esonero parziale, tenendo conto dell'ordine delle graduatorie. Tale limite e' elevato al nove per cento nell'anno accademico 1998/99 e al dieci per cento nel 1999/2000. 5. Le universita' statali possono esonerare totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti fuori corso che svolgano una documentata attivita' lavorativa continuativa che si iscrivono ai corsi di laurea e di diploma dopo un periodo di interruzione degli studi, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tali anni essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso stabilito dalle stesse universita'. 6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli studenti per l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio e per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermita' gravi e prolungate debitamente cer- tificate. 7. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non e' revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non e' preso in considerazione ai fini della valutazione del merito. 8. Le universita' statali possono determinare altresi' ulteriori forme di esonero in particolare per: a) gli studenti portatori di handicap con invalidita' inferiore al sessantasei per cento; b) gli studenti iscritti ai corsi di laurea che concludano gli studi entro i termini legali senza iscrizioni fuori corso o ripetenze; c) gli studenti che abbiano superato tutte le annualita' previste dal piano di studi; d) gli studenti fuori corso che svolgano una documentata attivita' lavorativa dipendente o autonoma. 9. Le universita' non statali legalmente riconosciute riservano una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi studenteschi di cui al comma 1 e di ulteriori esoneri stabiliti dalle stesse universita', tenendo conto degli indirizzi di cui al presente articolo. 10. Le universita' comunicano annualmente alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed all'ufficio studenti del Ministero, entro il 31 maggio, il numero di studenti esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari secondo le diverse tipologie, nonche' la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.