ARTICOLO 7
       (Tipologie minime e livelli degli interventi regionali)
   1. La definizione dell'importo  delle  borse  di  studio  persegue
l'obiettivo  della  copertura  delle  spese di mantenimento sostenute
dagli studenti nelle diversi sedi. Le regioni  possono  diversificare
gli  importi  sia in ragione delle condizioni degli studenti, che dei
livelli di spesa necessari nelle diverse sedi. L'importo minimo delle
borse di studio  previste  dalla  legge  2  dicembre  1991,  n.  390,
articolo 8, e' stabilito nel modo seguente:
   a) studenti fuori sede: lire 6.500.000;
   b) studenti pendolari: lire 3.600.000;
   c)  studenti  in  sede:  lire  2.700.000  +  un  pasto giornaliero
gratuito.
   2. L'importo della borsa di studio puo'  essere  incrementato  nel
caso  di  studenti  portatori  di  handicap,  al  fine  di consentire
l'utilizzo di protesi e supporti, nonche' di tutti gli interventi che
agevolino la fruizione dell'attivita' didattica e lo studio. Le borse
di  studio  possono  essere  integrate  al  fine  di   agevolare   la
partecipazione  di  borsisti  a  programmi  di  studio  che prevedano
mobilita' internazionale, secondo modalita' stabilite dalle regioni.
   3.  Le  regioni  promuovono   periodicamente   indagini   per   la
individuazione  dei costi di mantenimento agli studi universitari per
le diverse categorie di studenti nelle diverse  citta',  che  saranno
comunicati   alla  Consulta  nazionale  per  il  diritto  agli  studi
universitari ed all'ufficio studenti del Ministero. Qualora  da  tali
indagini il costo di mantenimento risulti inferiore al livello minimo
dell'importo  della  borsa  precedentemente indicato, le regioni sono
autorizzate a ridurre corrispondentemente l'importo di cui  al  comma
1.
   4.  Qualora  le  regioni siano in grado di assicurare i servizi di
vitto ed alloggio gratuitamente e ad una distanza  adeguata  rispetto
alla  sede  del corso di studi, l'importo minimo delle borse e' cosi'
determinato:
   studenti fuori sede:   alloggio o vitto (2 pasti giornalieri)
                          + lire 4.300.000
                          alloggio o vitto (2 pasti giornalieri)
                          + lire 2.100.000
   studenti pendolari:    vitto (1 pasto giornaliero)
                          + lire 2.800.000
   5. La borsa verra' corrisposta integralmente agli studenti il  cui
Indicatore   delle   condizione   economica   del   nucleo  familiare
convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite  massimo
di   riferimento  previsto  dall'articolo  3,  comma  8.  Per  valori
superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene
proporzionalmente ridotta sino alla meta'  dell'importo  minimo.  Per
gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente i servizi di
vitto  ed  alloggio,  la riduzione puo' essere determinata sino ad un
massimo di lire 2.100.000.
   6.  A   partire   dall'anno   accademico   1998/99   gli   importi
precedentemente  indicati sono aggiornati annualmente con decreto del
Ministro, entro il  28  febbraio,  con  riferimento  alla  variazione
dell'indice  generale  Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui  il  decreto
e' emanato.
   7.  Il  servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad
agevolare la frequenza agli studi universitari degli  studenti  fuori
sede   mediante   rilevazione  della  domanda,  l'informazione  sulle
disponibilita' di alloggio, la  ricerca  e  l'offerta  dell'alloggio.
Gli  organismi  regionali  di  gestione  assicurano  a  favore  degli
studenti fuori sede  non  beneficiari  di  alloggio  un  servizio  di
consulenza per i contratti di locazione con privati in collaborazione
con   le   associazioni  degli  studenti,  degli  inquilini  e  della
proprieta'.
   8.  Gli  organismi  regionali  di  gestione   procedono   ad   una
diversificazione  del  servizio  di  ristorazione  in  relazione alle
esigenze della domanda. L'organizzazione del servizio e'  finalizzata
ad  una localizzazione dei punti mensa in funzione delle modalita' di
svolgimento della didattica e ad una  riduzione  dei  tempi  medi  di
attesa.