ARTICOLO 7 (Tipologie minime e livelli degli interventi regionali) 1. La definizione dell'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diversi sedi. Le regioni possono diversificare gli importi sia in ragione delle condizioni degli studenti, che dei livelli di spesa necessari nelle diverse sedi. L'importo minimo delle borse di studio previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, e' stabilito nel modo seguente: a) studenti fuori sede: lire 6.500.000; b) studenti pendolari: lire 3.600.000; c) studenti in sede: lire 2.700.000 + un pasto giornaliero gratuito. 2. L'importo della borsa di studio puo' essere incrementato nel caso di studenti portatori di handicap, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonche' di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attivita' didattica e lo studio. Le borse di studio possono essere integrate al fine di agevolare la partecipazione di borsisti a programmi di studio che prevedano mobilita' internazionale, secondo modalita' stabilite dalle regioni. 3. Le regioni promuovono periodicamente indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle diverse citta', che saranno comunicati alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed all'ufficio studenti del Ministero. Qualora da tali indagini il costo di mantenimento risulti inferiore al livello minimo dell'importo della borsa precedentemente indicato, le regioni sono autorizzate a ridurre corrispondentemente l'importo di cui al comma 1. 4. Qualora le regioni siano in grado di assicurare i servizi di vitto ed alloggio gratuitamente e ad una distanza adeguata rispetto alla sede del corso di studi, l'importo minimo delle borse e' cosi' determinato: studenti fuori sede: alloggio o vitto (2 pasti giornalieri) + lire 4.300.000 alloggio o vitto (2 pasti giornalieri) + lire 2.100.000 studenti pendolari: vitto (1 pasto giornaliero) + lire 2.800.000 5. La borsa verra' corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore delle condizione economica del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 3, comma 8. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene proporzionalmente ridotta sino alla meta' dell'importo minimo. Per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente i servizi di vitto ed alloggio, la riduzione puo' essere determinata sino ad un massimo di lire 2.100.000. 6. A partire dall'anno accademico 1998/99 gli importi precedentemente indicati sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto e' emanato. 7. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilita' di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio. Gli organismi regionali di gestione assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprieta'. 8. Gli organismi regionali di gestione procedono ad una diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda. L'organizzazione del servizio e' finalizzata ad una localizzazione dei punti mensa in funzione delle modalita' di svolgimento della didattica e ad una riduzione dei tempi medi di attesa.