ARTICOLO 8
      (Indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa)
   1.  Le  regioni  perseguiranno   l'obiettivo   della   progressiva
concentrazione  delle  risorse  a  sostegno  degli  studenti capaci e
meritevoli  e  privi  di  mezzi,  ai  sensi  dell'articolo  34  della
Costituzione  e comunicheranno alla Consulta nazionale per il diritto
agli  studi  universitari  e  all'ufficio  studenti   del   Ministero
l'importo  e  l'incidenza  sul  totale  della spesa per i servizi non
destinati alla generalita' degli studenti.
   2. Le regioni provvederanno a contenere i costi  di  gestione  dei
servizi  per  il  diritto  allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle
risorse impiegate anche attraverso  una  conversione  dalla  gestione
diretta  a  quella  indiretta,  secondo  gli indirizzi previsti dalla
legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 25, comma 2.
   3. Le regioni curano l'adozione da parte degli organismi regionali
di sistemi di controllo di gestione  che  consentano  un'attribuzione
dei  costi  per  ciascun  centro  di  spesa.  Le  regioni sono tenute
annualmente a comunicare il costo unitario medio per  ciascun  centro
di   spesa  della  Consulta  nazionale  per  il  diritto  agli  studi
universitari ed a curarne la relativa pubblicizzazione.
   4. Il servizio di ristorazione, nelle  sue  diverse  modalita'  di
erogazione,  deve  essere  fruito al costo medio effettivo di ciascun
organismo  regionale  di  gestione,   determinato   secondo   criteri
stabiliti  dalle  regioni, che tengano conto sia delle spese correnti
che degli oneri di ammortamento dei beni di investimento.
   5. Le regioni possono determinare altresi'  tariffe  differenziate
per  gli studenti, per ciascuna tipologia del servizio, sulla base di
criteri di merito e delle  condizioni  economiche,  a  partire  dalla
tariffa  minima  definita  sulla  base  della percentuale del costo a
carico degli utenti prevista per  i  servizi  a  domanda  individuale
degli  enti  locali.  Nel periodo di vigenza del presente decreto, ai
fini del calcolo della tariffa minima per un pasto completo  per  gli
studenti  universitari, si assume convenzionalmente un costo medio di
riferimento pari a lire 8.500. A partire dall'anno accademico 1998/99
tale  importo  e'  aggiornato  annualmente  sulla  base   dell'indice
generale  Istat dei prezzi al consumo, come stabilito all'articolo 7,
comma 6.
   6. Qualora le tariffe minime gia' approvate dalle regioni e  dagli
organismi  regionali  di gestione per l'anno accademico 1996/97 siano
superiori all'importo minimo determinato ai sensi  del  comma  5,  le
stesse  si  intendono confermate. Gli eventuali aumenti delle tariffe
minime, derivanti dall'applicazione del comma precedente, entrano  in
vigore   nell'anno  accademico  1997/98  secondo  tempi  e  modalita'
definiti dalle regioni.
   7. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di  studio
e  dei  prestiti  d'onore  in base al possesso dei requisiti relativi
alle condizioni  economiche  ed  al  merito,  che  non  ottengano  il
beneficio  per  l'esaurimento  delle disponibilita' finanziarie, sono
ammessi a fruire  gratuitamente  del  servizio  di  ristorazione,  ad
eccezione  degli  immatricolati  cui  si applica l'importo piu' basso
delle tariffe determinate dalle regioni.
   8.  Gli  studenti  iscritti  ai  corsi  di perfezionamento ed alle
scuole di specializzazione attivati presso le universita', i borsisti
delle universita' e degli enti pubblici di ricerca, i frequentanti il
dottorato  di  ricerca  sono  ammessi  a  fruire  del   servizio   di
ristorazione  alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi
di laurea e di diploma.
   9.  Le  regioni  possono  ammettere  a  fruire  dei   servizi   di
ristorazione  anche  altri utenti. In tal caso la tariffa minima deve
essere pari al  costo  medio  effettivo  per  ciascuna  tipologia  di
servizio.