ARTICOLO 8 (Indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa) 1. Le regioni perseguiranno l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione e comunicheranno alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari e all'ufficio studenti del Ministero l'importo e l'incidenza sul totale della spesa per i servizi non destinati alla generalita' degli studenti. 2. Le regioni provvederanno a contenere i costi di gestione dei servizi per il diritto allo studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse impiegate anche attraverso una conversione dalla gestione diretta a quella indiretta, secondo gli indirizzi previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 25, comma 2. 3. Le regioni curano l'adozione da parte degli organismi regionali di sistemi di controllo di gestione che consentano un'attribuzione dei costi per ciascun centro di spesa. Le regioni sono tenute annualmente a comunicare il costo unitario medio per ciascun centro di spesa della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed a curarne la relativa pubblicizzazione. 4. Il servizio di ristorazione, nelle sue diverse modalita' di erogazione, deve essere fruito al costo medio effettivo di ciascun organismo regionale di gestione, determinato secondo criteri stabiliti dalle regioni, che tengano conto sia delle spese correnti che degli oneri di ammortamento dei beni di investimento. 5. Le regioni possono determinare altresi' tariffe differenziate per gli studenti, per ciascuna tipologia del servizio, sulla base di criteri di merito e delle condizioni economiche, a partire dalla tariffa minima definita sulla base della percentuale del costo a carico degli utenti prevista per i servizi a domanda individuale degli enti locali. Nel periodo di vigenza del presente decreto, ai fini del calcolo della tariffa minima per un pasto completo per gli studenti universitari, si assume convenzionalmente un costo medio di riferimento pari a lire 8.500. A partire dall'anno accademico 1998/99 tale importo e' aggiornato annualmente sulla base dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo, come stabilito all'articolo 7, comma 6. 6. Qualora le tariffe minime gia' approvate dalle regioni e dagli organismi regionali di gestione per l'anno accademico 1996/97 siano superiori all'importo minimo determinato ai sensi del comma 5, le stesse si intendono confermate. Gli eventuali aumenti delle tariffe minime, derivanti dall'applicazione del comma precedente, entrano in vigore nell'anno accademico 1997/98 secondo tempi e modalita' definiti dalle regioni. 7. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilita' finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione, ad eccezione degli immatricolati cui si applica l'importo piu' basso delle tariffe determinate dalle regioni. 8. Gli studenti iscritti ai corsi di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione attivati presso le universita', i borsisti delle universita' e degli enti pubblici di ricerca, i frequentanti il dottorato di ricerca sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma. 9. Le regioni possono ammettere a fruire dei servizi di ristorazione anche altri utenti. In tal caso la tariffa minima deve essere pari al costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio.