Art. 4.
  1.  Le  indennita'  di  buonuscita   e  di  riconversione,  di  cui
all'articolo 2  della decisione  del Consiglio dell'Unione  europea e
della  delibera   CIPE  in  premessa  citate,   sono  riconosciute  e
corrisposte ai componenti l'equipaggio  secondo le modalita' previste
dagli articoli 5 e 6.