Art. 5. 1. L'indennita' di buonuscita e' riconosciuta ai componenti l'equipaggio delle unita' ammesse a ritiro definitivo ai sensi dello SFOP. 2. L'indennita' di buonuscita e' corrisposta nella misura crescente di diecimila ECU per anno di anzianita' di imbarco fino ad un massimo di cinquantamila ECU. Tale importo e' ridotto in funzione degli anni che manchino al raggiungimento dell'eta' di pensionamento per anzianita'. Nella tabella C allegata e' riportata la misura dell'indennita' da riconoscere applicando i suddetti criteri. 3. Ai fini previsti dal comma 2 gli anni di anzianita' di imbarco possono essere anche non consecutivi e per la determinazione di ciascun anno si fa riferimento alla campagna di pesca del pesce spada con rete derivante quale che ne sia la durata. 4. La domanda e' presentata contestualmente a quella per il riconoscimento dell'indennita' di attesa.