Art. 5.
  1.  L'indennita'  di  buonuscita   e'  riconosciuta  ai  componenti
l'equipaggio delle unita' ammesse a  ritiro definitivo ai sensi dello
SFOP.
  2. L'indennita' di buonuscita e' corrisposta nella misura crescente
di diecimila ECU per anno di anzianita' di imbarco fino ad un massimo
di cinquantamila ECU. Tale importo  e' ridotto in funzione degli anni
che  manchino  al  raggiungimento   dell'eta'  di  pensionamento  per
anzianita'.  Nella   tabella  C  allegata  e'   riportata  la  misura
dell'indennita' da riconoscere applicando i suddetti criteri.
  3. Ai fini  previsti dal comma 2 gli anni  di anzianita' di imbarco
possono  essere anche  non  consecutivi e  per  la determinazione  di
ciascun anno si fa riferimento alla campagna di pesca del pesce spada
con rete derivante quale che ne sia la durata.
  4.  La  domanda  e'  presentata contestualmente  a  quella  per  il
riconoscimento dell'indennita' di attesa.