Art. 8.
  1. Per la corresponsione delle indennita' e dei premi, previsti dal
presente decreto, l'armatore  o il proprietario per  le indennita' di
cui al capo II, il proprietario per  le indennita' di cui al capo III
e  gli imbarcati  per  le indennita'  di cui  al  capo IV  presentano
domanda alla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave.
  2.   Il  comandante   della   capitaneria   di  porto,   effettuata
l'istruttoria atta ad  accertare il possesso dei  requisiti, emana il
provvedimento di pagamento, al quale provvede il Ministero del tesoro
-  Ispettorato generale  per il  Fondo di  rotazione delle  politiche
comunitarie,   sulle    disponibilita'   esistenti   per    lo   SFOP
rispettivamente  per la  quota  nazionale e  per quella  comunitaria.
Copia del  provvedimento e'  trasmessa via  fax dalla  capitaneria di
porto al Ministero  delle risorse agricole, alimentari  e forestali -
Direzione  generale  della  pesca   e  dell'acquacoltura  -  ai  fini
dell'aggiornamento della licenza di pesca.
  3. Per le  iniziative di riconversione riguardanti  le misure dello
SFOP le domande sono presentate  al Ministero delle risorse agricole,
alimentari   e  forestali   -  Direzione   generale  della   pesca  e
dell'acquacoltura nel rispetto dei relativi termini (31 ottobre 1997)
e modalita'.  Con successivo decreto saranno  dettate le disposizioni
procedurali al  fine di assicurare l'esame  prioritario delle istanze
presentate ai sensi del presente comma.