Art. 8. 1. Per la corresponsione delle indennita' e dei premi, previsti dal presente decreto, l'armatore o il proprietario per le indennita' di cui al capo II, il proprietario per le indennita' di cui al capo III e gli imbarcati per le indennita' di cui al capo IV presentano domanda alla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave. 2. Il comandante della capitaneria di porto, effettuata l'istruttoria atta ad accertare il possesso dei requisiti, emana il provvedimento di pagamento, al quale provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per il Fondo di rotazione delle politiche comunitarie, sulle disponibilita' esistenti per lo SFOP rispettivamente per la quota nazionale e per quella comunitaria. Copia del provvedimento e' trasmessa via fax dalla capitaneria di porto al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - ai fini dell'aggiornamento della licenza di pesca. 3. Per le iniziative di riconversione riguardanti le misure dello SFOP le domande sono presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura nel rispetto dei relativi termini (31 ottobre 1997) e modalita'. Con successivo decreto saranno dettate le disposizioni procedurali al fine di assicurare l'esame prioritario delle istanze presentate ai sensi del presente comma.