Art. 9.
  1. Ai  titolari delle  unita' abilitate  all'impiego della  rete da
posta derivante, che usufruiscono del premio di riconversione al fine
di  continuare l'attivita'  all'interno del  settore della  pesca, e'
consentita l'aggiunta sulla  licenza di pesca della  circuizione e di
un altro  attrezzo tra quelli  previsti dall'articolo 19  del decreto
ministeriale 26 luglio 1995, con esclusione dei palangari.
  2. E' consentito  il rilascio della licenza di pesca  per le unita'
fino a 10 tsl, realizzate da titolari di unita' abilitate all'impiego
della rete da posta derivante di stazza superiore a 20 tsl, che siano
stati ammessi ai benefici del presente  decreto per il ritiro di tale
ultima unita'. Gli  attrezzi consentiti sono due  tra quelli previsti
dall'articolo  19  del  decreto   ministeriale  26  luglio  1995,  ad
esclusione dei palangari.
  3. Con provvedimento a parte si provvedera' all'approvazione di una
ricerca scientifica,  finalizzata a  verificare, a partire  dal 1997,
l'impiego  dell'attrezzo rete  da  posta derivante  sotto il  profilo
della sostenibilita'  ambientale e della compatibilita'  economica. A
tale  riguardo   la  ricerca  prevedera'  l'imbarco   di  osservatori
scientifici  a  bordo  e  la possibilita'  di  imbarco  di  ispettori
comunitari e di osservatori delle associazioni ambientaliste.