Art. 9. 1. Ai titolari delle unita' abilitate all'impiego della rete da posta derivante, che usufruiscono del premio di riconversione al fine di continuare l'attivita' all'interno del settore della pesca, e' consentita l'aggiunta sulla licenza di pesca della circuizione e di un altro attrezzo tra quelli previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, con esclusione dei palangari. 2. E' consentito il rilascio della licenza di pesca per le unita' fino a 10 tsl, realizzate da titolari di unita' abilitate all'impiego della rete da posta derivante di stazza superiore a 20 tsl, che siano stati ammessi ai benefici del presente decreto per il ritiro di tale ultima unita'. Gli attrezzi consentiti sono due tra quelli previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari. 3. Con provvedimento a parte si provvedera' all'approvazione di una ricerca scientifica, finalizzata a verificare, a partire dal 1997, l'impiego dell'attrezzo rete da posta derivante sotto il profilo della sostenibilita' ambientale e della compatibilita' economica. A tale riguardo la ricerca prevedera' l'imbarco di osservatori scientifici a bordo e la possibilita' di imbarco di ispettori comunitari e di osservatori delle associazioni ambientaliste.