Art. 4.
  Il Ministro  della difesa,  avvalendosi delle  competenti direzioni
generali, adotta  provvedimenti di invio in  licenza illimitata senza
assegni in  attesa di  congedo in  favore dei  giovani alle  armi per
situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non
fatte valere  in tempo utile,  di fatto pero' riconducibili  al primo
comma - punti 1, 2, 3 -  ed al secondo comma dell'art. 2 del presente
decreto.
   Roma, 17 marzo 1997
                                               Il Ministro: Andreatta