Art. 4. Il Ministro della difesa, avvalendosi delle competenti direzioni generali, adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto pero' riconducibili al primo comma - punti 1, 2, 3 - ed al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto. Roma, 17 marzo 1997 Il Ministro: Andreatta