Art. 3.
               Prescrizioni attuative dell'affidamento
  1. L'"Ente"  realizzera' l'intervento alle condizioni  indicate nei
seguenti commi.
  2. Tutti gli atti posti  in essere dall'"Ente" per l'esecuzione del
presente affidamento,  saranno soggetti al controllo  degli organismi
che per  legge o per  statuto sono  preposti al controllo  sugli atti
dell'"Ente" stesso.
  3. Prima  di procedere alla  pubblicazione dei bandi  per l'appalto
della  progettazione   esecutiva  e   dei  lavori,   l'"Ente"  dovra'
assicurarsi  che  non  sussistano  impedimenti  di  sorta  alla  loro
esecuzione come risultante dagli  elaborati del progetto "definitivo"
approvato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione
di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita'.
  4. In particolare, fermo restando che  per gli stessi si applica la
disposizione  di   cui  all'art.  5,  comma   5,  dell'ordinanza  del
Presidente del  Consiglio dei  Ministri n. 2409  del 28  giugno 1995,
l'"Ente"  dovra'  assicurarsi che  siano  acquisiti  tutti i  pareri,
nullaosta   e  autorizzazioni   comunque   necessari  e   preliminari
all'appalto e all'esecuzione dei lavori.
  5.  Prima  di  procedere  alla pubblicazione  del  bando  di  gara,
l'"Ente"  dovra', inoltre,  ottemperare  agli adempimenti  prescritti
dall'art. 5 del  regolamento 25 maggio 1895, n.  350, acquisendo agli
atti il relativo "certificato di verificazione del progetto".
  6.  L'"Ente" salva  la  deroga di  cui all'ordinanza  commissariale
citata  in premessa,  dovra',  altresi', appaltare  i  lavori a  base
d'asta con  i procedimenti  e le  modalita' previsti  dalla normativa
vigente in materia di lavori  pubblici, con espressa esclusione delle
offerte in aumento, richiedendo alle imprese concorrenti l'iscrizione
all'albo nazionale costruttori o all'albo regionale appaltatori della
regione Sardegna.
  7.   L'"Ente"   trasmettera'   il  progetto   "esecutivo"   redatto
dall'impresa  aggiudicataria,  all'assessorato regionale  dei  lavori
pubblici  per l'istruttoria  finalizzata all'acquisizione  del parere
del  comitato  tecnico  amministrativo regionale  necessario  per  la
successiva approvazione da parte del commissario governativo.
  8.  L'"Ente"  e'  tenuto  a presentare  nei  termini  indicati  dal
commissario, le schede di monitoraggio sull'attuazione dell'opera.
  9.  L'ingegnere  capo ed  il  direttore  dei lavori  sono  nominati
direttamente  dall'"Ente",  nella sola  ipotesi  in  cui le  relative
funzioni vengano espletate da funzionari dell'"Ente" medesimo.
  10. In  caso diverso, l'ingegnere  capo ed il direttore  dei lavori
sono nominati su designazione del subcommissario.
  11.   La  manutenzione   e  gestione   delle  opere,   ad  avvenuta
realizzazione, resta a carico dell'"Ente".
  12. L'opera attuata dall'"Ente" sara' iscritta al demanio regionale
ai sensi e  per gli effetti di cui all'art.  18 della legge regionale
30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).
  13. In  relazione alle  finalita' emergenziali  dell'intervento, e'
fatto obbligo all'"Ente" di avviare  con immediatezza le procedure di
gara.
  14.   Saranno   preventivamente   approvate   con   ordinanza   del
commissario,  previo  parere   del  comitato  tecnico  amministrativo
regionale, le  eventuali varianti in  corso d'opera non  in contrasto
con norme di legge.
  15.  Il commissario  si riserva  il diritto  di esercitare  in ogni
tempo,  con  le modalita'  che  riterra'  piu' opportune,  verifiche,
accertamenti e controlli sull'avanzamento  e sulla qualita' esecutiva
e di  adempimento dell'oggetto  dell'affidamento, fermo  restando che
titolare  esclusivo  di tutti  i  rapporti,  competenze e  decisioni,
comunque connesse  alla realizzazione dell'opera secondo  il progetto
approvato dal  commissario, e'  l'"Ente", il  quale, pertanto,  e' da
considerare   unico    responsabile   sotto   il    profilo   civile,
amministrativo,  contabile e  penale rispetto  all'espletamento degli
atti e procedure  tutte da esso posti in essere  per la realizzazione
delle opere medesime.
  16. Resta  inteso pertanto che il  commissario rimane espressamente
estraneo ad ogni  rapporto comunque nascente con  terzi in dipendenza
della realizzazione  delle opere (lavori, eventuali  forniture, danni
ecc.) e che  le verifiche, gli accertamenti ed i  controlli di cui al
presente  articolo,   che  potranno  essere   effettuati,  riguardano
esclusivamente i  rapporti che intercorrono  con l'"Ente" e  che sono
regolati dal presente atto di affidamento.