Art. 3. 1. La prova attitudinale si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idonea la suddetta candidata. 2. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato. 3. Dell'avvenuto superamento della prova il presidente della commissione rilascia immediata certificazione all'interessata. 4. In caso di esito sfavorevole il candidato potra' essere riammesso per una sola volta a ripetere la prova non prima di sei mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 1997 Il dirigente generale: D'Ari