Art. 3.
  1.  La prova  attitudinale si  intende superata  se, a  conclusione
della  stessa, la  commissione  d'esame esprime  parere favorevole  e
dichiara idonea la suddetta candidata.
  2. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato.
  3.  Dell'avvenuto  superamento  della  prova  il  presidente  della
commissione rilascia immediata certificazione all'interessata.
  4.  In  caso  di  esito  sfavorevole  il  candidato  potra'  essere
riammesso per  una sola volta  a ripetere la  prova non prima  di sei
mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 giugno 1997
                                         Il dirigente generale: D'Ari