Art. 3. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle universita' procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento delle scuole di specializzazione del settore psicologico, gia' attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformita' alle disposizioni di cui alla tabella XLV/10 allegata al presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la regisrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 1997 p. Il Ministro: Guerzoni Registato alla Corte dei conti il 21 maggio 1997 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 60