Art. 3.
  Entro due anni dalla data  di pubblicazione del presente decreto, i
competenti organi accademici delle universita' procederanno, ai sensi
dell'art.  11, comma  1, della  legge 19  novembre 1990,  n. 341,  ad
avviare   le  procedure   per  il   riordinamento  delle   scuole  di
specializzazione del settore psicologico,  gia' attivate ai sensi del
precedente ordinamento, in conformita'  alle disposizioni di cui alla
tabella XLV/10 allegata al presente decreto.
  Il  presente decreto  sara' inviato  alla  Corte dei  conti per  la
regisrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 aprile 1997
                                             p. Il Ministro: Guerzoni
Registato alla Corte dei conti il 21 maggio 1997
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 60