Art. 2. Le tipologie di aree di cui alle lettere g) e h), sopra indicate, sono definite come di seguito specificato: Zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE: un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto delle necessita' di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa. Zona speciale di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE: un'area naturale, geograficamente definita e con superficie delimitata, che: a) contiene zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali), e che contribuisce in modo significativo: a conservare o ripristinare un tipo di habitat naturali di cui all'allegato I o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in uno stato di conservazione soddisfacente; a conservare la diversita' biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti Alpino, Appenninico e Mediterraneo; b) sia designata dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nella quale siano applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale e' designata.