Art. 2.
  Le tipologie di  aree di cui alle lettere g)  e h), sopra indicate,
sono definite come di seguito specificato:
  Zona  di  protezione  speciale   (ZPS)  ai  sensi  della  direttiva
79/409/CEE:   un   territorio   idoneo   per   estensione   e/o   per
localizzazione geografica alla conservazione  delle specie di uccelli
di  cui all'allegato  I  della direttiva  79/409/CEE, concernente  la
conservazione degli uccelli selvatici,  tenuto conto delle necessita'
di  protezione di  queste ultime  nella zona  geografica marittima  e
terrestre a cui si applica la direttiva stessa.
  Zona  speciale di  conservazione  (ZSC), ai  sensi della  direttiva
92/43/CEE:   un'area  naturale,   geograficamente   definita  e   con
superficie delimitata, che:
  a) contiene zone  terrestri o acquatiche che  si distinguono grazie
alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali
o  seminaturali  (habitat  naturali),  e  che  contribuisce  in  modo
significativo:
  a  conservare o  ripristinare un  tipo di  habitat naturali  di cui
all'allegato I o  una specie della flora e della  fauna selvatiche di
cui  all'allegato   II  della  direttiva  92/43/CEE,   relativa  alla
conservazione degli habitat  naturali e seminaturali e  della flora e
della fauna selvatiche, in uno stato di conservazione soddisfacente;
  a  conservare  la  diversita' biologica  nella  regione  paleartica
mediante  la   protezione  degli   ambienti  Alpino,   Appenninico  e
Mediterraneo;
  b)  sia  designata  dallo  Stato mediante  un  atto  regolamentare,
amministrativo  e/o contrattuale  e  nella quale  siano applicate  le
misure di  conservazione necessarie al mantenimento  o al ripristino,
in uno  stato di conservazione soddisfacente,  degli habitat naturali
e/o  delle  popolazioni  delle  specie per  cui  l'area  naturale  e'
designata.