Art. 2.
  1. Il commissario straordinario si avvale di un comitato costituito
presso  la Presidenza  del  Consiglio dei  Ministri;  il comitato  e'
presieduto dal commissario straordinario ed e' cosi' composto:
  a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
    c) un rappresentante del Ministero della difesa;
  d)  un rappresentante  del  Ministero  dell'interno -  Dipartimento
della pubblica sicurezza;
  e) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato;
    f) un rappresentante del Ministero delle finanze;
  g) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
  h) un rappresentante del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
    i) un rappresentante del Ministero della sanita';
  l)  un   rappresentante  del  Ministero  delle   risorse  agricole,
alimentari e forestali;
  m) un rappresentante del Ministero per il commercio con l'estero;
  n) un rappresentante del Ministero per la solidarieta' sociale;
  o) un rappresentante della  Conferenza dei presidenti delle regioni
per il coordinamento delle eventuali iniziative regionali;
  p) un esperto  per il risanamento finanziario  e la stabilizzazione
economica.
  2. I  rappresentanti delle amministrazioni dello  Stato sono scelti
tra il personale  con qualifica non inferiore a  dirigente generale o
equiparata.
  3.  I  componenti  del  comitato  sono  nominati  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. Il  comitato  puo'  essere
integrato, in relazione a  specifici argomenti, con rappresentanti di
altre amministrazioni o con esperti, ai  sensi degli articoli 29 e 31
della legge 23 agosto 1988, n. 400.