Art. 10.
            Modalita' di ridestinazione dei finanziamenti
     per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS
  1.  Per   garantire  l'immediata  realizzazione   degli  interventi
previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova destinazione dei
finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre
1996, n.  583, convertito,  con modificazioni,  dalla della  legge 17
gennaio 1997, n.  4, e' effettuata, anche per  interventi di edilizia
extraospedaliera  per  malati di  AIDS,  con  le modalita'  stabilite
dall'articolo 3, comma 4, del  decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.
 
          Riferimenti normativi:
            a) La legge  5 giugno 1990, n. 135, reca:  "Programma  di
          interventi  urgenti  per  la  prevenzione e la lotta contro
          l'AIDS".
            b) Il   decreto - legge   18  novembre    1996,  n.  583,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997,
          n. 4, reca: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria".
            c)  Si  riporta  il  comma  4  dell'art.    3 del D.L. 10
          dicembre 1995, n.   509, convertito,  con    modificazioni,
          dalla  legge  31    gennaio  1996, n.   34,   (Disposizioni
          urgenti  in materia  di strutture  e di  spese del Servizio
          sanitario   nazionale):  "4.  Sono  revocati   dal  CIPE  i
          finanziamenti relativi  ai progetti inclusi  nei  programmi
          di  cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
          per  i  quali  entro il termine di  cui al comma 2  non sia
          stata presentata  la richiesta di finanziamento,      ferma
          restando   la   riallocazione  degli   stessi finanziamenti
          nell'ambito  del piano  pluriennale di  investimenti di cui
          al    medesimo  art.  20.    La  ridestinazione  di   detti
          finanziamenti, quale anticipazione  sulla successiva quota,
          a  favore delle regioni, delle  province autonome  e  degli
          enti  di  cui al  comma   1, i   cui interventi  sono    in
          avanzato stato  di attuazione, e'  effettuata dal CIPE,  su
          proposta   del  Ministro della  sanita',  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente  per i rapporti tra    lo  Stato,  le
          regioni    e  le province   autonome. L'utilizzo   di  tali
          finanziamenti e'  vincolato comunque  al    rispetto    dei
          criteri    di   priorita'    indicati   dal decreto-legge 2
          ottobre 1993,  n. 396, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4  dicembre 1993, n. 492. Nell'ambito,  comunque,  di
          tali  finanziamenti  e'   riservata una  quota pari a  lire
          200     miliardi,  da  destinare     alla      costruzione,
          ristrutturazione   o  attivazione  dei consultori familiari
          in  ragione  di  una  unita'  ogni  ventimila  abitanti   e
          all'attivazione  e  sostegno  di strutture che applicano le
          tecnologie   appropriate    previste    dall'Organizzazione
          mondiale della sanita' alla preparazione e  alla assistenza
          al  parto, al  fine di  assicurare la realizzazione in ogni
          distretto delle  attivita' e degli  obiettivi  di  sostegno
          alla  famiglia    ed  alla coppia, di promozione   e tutela
          della  procreazione     responsabile,    di     prevenzione
          dell'interruzione volontaria  di gravidanza  (IVG), nonche'
          le finalita'   previste dal progetto  obiettivo  materno  -
          infantile  del  Piano  sanitario nazionale 1994   - 1996  e
          quelle   previste dalle   azioni    finalizzate  e/o    dai
          progetti  dei  piani    sanitari  regionali.  I  criteri di
          riparto di tale quota saranno individuati nell'ambito della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          legioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          tenendo conto dello   stato di attuazione  delle  leggi  29
          luglio  1975,    n.  405,  e 22   maggio 1978, n. 194.  Per
          l'attivazione  e  gestione    dei  nuovi    consultori,  le
          risorse   di      parte   corrente      sono  reperite  con
          autorizzazione di spesa di lire 60  miliardi  per  ciascuno
          degli anni  1996 e  1997 a  valere sul capitolo  6856 dello
          stato  di  previsione    del    Ministero     del    tesoro
          all'uopo      utilizzando  l'accantonamento  relativo  alla
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri.   Il  Ministro del
          tesoro   e' autorizzato    ad    apportare  le    opportune
          variazioni di bilancio".