Art. 10. Modalita' di ridestinazione dei finanziamenti per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS 1. Per garantire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova destinazione dei finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla della legge 17 gennaio 1997, n. 4, e' effettuata, anche per interventi di edilizia extraospedaliera per malati di AIDS, con le modalita' stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.
Riferimenti normativi: a) La legge 5 giugno 1990, n. 135, reca: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS". b) Il decreto - legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, reca: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria". c) Si riporta il comma 4 dell'art. 3 del D.L. 10 dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, (Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale): "4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo art. 20. La ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, e' effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'utilizzo di tali finanziamenti e' vincolato comunque al rispetto dei criteri di priorita' indicati dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492. Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti e' riservata una quota pari a lire 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unita' ogni ventimila abitanti e all'attivazione e sostegno di strutture che applicano le tecnologie appropriate previste dall'Organizzazione mondiale della sanita' alla preparazione e alla assistenza al parto, al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attivita' e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della procreazione responsabile, di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nonche' le finalita' previste dal progetto obiettivo materno - infantile del Piano sanitario nazionale 1994 - 1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e/o dai progetti dei piani sanitari regionali. I criteri di riparto di tale quota saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le legioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio".