Art. 11.
                           Centri storici
  1.  Al comma  7, lettera  e), dell'articolo  4 del  decreto-legge 5
ottobre 1993,  n. 398, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 4
dicembre 1993,  n. 493, come  sostituito dall'articolo 2 ,  comma 60,
della legge  23 dicembre  1996, n.  662, sono  aggiunte, in  fine, le
parole: "e, limitatamente agli  immobili compresi nelle zone omogenee
A di cui all'articolo 2 del  decreto del Ministro dei lavori pubblici
2  aprile 1968,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n.  97 del  16
aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;".
  2. Al comma 8, lettera a), dell'articolo  4 di cui al comma 1, sono
soppresse le parole: "non siano compresi nelle zone omogenee A di cui
all'articolo  2 del  decreto ministeriale  2 aprile  1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,".
   2-bis.  (( Dopo il comma 8 dell'articolo  4 del decreto-legge   ))
(( 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla    ))
(( legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, ))
(( comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' inserito il  ))
(( seguente: ))
   " 8-bis. (( La  denuncia di inizio attivita' di cui al comma    ))
(( 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si  ))
(( intende affidare i lavori )) ".
 
          Riferimenti normativi:
            a) Il comma 7, lettera  e),  dell'art.    4  del  D.L.  5
          ottobre  1993,  n.    398, convertito, con   modificazioni,
          dalla legge 4  dicembre 1993, n.   493 (Disposizioni    per
          l'accelerazione    degli    investimenti       a   sostegno
          dell'occupazione e per la semplificazione dei  procedimenti
          in materia edilizia),  come sostituito  dall'art. 2,  comma
          60,    della legge  23 dicembre 1996, n.  662, seguente: e)
          opere interne    di  singole  unita'  immobiliari  che  non
          comportino  modifiche  della  sagoma  e dei prospetti e non
          rechino pregiudizio alla statica dell'immobile".
            b) Il testo dell'art. 2 del D.M. 2  aprile  1968  (Limiti
          inderogabili  di    densita'  edilizia,    di altezza,   di
          distanza  fra i  fabbricati e rapporti  massimi  tra  spazi
          destinati  agli  insediamenti  residenziali  e produttivi e
          spazi pubblici o riservati alle  attivita'  collettive,  al
          verde  pubblico  o a parcheggi  da osservare ai fini  della
          formazione dei  nuovi    strumenti  urbanistici   o   della
          revisione    di    quelli  esistenti, ai sensi dell'art. 17
          della  legge 6 agosto 1967, n. 765), e' il seguente:
            "Art.  2    (Zone  territoriali  omogenee).      -   Sono
          considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e  per gli
          effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
            A)  le   parti del territorio  interessate da agglomerati
          urbani che rivestono  carattere  storico,  artistico  o  di
          particolare   pregio ambientale o da    porzioni  di  essi,
          comprese  le    aree circostanti, che possono  considerarsi
          parte   integrante,  per    tali    caratteristiche,  degli
          agglomerati stessi;
            B)   le parti  del territorio  totalmente o  parzialmente
          edificate,  diverse  dalle  zone  A),   si      considerano
          parzialmente  edificate  le zone in   cui   la   superficie
          coperta  degli  edifici  esistenti  non   sia inferiore  al
          12,5%  (un ottavo)  della superficie fondiaria della zona e
          nelle quali la densita' territoriale sia superiore  ad  1,5
          mc/mq;
            C)  le  parti  del territorio destinate a nuovi complessi
          insediativi, che risultino inedificate o   nelle  quali  la
          edificazione  preesistente non   raggiunga   i   limiti  di
          superficie  e  densita'  di  cui   alla precedente  lettera
          B);
            D)    le  parti    del   territorio destinate   a   nuovi
          insediamenti     per  impianti  industriali   o   ad   essi
          assimilati;
            E)    le  parti    del    territorio destinate   ad   usi
          agricoli,   escluse quelle in cui    -  fermo  restando  il
          carattere  agricolo    delle  stesse - il     frazionamento
          delle      proprieta'    richieda      insediamenti      da
          considerare come zone C);
            F)  le  parti del territorio destinate ad attrezzature ed
          impianti di interesse generale".
            c)  Il  comma 8   dell'art.   4   del D.L.   5    ottobre
          1993,  n.  398, convertito, con modificazioni,  dalla legge
          4  dicembre      1993,   ne   493,   (Disposizioni      per
          l'accelerazione     degli     investimenti    a    sostegno
          dell'occupazione e per la semplificazione dei  procedimenti
          in materia edilizia),  come sostituito  dall'art. 2,  comma
          60,  della legge  23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
            "8.    La  facolta'    di    cui al   comma 7   e'   data
          esclusivamente     ove   sussistano   tutte   le   seguenti
          condizioni:
            a)      gli    immobili     interessati     non     siano
          assoggettati    alle disposizioni di   cui alle    leggi  1
          giugno  1939,    n. 1089,   29 giugno 1939,   n. 1497  e  6
          dicembre    1991,  n.    394,    ovvero  a     disposizioni
          immediatamente  operative  dei piani aventi   la valenza di
          cui all'art.  1-bis  del  decretolegge 27   giugno    1985,
          n.  312,    convertito,   con modificazioni, dalla  legge 8
          agosto 1985,  n. 431, o della   legge 18  maggio  1989,  n.
          183,  non  siano    compresi  nelle  zone omogenee A di cui
          all'art. 2 del    decreto  ministeriale  2  aprile    1968,
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.  97 del  16  aprile
          1968,    non siano   comunque assoggettati dagli  strumenti
          urbanistici a    discipline  espressamente  volte      alla
          tutela     delle   loro    caratteristiche  paesaggistiche,
          ambientali,  storicoarcheologiche, storico  -   artistiche,
          storico  - architettoniche e storico - testimoniali;
            b)    gli    immobili    interessati   siano oggetto   di
          prescrizioni  di vigenti   strumenti   di   pianificazione,
          nonche'   di  programmazione, immediatamente operative e le
          trasformazioni  progettate  non  siano  in  contrasto   con
          strumenti adottati".