Art. 12. Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri (( 1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al )) (( decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e' raddoppiato il )) (( termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20, )) (( del decreto legislativo 19 dicembre 1994,n. 758, ed e' ridotta )) (( della meta' la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del )) (( medesimo decreto legislativo n. 758 del 1994. ))
Riferimenti normativi: a) Il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223. b) Il comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), cosi' recita: "1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero". c) Il comma 2 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 758/1994, cosi' recita: "2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma".