Art. 12.
          Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri
  (( 1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al ))
(( decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e' raddoppiato il   ))
(( termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20,   ))
(( del decreto legislativo 19 dicembre 1994,n. 758, ed e' ridotta  ))
(( della meta' la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del       ))
(( medesimo decreto legislativo n. 758 del 1994.                  ))
 
          Riferimenti normativi:
            a) Il  D.Lgs. 14  agosto 1996, n.  494 (Attuazione  della
          direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni  minime  di
          sicurezza e di salute da attuare nei  cantieri temporanei o
          mobili)   e'     pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          settembre 1996, n. 223.
            b) Il  comma 1  dell'art. 20   del D.Lgs.  19    dicembre
          1994,  n. 758 (Modificazioni alla  disciplina sanzionatoria
          in  materia   di lavoro), cosi'  recita:  "1.  Allo   scopo
          di  eliminare  la  contravvenzione accertata, l'organo   di
          vigilanza,    nell'esercizio  delle    funzioni  di polizia
          giudiziaria   di cui    all'art.    55    del  codice    di
          procedura   penale,    impartisce      al    contravventore
          un'apposita  prescrizione, fissando per la regolarizzazione
          un    termine  non  eccedente  il   periodo   di      tempo
          tecnicamente  necessario.  Tale  termine  e' prorogabile  a
          richiesta  del     contravventore,   per   la   particolare
          complessita'      o     per     l'oggettiva     difficolta'
          dell'adempimento. In  nessun caso   esso puo' superare    i
          sei   mesi.   Tuttavia, quando  specifiche circostanze  non
          imputabili     al     contravventore     determinano     un
          ritardo    nella regolarizzazione, il  termine di sei  mesi
          puo' essere  prorogato per una   sola volta,   a  richiesta
          del  contravventore,    per  un    tempo  non  superiore ad
          ulteriori sei mesi,   con provvedimento motivato    che  e'
          comunicato immediatamente al pubblico ministero".
            c)  Il    comma  2 dell'art. 21   del D.Lgs. n. 758/1994,
          cosi' recita:  "2.   Quando   risulta   l'adempimento  alla
          prescrizione,      l'organo      di  vigilanza  ammette  il
          contravventore    a  pagare  in  sede  amministrativa,  nel
          termine    di trenta giorni, una  somma pari al quarto  del
          massimo dell'ammenda  stabilita   per  la   contravvenzione
          commessa.  Entro centoventi   giorni  dalla   scadenza  del
          termine    fissato      nella  prescrizione,  l'organo   di
          vigilanza  comunica al   pubblico  ministero  l'adempimento
          alla    prescrizione  nonche' l'eventuale   pagamento della
          predetta somma".