Art. 13. Commissari straordinari e interventi sostitutivi 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia' appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. (( (Seguiva un periodo soppresso dalla legge di conversione). )) 3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e' emessa entro sessanta giorni dalla richiesta. 4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, puo' disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi. 4-bis. (( Per l'attuazione degli interventi di cui ai )) (( precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga )) (( ad ogni disposizione vigente e nel risptto comunque della )) (( normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, )) (( servizi e forniture, della normativa in materia di tutela )) (( ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, )) (( artistico e monumentale, nonche' dei principi generali )) (( dell'ordinamento. )) 4-ter. (( I provvedimenti emanati in deroga alle leggi )) (( vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme )) (( cui si intende derogare e devono essere motivati. )) 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7-bis. (( Con decreto del Presidente del Consiglio dei )) (( Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno )) (( stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi )) (( spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma )) (( 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte utilizzando i )) (( fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1. ))
Riferimenti normativi: a) Il D.Lgs. 19 settembre n. 626 reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89 /655/CEE, 89/656/CEE, 90/ 269 /CEE, 90/ 270 /CEE, 90 /394 /CEE e 90/ 679/ CEE riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". b) Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), e' il seguente: "2. Per il 1997 la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome puo' essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e comprensive delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamita' naturali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facolta' di impegnarsi e' consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, se coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale. 3. Per le finalita' di cui al comnia 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunita' montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti parchi nazionali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitano nazionale, l'Ente poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitalia, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' per le universita', limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, puo' disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma". c) Il testo del comma 3 dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni, e' il seguente: "3. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici al quale e' preposto un dirigente generale di livello C. Esso e' composto da non piu' di 125 unita' appartenenti alle professionalita' amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonche' le competenze del nucleo ispettivo istituito dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni". d) Il testo del comma 45 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "45. Fino al 31 dicembre 1997 e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. E' autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilita', secondo la normativa vigente".