Art. 13.
          Commissari straordinari e interventi sostitutivi
  1.  Con  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,  su
proposta del  Ministro competente,  di concerto  con il  Ministro del
tesoro,  sono individuate  le opere  e i  lavori, ai  quali lo  Stato
contribuisce,  anche indirettamente  o  con apporto  di capitale,  in
tutto o in  parte o cofinanziati con risorse  dell'Unione europea, di
rilevante interesse nazionale per  le implicazioni occupazionali ed i
connessi riflessi sociali, gia' appaltati o affidati in concessione o
comunque ricompresi  in una convenzione quadro  oggetto di precedente
gara e la cui esecuzione, pur  potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata  o,  se iniziata,  risulti  comunque  sospesa alla  data  di
entrata in vigore  del presente decreto. Con il  medesimo decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   da   pubblicarsi  nella
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana,  sono nominati  uno o
piu' commissari  straordinari. In prima applicazione,  il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Nel  termine  perentorio  di trenta  giorni  dalla  data  della
pubblicazione  dell'elenco  di cui  al  comma  1, le  amministrazioni
competenti  adottano i  provvedimenti, anche  di natura  sostitutiva,
necessari perche' l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza
indugio,  salvi gli  effetti  dei  provvedimenti giurisdizionali.  ((
(Seguiva un periodo soppresso dalla legge di conversione). ))
  3. La pronuncia sulla compatibilita'  ambientale delle opere di cui
al  comma 1,  ove non  ancora intervenuta,  e' emessa  entro sessanta
giorni dalla richiesta.
  4.  Decorso infruttuosamente  il  termine  di cui  al  comma 2,  il
commissario straordinario di cui al  comma 1 provvede in sostituzione
degli  organi ordinari  o  straordinari,  avvalendosi delle  relative
strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari
ad   assicurare  la   tempestiva  esecuzione   sono  comunicati   dal
commissario  straordinario al  presidente  della  regione che,  entro
quindici giorni dalla ricezione,  puo' disporne la sospensione, anche
provvedendo  diversamente; trascorso  tale  termine e  in assenza  di
sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.
   4-bis. (( Per l'attuazione degli interventi di cui ai           ))
(( precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ))
(( ad ogni disposizione vigente e nel risptto comunque della       ))
(( normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori,    ))
(( servizi e forniture, della normativa in materia di tutela       ))
(( ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico,   ))
(( artistico e monumentale, nonche' dei principi generali          ))
(( dell'ordinamento.                                               ))
   4-ter. (( I provvedimenti emanati in deroga alle leggi          ))
(( vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme   ))
(( cui si intende derogare e devono essere motivati.               ))
  5.  Il  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri, su  proposta  del
Ministro competente,  di concerto  con il  Ministro del  tesoro, puo'
disporre, in luogo della  prosecuzione dell'esecuzione delle opere di
cui  al   comma  1,  l'utilizzazione  delle   somme  non  impegnabili
nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole
alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626,  e successive modificazioni, negli edifici
demaniali o  in uso  a uffici pubblici.  Resta fermo  quanto previsto
dall'articolo 8, commi 2 e 3,  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 febbraio 1997, n.
30.
  6.  Al fine  di  assicurare l'immediata  operativita' del  servizio
tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109,  e successive modificazioni,  anche allo scopo  di provvedere
alla pronta  ricognizione delle opere  per le quali  sussistano cause
ostative alla  regolare esecuzione,  il Ministro dei  lavori pubblici
provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre
1996, n.  662, e  successive modificazioni, alla  copertura, mediante
concorso per esami, di venticinque  posti con qualifica di dirigente,
di cui cinque  amministrativi e venti tecnici, a  valere sulle unita'
di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
  7. Al relativo  onere, valutato in lire 1 miliardo  per l'anno 1997
ed  in lire  2,5 miliardi  annui a  decorrere dal  1998, si  provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato  di  previsione  del  Ministero del  tesoro  per  l'anno  1997,
all'uopo  utilizzando   quanto  a  lire   1  miliardo  per   il  1997
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1998  e  1999  l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
   7-bis. (( Con decreto del Presidente del Consiglio dei          ))
(( Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno      ))
(( stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi          ))
(( spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma   ))
(( 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte utilizzando i      ))
(( fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1.        ))
 
          Riferimenti normativi:
            a) Il D.Lgs. 19 settembre  n. 626 reca: "Attuazione delle
          direttive  89/391/CEE, 89/654/CEE, 89 /655/CEE, 89/656/CEE,
          90/ 269 /CEE,  90/ 270 /CEE,  90 /394 /CEE  e  90/ 679/ CEE
          riguardante  il  miglioramento della  sicurezza   e   della
          salute  dei lavoratori sul luogo di lavoro".
            b)  Il  testo  dei  commi 2 e   3 dell'art. 8 del D.L. 31
          dicembre  1996,  n.  669,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  28  febbraio  1997,  n.    30,  (Disposizioni
          urgenti in  materia tributaria,  finanziaria e contabile  a
          completamento della  manovra   di   finanza pubblica    per
          l'anno 1997), e' il seguente:
            "2.  Per  il 1997 la facolta'  di impegnare le spese  nei
          limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e  delle
          aziende autonome puo' essere esercitata  limitatamente alle
          spese  relative   agli stipendi, assegni, pensioni ed altre
          spese  fisse o aventi natura obbligatoria, alle  competenze
          accessorie  al   personale, alle spese di funzionamento dei
          servizi   istituzionali   delle    amministrazioni,    agli
          interessi,  alle poste   correttive   e  comprensive  delle
          entrate,  ai   trasferimenti connessi al  funzionamento  di
          enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni
          internazionali,    alle  spese  connesse  ad interventi per
          calamita' naturali, nonche'  alle  annualita'  relative  ai
          limiti  di  impegno ed alle rate di ammortamento  di mutui.
          Per le restanti spese  la    facolta'  di    impegnarsi  e'
          consentita per  ciascun bimestre  nel limite del  10% dello
          stanziamento  annuo. Per effettive,  motivate e documentate
          esigenze,    il   Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
          sentito il Ministro del tesoro, su  proposta  dei  Ministri
          interessati,  puo'   autorizzare  l'assunzione  di  impegni
          di  spesa  eccedenti  i predetti  limiti nell'ambito  delle
          disponibilita'  di bilancio,  se coerenti con le previsioni
          sui flussi di cassa della spesa statale.
            3. Per  le finalita'  di cui  al comnia 1,    i  soggetti
          titolari  di  conti  correnti  e di contabilita'   speciali
          aperti presso la Tesoreria dello Stato,  fatta    eccezione
          per  le  regioni,  i    comuni,  le  province, le comunita'
          montane ed i  consorzi tra enti  locali  territoriali,  gli
          enti parchi nazionali,  gli enti previdenziali di cui  alla
          tabella  B  della  legge    29  ottobre  1984,    n. 720, e
          successive   modificazioni ed integrazioni,  gli  enti  del
          Servizio  sanitano nazionale, l'Ente poste limitatamente ai
          conti riguardanti le operazioni  eseguite per  conto  dello
          Stato    ed   ai   conti intestati   all'Unione  europea  o
          quelli riguardanti  interventi  di  politica   comunitalia,
          gli    osservatori astronomici,   astrofisici e  vesuviano,
          nonche'   per  le    universita',  limitatamente  ai  conti
          aperti   dai   dipartimenti  e    dagli  altri  centri  con
          autonomia   finanziaria   e     contabile,   non    possono
          effettuare  prelevamenti   dai  rispettivi  conti superiori
          al  90%  dell'importo cumulativamente prelevato  alla  fine
          dei corrispondenti mesi del 1996.  Il Ministro  del tesoro,
          su    richiesta  dei  soggetti    interessati,  con  propri
          decreti, per effettive,  motivate e  documentate  esigenze,
          puo' disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma".
            c)  Il  testo    del  comma 3 dell'art. 5 della  legge 11
          febbraio 1994, n. 109  (legge quadro  in materia di  lavori
          pubblici),  e successive modificazioni, e'  il    seguente:
          "3.  E' istituito  presso il Ministero dei lavori  pubblici
          il  Servizio di  ispettorato tecnico   sui lavori  pubblici
          al    quale e'  preposto un dirigente  generale di  livello
          C.  Esso  e'  composto   da   non   piu' di   125    unita'
          appartenenti    alle  professionalita'  amministrativa    e
          tecnica,  di cui 25  con qualifica non inferiore a   quella
          dirigenziale. Sono fatte  salve le competenze del Nucleo di
          valutazione  degli investimenti pubblici di cui all'art.  4
          della legge   26 aprile    1982,  n.    181,  nonche'    le
          competenze    del  nucleo  ispettivo istituito dall'art. 19
          della  legge  22  dicembre  1984,  n.  887,  e   successive
          modificazioni".
            d)  Il  testo  del  comma 45   dell'art. 1 della legge 23
          dicembre 1996, n. 662  (Misure di  razionalizzazione  della
          finanza  pubblica)    e' il seguente:   "45.   Fino al   31
          dicembre  1997   e' fatto   divieto   alle  amministrazioni
          pubbliche    di  cui   all'art. 1,   comma 2,   del decreto
          legislativo   3    febbraio  1993,  n.    29,  di  assumere
          personale,  anche a tempo   determinato,   escluso   quello
          delle   categorie  protette.  E' autorizzato esclusivamente
          il ricorso   alle  procedure    di  mobilita',  secondo  la
          normativa vigente".