Art. 14.
       Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per
       interventi programmati in agricoltura e per iniziative
                             produttive.
  1. I  finanziamenti per  l'edilizia residenziale  pubblica relativi
agli  anni dal  1978  al  1991, gia'  ripartiti  tra  le regioni,  in
relazione ai  quali la gara  d'appalto non sia indetta  entro novanta
giorni dalla  data di  entrata in vigore  del presente  decreto, sono
destinati  entro  i  successivi  novanta  giorni  dalle  regioni,  su
proposta  degli   Istituti  autonomi  di  case   popolari  (IACP),  a
interventidi risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui
all'articolo 31,  lettere b), c)  e d), della legge   5 agosto  1978,
n.    457.     Scaduto    inutilmente    quest'ultimo   termine,    i
finanziamenti sono revocati per  essere successivamente ripartiti tra
le regioni. La nuova destinazione  dei finanziamenti avviene al netto
degli  oneri   di  programmazione,  di  progettazione   e  concessori
eventualmente gia' impiegati per i programmi originari.
  2. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al
quadriennio  1992-1995,  nonche'  quelli ricavati  dalla  alienazione
degli alloggi di  proprieta' pubblica in base alla  legge 24 dicembre
1993,  n.  560,  possono  essere destinati  ad  interventi  in  conto
capitale in  regime di  (( edilizia agevolata  in locazione  ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4  dicembre 1993, n. 493, e successive
modificazioni, per una percentuale minima del 10 per cento fino ad un
massimo del 25 per cento delle disponibilita'. ))
  3.  Al fine  di favorire  l'occupazione nel  settore della  pesca e
dell'acquacoltura, i contributi  pubblici dello Strumento finanziario
di orientamento della pesca (SFOP)  e del Piano triennale della pesca
e  dell'acquacoltura  possono  essere  erogati,  su  richiesta  degli
interessati,  in via  anticipata fino  al  50 per  cento della  spesa
ritenuta  ammissibile. Le  anticipazioni  sono  garantite da  polizza
assicurativa o  bancaria, conforme allo schema  approvato con decreto
del  Ministro  delle risorse  agricole,  alimentari  e forestali,  di
concerto con i Ministri del  tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  4. In  attesa dell'approvazione  della nuova legge  pluriennale, al
fine di  assicurare la necessaria continuita'  nella programmazione e
nell'attivazione  degli interventi  pubblici nel  settore agricolo  e
forestale,  per  l'anno  1997,  a  completamento  dello  stanziamento
previsto dall'articolo 3,  comma 8, della legge 28  dicembre 1995, n.
549,  e' autorizzata  la spesa  di  lire 517  miliardi da  ripartirsi
secondo le finalita'  e con le modalita'  stabilite nel decreto-legge
20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 novembre 1996,  n.578. Per concorrere al suddetto  fine, il termine
fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo
differito dall'articolo 2 del decreto-legge  23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 1996, n. 649,
e'  ulteriormente differito  al  31  dicembre 1997.  A  tale fine  e'
autorizzata la spesa  di lire 400 milioni per  l'anno 1997. All'onere
derivante dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi,
mediante  corrispondente riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale 1997-1999, al capitolo  9001 dello stato
di  previsione del  Ministero del  tesoro per  l'anno 1997,  all'uopo
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero  delle  risorse
agricole,  alimentari e  forestali,  e, quanto  a  lire 400  milioni,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato  di  previsione  del  Ministero del  tesoro  per  l'anno  1997,
all'uopo  parzialmente   utilizzando  l'accantonamento   relativo  al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
  5. Per  consentire interventi  finalizzati alla  ristrutturazione e
riconversione dell'apparato produttivo, la GEPI S.p.a. e' autorizzata
ad impiegare sino al (( dieci  per cento )) delle risorse finanziarie
di  cui all'articolo  5 del  decreto-legge  20 maggio  1993, n.  149,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  19 luglio 1993,  n. 237,
per la realizzazione di iniziative produttive localizzate al di fuori
delle aree  individuate dall'articolo  1 del decreto-legge  20 maggio
1993, n.  148, convertito, con  modificazioni, dalla legge  19 luglio
1993,  n. 236,  ivi incluse  le aree  di cui  all'articolo 9-bis  del
decreto-legge   23   settembre   1994,  n.   547,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e le aree di cui
all'articolo  6-ter  del  decretolegge  6  settembre  1996,  n.  467,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569.
 
          Riferimenti normativi:
            a)  Si  riporta  il  testo  delle  lettere    b), c) e d)
          dell'art. 31 della   legge  8    agosto  1978,    n.    457
          (Norme  per   l'edilizia residenziale):
            "    b)   interventi di  manutenzione  straordinaria,  le
          opere  e  le modifiche  necessarie    per   rinnovare     e
          sostituire      parti    anche strutturali   degli edifici,
          nonche'    per  realizzare    ed  integrare     i   servizi
          igienicosanitari  e  tecnologici, sempre  che non  alterino
          i volumi   e   le   superfici    delle    singole    unita'
          immobiliari  e  non comportino modifiche delle destinazioni
          di uso;
            c)      interventi  di     restauro  e    di  risanamento
          conservativo, quelli rivolti   a   conservare   l'organismo
          edilizio   e   ad   assicurarne  la funzionalita'  mediante
          un insieme   sistematico   di   opere che,    nel  rispetto
          degli    elementi   tipologici,   formali   e   strutturali
          dell'organismo  stesso, ne  consentano  destinazioni  d'uso
          con  essi compatibili.  Tali  interventi   comprendono   il
          consolidamento,    il  ripristino    e  il    rinnovo degli
          elementi costitutivi  dell'edificio, l'inserimento    degli
          elementi    accessori  e   degli impianti   richiesti dalle
          esigenze   dell'uso,    l'eliminazione    degli    elementi
          estranei all'organismo edilizio;
            d)   interventi   di  ristrutturazione  edilizia,  quelli
          rivolti  a trasformare gli organismi edilizi   mediante  un
          insieme  sistemativo  di opere che   possono portare  ad un
          organismo edilizio  in tutto  o in parte   diverso      dal
          precedente.   Tali  interventi   comprendono  il ripristino
          o   la  sostituzione   di  alcuni    elementi   costitutivi
          dell'edificio,    la   eliminazione,   la      modifica   e
          l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".
            b)  La  legge 24 dicembre 1993,  n. 560, reca: "Norme  in
          materia  di   alienazione   degli   alloggi   di   edilizia
          residenziale pubblica".
            c)  L'art.    9  del    D.L.  5   ottobre 1993,   n. 398,
          (Disposizioni  per  l'accelerazione  degli  investimenti  a
          sostegno  dell'occupazione  e  per  la  semplificazione dei
          procedimenti  in   materia   edilizia),   convertito,   con
          modificazioni,    dalla legge   4  dicembre  1993,  n. 493,
          e'  il seguente:
            "Art. 9  (Nuovi contributi in  materia edilizia).  - 1. I
          fondi di  cui   alla  legge   14  febbraio  1963,   n.  60,
          e  successive modificazioni, possono essere  destinati    a
          parziale copertura e costo convenzionale  degli  interventi
          di     recupero  edilizio    o    di    nuova  edificazione
          realizzati  dai  comuni,   dagli   IACP,   da   cooperative
          edilizie  di  abitazione,  da  imprese  di costruzione e da
          consorzi fra i soggetti suddetti.
            2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione  per
          un  periodo  non inferiore a otto anni e sono soggetti alle
          disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 e dell'art.  8  della
          legge 17 febbraio 1992. n. 179.
            3.  Il   CER  definisce   modalita'  e   criteri  generli
          per    la determinazione dell'ammontare dei contributi, per
          la loro concessione e per   il loro  eventuale    rimborso,
          nonche' per  l'individuazione dei locatari".
            d)  L'art.  3, comma 8, della  legge 28 dicembre 1995, n.
          549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e'
          il seguente:
            "8.  Le  risorse     attribuite  alle  regioni   con   le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1   a 11 del presente
          articolo includono   la somma di lire 1.130        miliardi
          vincolata        agli     interventi       nei      settori
          dell'agricoltura,   agroindustriale   e    delle    foreste
          concorrenti   a definire la  percentuale dell'80 per  cento
          dei fondi  destinati alle regioni secondo  quanto  previsto
          dall'art.    2, comma 10, della legge 4 dicembre  1993,  n.
          491.  Una  parte  delle risorse  attribuite   alle  regioni
          con  le    disposizioni del   presente comma  e' utilizzata
          per   l'attuazione   di        interventi    regionali    o
          interregiunali, cofinanziati con il Ministero delle risorse
          agricole,  alimentari  e  forestali,  nei medesimi settori,
          secondo quanto previsto  da    apposita  legge  statale  di
          programmazione economica".
            e)  Il    D.L. 20   maggio 1996, n.  489, convertito  con
          modificazioni dalla legge 5 novembre 1996,  n.  578,  reca:
          "Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996".
            f)    L'art. 14   della   legge 4   giugno 1984,  n.  194
          (Interventi  a sostegno dell'agricoltura) e' il seguente:
            "Art.   14.     -   Per      la    collaborazione    alla
          determinazione    ed all'attuazione della politica agricola
          nazionale,  anche  in  relazione  alla  politica   agricola
          comunitaria  e con particolare riferimento alla redazione e
          attuazione del Piano agricolo  nazionale, e' autorizzata la
          costituzione, per un biennio,  di  un  gruppo  di  supporto
          tecnico.
            Il    gruppo  operera'   alle   dirette   dipendenze  del
          Ministro dell'agricoltura   e delle   foreste,    svolgendo
          compiti  di   indagine, studio,   consulenza,  istruttoria,
          predisposizione  di  e|aborati   e lavori       preparatori
          e        sara'        composto          di       funzionari
          dell'Amministrazione  dello Stato  e di  enti pubblici    e
          di  persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero
          massimo di 40 unita', di cui non  piu' della meta' estranee
          alla pubblica amministrazione.  L'incarico di far parte del
          gruppo   e'   a  tempo  determinato.  Le  persone  estranee
          all'Amministrazione dello  Stato  sono  scelte fra  esperti
          delle    materie    economiche,    agrarie,    statistiche,
          organizzative  e informatiche,  giuridiche, amministrative,
          tecniche  e di  pubbliche relazioni.
            Il    Ministro    dell'agricoltura    e   delle   foreste
          disciplina,    con  proprio  decreto,  l'organizzazione   e
          l'attivita' del gruppo.
            Il  trattameno  economico dei componenti del gruppo sara'
          determinato con decreto  del  Ministro  dl'agricoltura    e
          delle   foreste,  di  concerto  con  quello  del    tesoro,
          applicando i criteri  stabiliti dall'art. 17, quinto comma,
          della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalita' di cui
          ai precedenti   commi e ove  ne  ricorra  la    necessita',
          l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi  a
          gruppi di esperti e a organismi    specializzati    esterni
          all'amministrazione,     grava sull'autorizzazione di spesa
          di cui al successivo comma.
            Per  i  fini   di   cui    al   presente   articolo,    e
          autorizzato    lo  stanziamento per   il biennio 1984  - 85
          della somma di  lire quattro miliardi  da  iscrivere  nello
          stato  di  previsione   del   Ministero dell'agricoltura  e
          delle foreste per l'anno 1984".
            g)    L'art.  2    del D.L.   23 ottobre   1996, n.   542
          (Differimento     di  termini  previsti   da   disposizioni
          legislative  in materia di interventi in campo  economico e
          sociale), convertito con   modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 1996, n. 649, e' il seguente:
            "Art.  2    (Interventi nel settore  agricolo).  - 1.  Il
          termine per la presentazione del    certificato  definitivo
          previsto  dal  secondo  comma  dell'art.  4  della  legge 6
          agosto 1954, n. 604, per beneficiare  delle    agevolazioni
          tributarie    per   la   formazione e  l'arrondamento della
          proprieta'   contadina, e'   elevato   a   tre  anni.    La
          presente  disposizione   si   applica   anche   ai rapporti
          tributari  non  ancora definiti alla  data di entrata    in
          vigore della legge  di conversione del presente decreto.
            2.  Il termine  di  cui al  comma  3 dell'art.  70  della
          legge      30  dicembre  1991,  n.  413,  concernente    le
          agevolazioni   tributarie   per   la   formazione         e
          l'arrotondamento      della   proprieta'    contadina,   e'
          prorogato al  31  dicembre  1997.    Alle  relative  minori
          entrate  provvede  la  Cassa    per la   piccola proprieta'
          contadina,  mediante versamento, previo   accertamento   da
          parte  della  Amministrazione  finanziaria, all'entrata del
          bilancio dello Stato.
            3.  L'art. 4  del decreto legislativo 11 agosto 1993,  n.
          375, trova applicazione a decorrere dal 1 giugno 1996.
            4.    Per    l'espletamento    dei    controlli  previsti
          dall'art.   1  del regolamento CEE n. 2262/1984  in data 17
          luglio 1984 del Consiglio, concernente   misure    speciali
          nel      settore    dell'olio    d'oliva,    e' autorizzata
          l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni  a  decorrere
          dall'anno   1993.   Al   relativo   onere   si  provvede  a
          carico  dello stanziamento iscritto al capitolo 2112  dello
          stato di previsione del  Ministero    dell'agricoltura    e
          delle      foreste   per   l'anno   1993   e corrispondenti
          capitoli degli anni successivi.
            5. Il  termine fissato dall'art. 14  della legge 4 giugno
          1984, n.  194, da ultimo differito dall'art. 3  della legge
          7 febbraio 1992, n.  140, e' ulteriormente differito al  31
          dicembre 1996. Per la predetta finalita' e'  autorizzata la
          spesa di lire  2 miliardi  per ciascuno degli anni  1994  e
          1995  e di  lire 500 milioni  per l'anno  1996. Al relativo
          onere si provvede, per gli   anni 1994  e  1995,  a  carico
          dello  stanziamento  iscritto al capitolo 1140  dello stato
          di  previsione  del  Ministero  delle   risorse   agricole,
          alimentari   e forstali per gli anni medesimi  e, quanto  a
          lire    500    milioni  per     l'anno  1996,      mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
          capitolo 6856 dello  stato  di  previsione   del  Ministero
          del   tesoro   per   l'anno medesimo, all'uopo parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle
          risorse agricole, alimentari e forestali".
            h)  L'art. 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, (Interventi
          urgenti  in  favore   dell'economia)      convertito,   con
          modificazioni  dalla    legge 19 luglio 1993, n. 237, e' il
          seuente:
            "Art. 5   (Interventi GEPI).    -  1.  In  attesa  di  un
          provvedimento organico  di riordinamento  e di  definizione
          dell'assetto    azionario  della    GEPI S.p.a.,   cui   il
          Governo  deve  provvedere entro  novanta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, per consentire l'immediata attuazione  di
          interventi   finalizzati   alla  ristrutturazione  ed  alla
          riconversione dell'apparato produttivo nelle  aree  di  cui
          all'art.  1,  comma 1, del decreto - legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  la stessa  GEPI e' autorizzata  a contrarre  mutui
          decennali correlati  agli importi dei limiti di  impegno di
          cui al presente articolo.
            2.    Per   l'urgente avvio  degli  interventi,  la Cassa
          depositi  e prestiti e' autorizzata a concedere  alla  GEPI
          S.p.a.  anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai
          mutui di cui al comma 1.
            3. Gli oneri di ammortamento per  capitale  ed  interessi
          dei  mutui di cui al comma 1 e gli oneri  finanziari per le
          anticipazioni di cui al comma 2 sono   posti a  carico  del
          bilancio  dello    Stato. L'importo dei predetti  oneri  e'
          iscritto  in aposito  capitolo  dello  stato  di previsione
          del    Ministero    del  tesoro   per  essere   corrisposto
          direttamente  agli   istituti   ed   aziende   di   credito
          concedenti.  Per  tali finalita' e'   autorizzato il limite
          di impegno di lire  100 miliardi per  ciascuno  degli  anni
          1993, 1994 e 1995.
            4.  Fino  al riordino delle partecipazioni statali di cui
          all'art. 15 del  decreto  -  legge  11  luglio   1992,   n.
          333,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge 8 agosto
          1992,  n.    359, per gli  enti di gestione azionisti della
          GEPI S.p.a.  si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare
          le perdite    conseguenti  alle  rispettive  partecipazioni
          nella GEPI stessa.
            5. I criteri e le modalita' per l'utilizzazione dei fondi
          di   cui  al  comma  1,  sono  determinati    dal  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato,   sentito
          il    Comitato  per  il    coordinamento  delle  iniziative
          dell'occupazione istituito con  decreto del Presidente  del
          Consiglio    dei  Ministri    15 settembre   1992, e   sono
          comunicati  alla Commisione CEE  nonche' alla   Camera  dei
          deputati   e al  Senato della Repubblica  per l'espressione
          del  parere    da  parte    delle  competenti   commissioni
          parlamentari prima della loro applicazione.
            6.  All'onere derivante dall'attuazione del  comma 3 pari
          a lire 100 miliardi per  l'anno 1993, a  lire 200  miliardi
          per l'anno 1994  e a lire  300 miliardi  annui  a decorrere
          dall'anno    1995,  si   provvede mediante   corrispondente
          riduzione   dello stanziamento   iscritto   in  termini  di
          limiti   di impegno, ai fini del bilancio  triennale 1993 -
          1995, al   capitolo 9001 dello   stato  di  previsione  del
          Ministero  del tesoro    per    l'anno    1993,    all'uopo
          parzialmente     utilizzando l'accantonamento  relativo  al
          medesimo Ministero.
            7.  Per  consentire la prosecuzione nell'anno  1993 degli
          interventi di  cui  all'art.  4  del    decreto-legge    29
          marzo  1991,  n.  108, convertito, con modificazioni  dalla
          legge  1  giugno 1991,   n. 169, e' assegnata alla  GEPI la
          somma di   lire 25   miliardi per   il  medesimo  anno,  da
          utilizzare  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  8 della
          predetta normativa.   Al relativo   onere    si    provvede
          mediante     corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
          scritto al  capitolo 9001 dello stato di  previsione    del
          Ministero    del   tesoro   per   l'anno   1993,   all'uopo
          parzialmente  utilizzando    l'accantonamento  relativo  al
          Ministero del tesoro".
            i) L'art. 1  del D.L. 20 maggio 1993, n.  148 (Interventi
          urgenti  a  sostegno  dell'occupazione),  convertito    con
          modificazioni dalla legge 19 luglio 1993,  n.  236,  e'  il
          seguente:
            "Art.  1   (Fondo  per  l'occupazione).    -  1. Per  gli
          anni  1993-1995  il  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  d'intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  attua,
          sentite   le  regioni,  e  tenuto  conto  delle    proposte
          formulate    dal    Comitato per   il coordinamento   delle
          iniziative per   l'occupazione presso la  Presidenza    del
          Consiglio  dei  Ministri,  istituito  ai sensi dell'art. 29
          della legge 23 agosto 1988, n.    400,  con    decreto  del
          Presidente  del  Consiglio dei  Ministri 15 settembre 1992,
          misure straordinarie  di politica attiva  del lavoro intese
          a  sostenere  i  livelli  occupazionali:  a)   nelle   aree
          individuate ai sensi degli obiettivi  1 e 2 del regolamento
          CEE    n.  2052/88  o del regrolamento    CEE  n.    328/88
          cosi'    individuate   ai     sensi   del  decreto-legge  1
          aprile  1989, n. 120,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15  maggio 1989, n. 181, recante misure  di  sostegno
          e  di  reindustrializzazione in   attuazione del   piano di
          risanamento della siderurgia; b) nelle aree  che presentano
          rilevante squilibrio locale tra  domanda    ed  offerta  di
          lavoro  secondo  quanto    previsto dall'art.   36, secondo
          comma, del  decreto del   Presidente della   Repubblica  24
          luglio    1977,  n.   616,   accertati   dal Ministro   del
          lavoro e  della previdenza  sociale,   su   proposta  delle
          commissioni    regionali    per l'impiego, sulla base delle
          intese  raggiunte  con  la  Commissione   delle   Comunita'
          europee.
            1-   bis.  Ai fini  della definizione degli interventi di
          cui al comma 1 si tiene altresi' conto:
            a) della presenza  di crisi territoriali di   particolare
          gravita'  o di  crisi settoriali  strutturali  con notevole
          impatto sui   livelli occupazionali,   facendo  riferimento
          ai  criteri   gia' definiti   sulla base della legislazione
          vigente per particolari settori;
            b)   della sussistenza   di    situazioni  di    sviluppo
          ritardato o  di depressione economica;
            c)       della    sussistenza      di    processi      di
          ristrutturazione,     di  riconversione  industriale  o  di
          deindustrializzazione;
            d)  della  presenza di gravi fenomeni di degrado sociale,
          economico o ambientale e di mancata valorizzazine e  difesa
          del patrimonio storico e artistico.
            2.    Le misure   di   cui al   comma 1,  riservate  alla
          promozione    di  iniziative     per       il      sostegno
          dell'occupazione    con      caratteri    di economicita' e
          stabilita'  nel tempo, comprese le  dotazioni di  opere  di
          pubblica    utilita', di   servizi terziari  e di  edilizia
          abitativa economicopopolare,  prevedono    l'erogazione  di
          incentivi  ai   datori di lavoro, ovvero  imprenditori, per
          ogni unita' lavorativa  occupata a tempo  pieno,    secondo
          modulazioni  crescenti  che   non possono comunque superare
          complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro.
            3. Le risorse   di cui  al  comma  7  preordinate    alle
          finalita'  di cui al comma 1 sono  ripartite tra le aree di
          cui al  medesimo comma 1, e in  tutte  le  regioni  per  le
          iniziative  di  cui  al  comma  5, in base alla entita' del
          numero dei disoccupati  in esse registrati. I  benefici  di
          cui     al   presente    articolo   sono    attribuiti  con
          provvedimento  dell'ufficio regionale   del lavoro  e della
          massima  occupazione, nei limiti delle  risorse a  ciascuno
          di  essi assegnate alle  imprese che presentino la domanda,
          nei termini stabiliti dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   con  priorita'  per  le  assunzioni
          collegate  a  nuovi    insediamenti  produttivi  e  secondo
          l'ordine  di  presentazione delle domande  stesse. In  fase
          di prima  applicazione la  domanda e' presentata entro   il
          20    luglio 1995,  per assunzioni  da effettuarsi entro il
          31 dicembre 1995.  I benefici sono attribuiti  nella misura
          massima  consentita dalla  disciplina   comunitaria   sugli
          aiuti   alle imprese, in tre rate annuali pari  al 25%, 35%
          e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi
          previdenziali, ove possibile.
            4.  Nella  domanda  deve  essere specificato,  sotto   la
          personale  responsabilita'   del datore   di  lavoro ovvero
          imprenditore, che  le assunzioni per le quali il  beneficio
          viene  richiesto  sono  collegate  a  nuovi    insediamenti
          produttivi,    ovvero    avvengono       ad      incremento
          dell'organico     calcolato     sulla    media  dell'ultimo
          semestre  e  che, durante   il   predetto   periodo     non
          sono   intervenute   riduzioni  o sospensioni  di personale
          avente analoghe  qualifiche professionali, nonche' in quale
          misura le    assunzioni  riguardano  i  lavoratori  di  cui
          all'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
            5.  Gli interventi  previsti dal  comma 2  sono estesi  a
          tutto      il  territorio  nazionale    per  le  iniziative
          riguardanti     l'occupazione  di   persone   svantaggiate,
          promosse  dai soggetti  di cui all'art. 1, comma 1, lettera
          b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
            6. Per  le finalita' di  cui al comma 1  il Ministero del
          lavoro  e  della    previdenza    sociale,    sentite    le
          commissioni  regionali  per l'impiego, stipula  convenzioni
          con  consorzi di  comuni e  con enti, societa', cooperative
          o  consorzi   pubblici e privati,  di comprovata esperienza
          e capacita'  tecnica  nelle materie  di  cui al    presente
          articolo,   nonche'   con  gli  enti    gestori  dei  fondi
          mutualistici per la promozione   e  lo    sviluppo    della
          cooperazione  di   cui  al comma  1, dell'art.  11,   della
          lege     31    gennaio      1992,    n.      59,    diretti
          all'incremento dell'occupazione,  per progettare modelli  e
          strumenti  di  gestione  attiva  della  mobilita'  e  dello
          sviluppo   di   nuova occupazione,     anche     delineando
          metodi   di   valutazione   della fattibilita' dei progetti
          e dei risultati conseguiti.
            7.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente articolo e'
          istituito presso il    Ministero  del    lavoro  e    della
          previdenza sociale  il Fondo  per l'occupazione, alimentato
          dalle risorse  di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
          al  comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche i contributi
          comunitari  destinati al  finanziamento   delle  iniziative
          di cui  al presente  articolo, su  richiesta del  Ministero
          del    lavoro e  della previdenza  sociale.  A tale  ultimo
          fine  i contributi  affluiscono all'entrata  del   bilancio
          dello  Stato per  essere  riassegnati  al predetto Fondo.
            7-bis.  I contributi  che verranno erogati dalla  CEE per
          la  realizzazione    dei  servizi    di    informazione sul
          mercato del   lavoro comunitario  e  per    gli  scambi  di
          domande  e offerte  di lavoro tra gli Stati membri, nonche'
          per le    attivita'  di  cooperazione  tra  i  servizi  per
          l'impiego    comunitari,  verranno versati all'entrata  del
          bilancio dello Stato per  essere  assegnati    ad  apposito
          capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  salvo  che il Ministero del
          lavoro e  della previdenza sociale si  avvalga  di  agenzie
          specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.
            8.  Per  il finanziamento del Fondo  di cui al comma 7 e'
          autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per  l'anno  1993
          e  di  lire  400  miliardi per ciascuno   degli anni 1994 e
          1995.   Al   relativo   onere      si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai
          fini  del bilancio   triennale 1993-1995, al capitolo  6856
          dello stato di  previsione del  Ministero del   tesoro  per
          l'anno    1993,       all'uopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al  Ministero del lavoro e  della
          previdenza  sociale.    Le  somme  non impegnate in ciascun
          esercizio   finanziario   possono   esserlo    in    quello
          successivo".
            b)    L'art. 9-bis  del D.L.  23 settembre  1994, n.  547
          (Interventi urgenti a sostegno dell'economia)    convertito
          con  modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e'
          il seguente:
            "Art.  9-bis    (Provvedimenti   in favore    delle  zone
          dell'Italia  settentrionale  colpite  dalle  alluvioni  del
          novembre 1994).  - 1. E' dichiarata di preminente interesse
          nazionale l'opera di ricostruzione delle   aree   del  nord
          del    territorio   nazionale colpite   dai  gravi fenomeni
          alluvionali del novembre   1994.  I  territori  individuati
          sono  dichiarati    aree  di    crisi in   conformita' alle
          disposizioni di    cui  all'art.  1  del  decreto-legge  20
          maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  19 luglio 1993, n. 236, e   come tali  sono  ammessi
          agli    interventi    ivi    previsti,    sulla   base   di
          specifici programmi  di    intervento  finalizzati     alla
          ricostruzione      e   al successivo sviluppo dell'apparato
          produttivo  esistente. Lo Stato, le regioni, le   province,
          i    comuni e   le comunita'   montane concorrono, ciascuno
          nell'ambito delle  rispettive competenze,  al perseguimento
          delle predette finalita'.
            2. Per  il perseguimento degli   obiettivi  indicati  dal
          comma    1,  la  GEPI S.p.a. e' autorizzata  ad intervenire
          nell'ambito territoriale e  con  i  criteri    che  saranno
          definiti  dal    Ministro  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato anche in deroga alle disposizioni  che  ne
          disciplinano l'attivita'.
            3.  Al fine  della realizzazione  di quanto  previsto dal
          presente  articolo,    la GEPI   S.p.a. e'  autorizzata  ad
          impiegare    fino  a    350  miliardi    a    valere  sulle
          disponibilita'  previste  dall'art. 5  del decreto-legge 20
          maggio  1993,  n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 237.
            4.   Il  Ministro    dell'industria,  del    commercio  e
          dell'artigianato   costituisce  con    proprio  decreto  un
          comitato tecnico al  quale viene affidato il  coordinamento
          degli interventi".
            m)    L'art. 6-ter  del  D.L. 6  settembre 1996,  n.  467
          (Proroga  e sospensione  di   termini  per    i    soggetti
          colpiti     dagli   eventi alluvionali   verificatisi nelle
          province  di  Lucca, Massa  Carrara, Udine   e    Pordenone
          nel    mese      di    giugno    1996),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569,  e'  il
          seguente:
            "Art. 6-ter  (Delocalizzazione di  impianti industriali).
          -  1.  Per assicurare  gli interventi  volti alla  messa in
          sicurezza delle aree  individuate dalle   ordinanze  numeri
          2396,  2449    e  2451   datate rispettivamente 20 dicembre
          1994, 25 e 27 giugno 1996 per le quali  e'  intervenuta  la
          dichiarazione dello  stato di emergenza, nonche' nelle zone
          colpite  dagli  eventi  alluvionali  della  prima decade di
          novembnre  1994,     si        rende     necessaria      la
          delocalizzazione    degli  impianti industriali ivi ubicati
          al fine di evitare situazioni  di pericolo o maggiori danni
          a persone e/o a cose.
            2.  Per l'attuazione  delle finalita'  di cui   al  comma
          1  la    GEPI  S.p.a.  predispone  un piano di   intervento
          articolato, d'intesa con le regioni interessate  e con   il
          Dipartimento  della    protezione civile, nel   quale   sia
          prevista   la    possibilita'   di   attingere   anche    a
          finanziamenti   agevolati   e  comunitari  nell'ambito  del
          quadro  di sostegno  1994-1999,  obiettivo 2,   nel   quale
          gli interventi  hanno carattere prioritario.
            3.   Per   gli  interventi di  cui  al  comma  1  la GEPI
          S.p.a.   e' autorizzata ad   intervenire a  valere    sulle
          disponibilita'  di    cui  al comma 3 dell'art.   9-bis del
          decretolegge 23 settembre   1994, n. 547,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.
            4.  Per    l'attuazione  degli  interventi  nelle    aree
          individuate  dalle  ordinanze  di  cui  al  comma    1,  il
          Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato ad
          adottare specifiche ordinanze, ai sensi dell'art.  5  della
          legge  24   febbraio   1992,  n. 225,  anche  in  deroga ad
          ogni disposizione    vigente,   e    nel   rispetto     dei
          principi   generali dell'ordinamento giuridico.
            5.    Il  Ministro    dell'industria,  del    commercio e
          dell'artigianato potra' stabilire criteri  e  modalita'  di
          intervento   della   GEPI  S.p.a.,  anche  in  deroga  alla
          normativa che ne disciplina l'attivita'".