Art. 14. Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per interventi programmati in agricoltura e per iniziative produttive. 1. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi agli anni dal 1978 al 1991, gia' ripartiti tra le regioni, in relazione ai quali la gara d'appalto non sia indetta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati entro i successivi novanta giorni dalle regioni, su proposta degli Istituti autonomi di case popolari (IACP), a interventidi risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui all'articolo 31, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Scaduto inutilmente quest'ultimo termine, i finanziamenti sono revocati per essere successivamente ripartiti tra le regioni. La nuova destinazione dei finanziamenti avviene al netto degli oneri di programmazione, di progettazione e concessori eventualmente gia' impiegati per i programmi originari. 2. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al quadriennio 1992-1995, nonche' quelli ricavati dalla alienazione degli alloggi di proprieta' pubblica in base alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, possono essere destinati ad interventi in conto capitale in regime di (( edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10 per cento fino ad un massimo del 25 per cento delle disponibilita'. )) 3. Al fine di favorire l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi pubblici dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura possono essere erogati, su richiesta degli interessati, in via anticipata fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Le anticipazioni sono garantite da polizza assicurativa o bancaria, conforme allo schema approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. In attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al fine di assicurare la necessaria continuita' nella programmazione e nell'attivazione degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, per l'anno 1997, a completamento dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' autorizzata la spesa di lire 517 miliardi da ripartirsi secondo le finalita' e con le modalita' stabilite nel decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n.578. Per concorrere al suddetto fine, il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 5. Per consentire interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo, la GEPI S.p.a. e' autorizzata ad impiegare sino al (( dieci per cento )) delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per la realizzazione di iniziative produttive localizzate al di fuori delle aree individuate dall'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ivi incluse le aree di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e le aree di cui all'articolo 6-ter del decretolegge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569.
Riferimenti normativi: a) Si riporta il testo delle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge 8 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale): " b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti". b) La legge 24 dicembre 1993, n. 560, reca: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica". c) L'art. 9 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' il seguente: "Art. 9 (Nuovi contributi in materia edilizia). - 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura e costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti. 2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 e dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992. n. 179. 3. Il CER definisce modalita' e criteri generli per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonche' per l'individuazione dei locatari". d) L'art. 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "8. Le risorse attribuite alle regioni con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 del presente articolo includono la somma di lire 1.130 miliardi vincolata agli interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriale e delle foreste concorrenti a definire la percentuale dell'80 per cento dei fondi destinati alle regioni secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Una parte delle risorse attribuite alle regioni con le disposizioni del presente comma e' utilizzata per l'attuazione di interventi regionali o interregiunali, cofinanziati con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei medesimi settori, secondo quanto previsto da apposita legge statale di programmazione economica". e) Il D.L. 20 maggio 1996, n. 489, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1996, n. 578, reca: "Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996". f) L'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura) e' il seguente: "Art. 14. - Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del Piano agricolo nazionale, e' autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico. Il gruppo operera' alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di e|aborati e lavori preparatori e sara' composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimo di 40 unita', di cui non piu' della meta' estranee alla pubblica amministrazione. L'incarico di far parte del gruppo e' a tempo determinato. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attivita' del gruppo. Il trattameno economico dei componenti del gruppo sara' determinato con decreto del Ministro dl'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall'art. 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalita' di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessita', l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati esterni all'amministrazione, grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma. Per i fini di cui al presente articolo, e autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984 - 85 della somma di lire quattro miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984". g) L'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649, e' il seguente: "Art. 2 (Interventi nel settore agricolo). - 1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrondamento della proprieta' contadina, e' elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprieta' contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato. 3. L'art. 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, trova applicazione a decorrere dal 1 giugno 1996. 4. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/1984 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, e' autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi. 5. Il termine fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1996. Per la predetta finalita' e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 500 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forstali per gli anni medesimi e, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali". h) L'art. 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, (Interventi urgenti in favore dell'economia) convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' il seuente: "Art. 5 (Interventi GEPI). - 1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., cui il Governo deve provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, la stessa GEPI e' autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo. 2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1. 3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri e' iscritto in aposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalita' e' autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. 4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'art. 15 del decreto - legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa. 5. I criteri e le modalita' per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1, sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commisione CEE nonche' alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari prima della loro applicazione. 6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993 - 1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 7. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, e' assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalita' di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento scritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro". i) L'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente: "Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regrolamento CEE n. 328/88 cosi' individuate ai sensi del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee. 1- bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresi' conto: a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravita' o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri gia' definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori; b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica; c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione; d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazine e difesa del patrimonio storico e artistico. 2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicita' e stabilita' nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilita', di servizi terziari e di edilizia abitativa economicopopolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unita' lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro. 3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalita' di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entita' del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorita' per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda e' presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile. 4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilita' del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonche' in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. 6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, societa', cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacita' tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonche' con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1, dell'art. 11, della lege 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilita' e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilita' dei progetti e dei risultati conseguiti. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo. 7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonche' per le attivita' di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine. 8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo". b) L'art. 9-bis del D.L. 23 settembre 1994, n. 547 (Interventi urgenti a sostegno dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e' il seguente: "Art. 9-bis (Provvedimenti in favore delle zone dell'Italia settentrionale colpite dalle alluvioni del novembre 1994). - 1. E' dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione delle aree del nord del territorio nazionale colpite dai gravi fenomeni alluvionali del novembre 1994. I territori individuati sono dichiarati aree di crisi in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e come tali sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalita'. 2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la GEPI S.p.a. e' autorizzata ad intervenire nell'ambito territoriale e con i criteri che saranno definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche in deroga alle disposizioni che ne disciplinano l'attivita'. 3. Al fine della realizzazione di quanto previsto dal presente articolo, la GEPI S.p.a. e' autorizzata ad impiegare fino a 350 miliardi a valere sulle disponibilita' previste dall'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato costituisce con proprio decreto un comitato tecnico al quale viene affidato il coordinamento degli interventi". m) L'art. 6-ter del D.L. 6 settembre 1996, n. 467 (Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, e' il seguente: "Art. 6-ter (Delocalizzazione di impianti industriali). - 1. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree individuate dalle ordinanze numeri 2396, 2449 e 2451 datate rispettivamente 20 dicembre 1994, 25 e 27 giugno 1996 per le quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade di novembnre 1994, si rende necessaria la delocalizzazione degli impianti industriali ivi ubicati al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e/o a cose. 2. Per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. predispone un piano di intervento articolato, d'intesa con le regioni interessate e con il Dipartimento della protezione civile, nel quale sia prevista la possibilita' di attingere anche a finanziamenti agevolati e comunitari nell'ambito del quadro di sostegno 1994-1999, obiettivo 2, nel quale gli interventi hanno carattere prioritario. 3. Per gli interventi di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. e' autorizzata ad intervenire a valere sulle disponibilita' di cui al comma 3 dell'art. 9-bis del decretolegge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644. 4. Per l'attuazione degli interventi nelle aree individuate dalle ordinanze di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad adottare specifiche ordinanze, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potra' stabilire criteri e modalita' di intervento della GEPI S.p.a., anche in deroga alla normativa che ne disciplina l'attivita'".