Art. 15.
       Snellimento delle procedure in materia di informazioni
                      e comunicazioni antimafia
  1. All'articolo  2 del decreto  legislativo 8 agosto 1994,  n. 490,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   " 2-bis. Con  decreto del Ministro dell'interno  adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988,  n.  400,  di
concerto    con i Ministri   di grazia e giustizia  e dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,   sono  stabilite  le  modalita'
necessarie per:
  a) attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema
informativo  delle  camere  di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e quello di servizio di una o piu' prefetture, in modo da
attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle
iscrizioni  nei registri  delle predette  camere di  commercio e  nel
registro  delle imprese  l'inesistenza delle  cause di  divieto o  di
sospensione di cui all'allegato 1;
  b) equiparare le attestazioni delle camere di commercio che rechino
un'apposita dicitura,  stabilita con  il medesimo  decreto di  cui al
presente  comma,  alle  comunicazioni della  prefettura  inerenti  la
inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;
  c) rendere  accessibili alle prefetture competenti  le segnalazioni
relative al rilascio delle attestazioni di cui alla lettera b).
   2-ter. Previa informativa alla  amministrazione procedente e salvo
diversa disposizione   di   quest'ultima,    le  comunicazioni    per
iscritto previste dal  comma 2 possono essere  richieste dai soggetti
interessati  alla prefettura  competente  per il  luogo  in cui  tali
soggetti risiedono o  hanno sede, ovvero da persona  da loro delegata
con atto recante sottoscrizione autenticata.
   2-quater.  Le    segnalazioni      e   le     comunicazioni   sono
utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio;
per i contratti e gli altri  rapporti di durata superiore al biennio,
esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi.".
  2.  Al comma  5 dell'articolo  4 del  decreto legislativo  8 agosto
1990, n. 490, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche fuori
del caso di  lavori o forniture di somma  urgenza, le amministrazioni
possono procedere qualora le  informazioni non pervengano nei termini
previsti.   In  tale   caso,  i   contributi,  i   finanziamenti,  le
agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti
sotto condizione risolutiva.".
 
          Riferimenti normativi:
            a)  L'art.  2  del  D.Lgs.   8 agosto   1994,   n.    490
          (Disposizioni  attuative   della  legge  17  gennaio  1994,
          n.  47,  in   materia   di comunicazioni  e  certificazione
          previste dalla normativa antimafia) e' il seguente:
            "Art.  2    (Ordinamento  delle comunicazioni, lettera a)
          dell'art.1, comma 1, della legge  17 gennaio 1994, n.  47).
          -  1.  In  attuazione  di     specifici     progetti     di
          informatizzazione   della   pubblica amministrazione   sono
          attivati  i  collegamenti  occorrenti  tra  le prefetture e
          le amministrazioni ed  enti pubblici di cui  all'art. 1 che
          hanno  sede  nella provincia,  per la trasmissione a questi
          ultimi, in   via   informitica   o     telematica,    delle
          segnalazioni   circa  la sussistenza delle cause di divieto
          o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1.
            2.  Nessun  provvedimento  di    diniego   o   altrimenti
          sfavorevole  all'interessato    puo'  essere   adottato   o
          eseguito  sulla base   delle segnalazioni   trasmesse     a
          norma    del  comma  1   senza  specifica comunicazione  di
          conferma   da   effettuarsi  a    cura  della    prefettura
          competente,    anche mediante   elenchi cumulativi,   entro
          dieci  giorni dalla richiesta nominativa. Con  l'osservanza
          delle  stesse  modalita'  e termini   si procede   per   le
          comunicazioni  da  effettuarsi quando   i  collegamenti  di
          cui  al  comma  1    non  sono attivati o non sono comunque
          operanti".
            b)  L'art.  17,   comma   3,   della legge   23    agosto
          1988,    n.    400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          e'   il  seguente:  "3.  Con  decreto ministeriale  possono
          essere  adottati regolamenti  nelle materie  di  competenza
          del  Ministro   o  di autorita'  sottordinate al  Ministro,
          quando    la   legge    espressamente   conferisca     tale
          potere.   Tali regolamenti,  per materie  di  competenza di
          piu'  Ministri,    possono  essere   adottati con   decreti
          interministeriali,   ferma restando    la  necessita'    di
          apposita   autorizzazione   da   parte   della   legge.   I
          regolamenti    ministeriali  ed    interministeriali    non
          possono  dettare norme contrarie  a quelle dei  regolamenti
          emanati  dal    Governo. Essi debbono essere  comunicati al
          Presidente del Consiglio   dei Ministri  prima  della  loro
          emanazione".
            c)  Il   comma 5   dell'art. 4 del  citato D.Lgs. n.  490
          del  1994 il seguente: "5. Quando le verifiche disposte   a
          norma  del  comma  4 siano di particolare   complesita', il
          prefetto   ne   da'       comunicazione    senza    ritardo
          all'amministrazione   interessata      e   fornisce      le
          informazioni acquisite  entro i  successivi trenta  giorni.
          Nel  caso di  lavori o forniture di  somma  urgenza,  fatto
          salvo  quanto  previsto  dal  comma  6,  le amministrazioni
          possono procedere   dopo  aver  inoltrato  al  prefetto  la
          richiesta di informazioni di cui al comma 3".