Art. 17. Anticipata occupazione del demanio aeroportuale 1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed urgenti necessari (( alle attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonche' all'attivita' di gestione aeroportuale. )) 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324, e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della citata legge n. 324 del 1976, come determinati dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge. 3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449. 4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliorie apportate.
Riferimenti normativi: a) Il comma 13 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite societa' di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degIi aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette societa' possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'art. 12, commi 1 e 2, legge 23 dicembre 1992, n. 498". (Omisssis). b) Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge 5 maggio 1976, n. 324, (Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile): "I dirittri previsti dall'art. 5 competono anche all'ente che in virtu' di apposite convenzioni gestisce la aerostazione per passeggeri, anche se questa e' costruita su aeroporti statali, civili e militari, ove si svolga attivita' aerea civile commerciale. La tassa erariale istituita con il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, compete anche all'ente che, in virtu' di apposita convenzione, gestisce l'aerostazione merci, anche se questa e' costruita su aeroporti statali, civili o militari, ove si svolga attivita' aerea civile commerciale". (Omisssis). c) Si riporta la lettera a), dell'art. 1 della citata legge n. 324/1976: " a) diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili". d) Il testo del comma 2 dell'art. 7 della citata legge n. 324/1976 e' il seguente: "Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'accertamento e la riscossione dei diritti previsti dalla presente legge e della tassa erariale istituita con il D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni nella legge 16 aprile 1947, n. 117, spettanti agli enti e alle societa' che gestiscono interi complessi aeroportuali ovvero aerostazioni per passeggeri o merci". e) L'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 (Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aereoportuali di Roma e Milano), e' il seguente: "Art. 7. - A decorrere dall'anno finanziario 1985 sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e lo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico aereo civile, i seguenti proventi: 1) canoni per le concessioni aeroportuali totali o parziali direttamente dovuti allo Stato in base alle disposizioni vigenti; 2) sanzioni pecuniarie a carico degli operatori aeronautici irrogate ai sensi della legge 11 dicembre 1980, n. 862, e del successivo regolamento approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981; 3) altri introiti, individuati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, per servizi e prestazioni resi dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici nonche' recuperi di spese e somme comunque anticipate dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici per conto di amministrazioni pubbliche e di privati. Alle iniziative occorrenti per l'istituzione di un apposito capitolo di entrata nel bilancio dello Stato e per la riassegnazione ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1985 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, provvede il Ministro del tesoro con propri decreti".