Art. 17.
           Anticipata occupazione del demanio aeroportuale
  1. In attesa dell'adozione del  regolamento di cui all'articolo 10,
comma  13, della  legge 24  dicembre 1993,  n. 537,  il Ministro  dei
trasporti  e  della navigazione  puo'  autorizzare,  su richiesta,  i
soggetti titolari di gestioni  parziali aeroportuali, anche in regime
precario, all'occupazione  ed all'uso  dei beni  demaniali rientranti
nel  sedime  aeroportuale,  vincolando la  destinazione  dei  diritti
percepiti  a  norma del  comma  2  agli interventi  indifferibili  ed
urgenti  necessari  (( alle  attivita'  di  manutenzione ordinaria  e
straordinaria    delle     infrastrutture    aeroportuali,    nonche'
all'attivita' di gestione aeroportuale. ))
  2. L'autorizzazione  di cui  al comma 1  produce gli  effetti della
convenzione  prevista dall'articolo  6, terzo  e quarto  comma, della
legge 5  maggio 1976,  n. 324, e  costituisce titolo  per introitare,
relativamente ai  nuovi utilizzi,  i diritti  di cui  all'articolo 1,
lettera  a), della  citata legge  n. 324  del 1976,  come determinati
dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.
  3.  I  soggetti  autorizzati  sono obbligati  a  corrispondere  una
cauzione  per l'anticipata  occupazione  dei beni  demaniali pari  al
dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati,
da versare  mensilmente secondo le  previsioni di cui  all'articolo 7
della legge 22 agosto 1985, n. 449.
  4.  Il mancato  affidamento,  secondo la  normativa vigente,  della
gestione  totale aeroportuale  ai soggetti  autorizzati ai  sensi del
comma  1 determina  la  decadenza della  provvisoria occupazione  con
obbligo di restituzione di quanto percepito  a norma del comma 2, con
l'esclusione   delle  spese   documentate  per   la  gestione   delle
infrastrutture aeroportuali utilizzate  nel periodo della provvisoria
detenzione e per le migliorie apportate.
 
          Riferimenti normativi:
            a) Il comma  13 dell'art. 10 della  legge  24    dicembre
          1993,   n.   537,  (Interventi    correttivi  di    finanza
          pubblica) e'  il seguente:  "13.  Entro l'anno  1994,  sono
          costituite    apposite societa' di capitale per la gestione
          dei  servizi e per la   realizzazione delle  infrastrutture
          degIi  aeroporti    gestiti anche   in parte   dallo Stato.
          Alle predette societa'   possono partecipare    anche    le
          regioni    e   gli enti  locali interessati.  Con   decreto
          del  Ministro  dei    trasporti  e   della navigazione,  di
          concerto con il  Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro
          sessanta  giorni  dalla  data    di entrata in vigore della
          presente legge, i criteri per l'attuazione    del  presente
          comma,  sulla base dei principi di cui all'art. 12, commi 1
          e 2, legge 23 dicembre 1992, n.  498".
           (Omisssis).
            b) Si  riportano i  commi 3 e  4 dell'art. 6  della legge
          5 maggio 1976, n.   324, (Nuove    norme  in    materia  di
          diritti per  l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
          civile):
            "I  dirittri    previsti  dall'art.  5    competono anche
          all'ente   che in virtu'    di      apposite    convenzioni
          gestisce    la      aerostazione   per passeggeri, anche se
          questa  e'  costruita  su  aeroporti  statali,   civili   e
          militari, ove si svolga attivita' aerea civile commerciale.
            La  tassa  erariale  istituita  con   il decreto-legge 28
          febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni,  nella
          legge 16 aprile 1974, n.  117, compete anche  all'ente che,
          in   virtu'       di   apposita    convenzione,    gestisce
          l'aerostazione  merci,  anche  se questa  e'  costruita  su
          aeroporti  statali,  civili    o  militari, ove si   svolga
          attivita' aerea civile commerciale".
           (Omisssis).
            c) Si  riporta la  lettera a),  dell'art. 1  della citata
          legge n.  324/1976: " a) diritto di approdo,  di partenza e
          di sosta o ricovero per gli aeromobili".
            d) Il testo del comma 2  dell'art. 7 della  citata  legge
          n.  324/1976  e' il  seguente: "Con lo  stesso decreto sono
          stabilite   le  modalita'  per    l'accertamento    e    la
          riscossione dei  diritti  previsti  dalla presente  legge e
          della  tassa  erariale istituita  con  il D.L.  28 febbraio
          1974,    n. 47, convertito,  con modificazioni nella  legge
          16 aprile  1947,  n.  117,  spettanti  agli enti   e   alle
          societa'    che gestiscono  interi  complessi  aeroportuali
          ovvero  aerostazioni  per passeggeri o merci".
            e)  L'art. 7   della legge   22 agosto   1985,  n.    449
          (Interventi  di ampliamento e di ammodernamento  da attuare
          nei   sistemi  aereoportuali  di  Roma  e  Milano),  e'  il
          seguente:
            "Art. 7. -  A decorrere dall'anno finanziario 1985   sono
          versati  in apposito  capitolo  di  entrata   del  bilancio
          statale  per  essere riassegnati ai  capitoli dello   stato
          di  previsione della  spesa del Ministero   dei  trasporti,
          per     la  manutenzione    straordinaria, l'adeguamento  e
          lo   sviluppo   degli   aeroporti   statali    aperti    al
          traffico aereo civile, i seguenti proventi:
            1)  canoni  per  le  concessioni  aeroportuali  totali  o
          parziali  direttamente  dovuti  allo  Stato  in  base  alle
          disposizioni vigenti;
            2)  sanzioni  pecuniarie  a    carico   degli   operatori
          aeronautici  irrogate   ai sensi  della  legge  11 dicembre
          1980,  n.  862, e   del successivo regolamento    approvato
          con decreto ministeriale  18 giugno 1981;
            3)   altri   introiti,   individuati   con   decreto  del
          Ministro  dei trasporti  di concerto  con il  Ministro  del
          tesoro,  per servizi   e prestazioni resi  dalla  Direzione
          generale   dell'aviazione   civile   e   dai   suoi  organi
          periferici nonche'  recuperi di   spese e   somme  comunque
          anticipate  dalla Direzione generale  dell'aviazione civile
          e  dai  suoi  organi    periferici     per     conto     di
          amministrazioni  pubbliche  e  di privati.
            Alle  iniziative  occorrenti  per   l'istituzione  di  un
          apposito  capitolo  di  entrata nel bilancio  dello Stato e
          per  la  riassegnazione  ai  capitoli  dello     stato   di
          previsione  della  spesa    del Ministero dei trasporti per
          l'anno    1985  e ai corrispondenti capitoli   per gli anni
          successivi, provvede il  Ministro  del  tesoro  con  propri
          decreti".